Articolo 2509 bis del Codice civile
Articolo 2506 terArticolo 2510
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1 gennaio 2004
Art. 2509-bis.

(( (Responsabilita' in caso di inosservanza delle formalita').)) ((Fino all'adempimento delle formalita' sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa' rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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