Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 22441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22441 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10809/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10809 del 2022, proposto da
Comune di Casaprota, Comune di Montenero Sabino, Comune di Poggio San Lorenzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Fiasconaro, Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Carso, 57;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Latera, Comune di Barbarano Romano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto a firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura prot. n. 453 del 7.6.2022 di “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e delle relative graduatorie ad esso allegate (di cui all'“Allegato 1”, “Allegato 2” e “Allegato 3”, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della Cultura in data 23.6.2022, nella parte in cui la proposta avanzata dal Comune di Casaprota, nella qualità di Ente proponente capofila dell'aggregazione con i Comuni di Montenero Sabino e Poggio San Lorenzo, non è stata inserita all'interno delle relative graduatorie regionali di merito delle proposte finanziabili e dei progetti ammessi a finanziamento;
- di tutti i verbali relativi alle valutazioni di merito operate dalla Commissione in relazione alla proposta di “Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale” trasmessa dal Comune di Casaprota, ancorchè non conosciuti, se ed in quanto lesivi degli interessi degli odierni ricorrenti, per come infra specificato;
- dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, per come infra specificato;
- delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Cultura, relativamente al criterio di valutazione relativo all'Ambito B.2 “Caratteristiche della fruizione culturale e turistica”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso a quelli che precedono, se ed in quanto lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, ivi compreso qualsiasi atto attinente alla erogazione del contributo, o di una quota di esso, in favore di altri Comuni, nelle more della pubblicazione della decisione del presente ricorso e dell'annessa istanza cautelare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa GI OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa proposta dai Comuni ricorrenti avverso il provvedimento ministeriale con cui la proposta progettuale presentata nell’ambito dell’avviso pubblico di cui trattasi era stata inizialmente esclusa dalle graduatorie dei progetti ammissibili e finanziabili;
- successivamente, a seguito della nuova valutazione disposta dal Ministero con provvedimento del 25 ottobre 2022, alla proposta progettuale dei Comuni ricorrenti è stato attribuito un punteggio aggiuntivo, pari a 2 punti, che ha consentito il suo inserimento tra le proposte finanziabili;
- pur non risultando immediatamente finanziata, la proposta è stata comunque inclusa nella graduatoria dei progetti finanziabili, con possibilità di accesso alle risorse in caso di scorrimento;
Considerato che:
- in ragione di tali sopravvenienze, con atto depositato in data 16 settembre 2025, la parte ricorrente ha formalmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito ritenendo l’esito del riesame parzialmente satisfattivo dell’interesse sotteso al gravame;
- in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della definizione in rito della controversia e delle sopravvenienze procedimentali dedotte in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
GI OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OT | RI IC |
IL SEGRETARIO