Art. 2.
Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA