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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/09/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 894 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del 26.8.2025, vertente tra
TRA
con l'avv. Marcella Attisano Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Antonella M. Rustico Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione Parte_1 dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Roma Controparte_1
1 (RM) il 31.10.1992, deducendo che dall'unione sono nati i figli in data Per_1
22.10.1996 e in data 11.11.1999. Per_2
2. Avvenuta la costituzione di parte resistente, le parti hanno rappresentato essere tra le stesse intervenuto un accordo, come da documento depositato in data 5.6.2025.
3. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio.
4. Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
5. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti e rassegnate nel documento da queste depositato in data 5.6.2025, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge.
7. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma (RM) il 31.10.1992;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 01540 parte 2, serie A01);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate dalle parti di cui al documento depositato in data
5.6.2025, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 894 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del 26.8.2025, vertente tra
TRA
con l'avv. Marcella Attisano Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Antonella M. Rustico Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale
Motivi della decisione
1. ha domandato che il Tribunale pronunci la separazione Parte_1 dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Roma Controparte_1
1 (RM) il 31.10.1992, deducendo che dall'unione sono nati i figli in data Per_1
22.10.1996 e in data 11.11.1999. Per_2
2. Avvenuta la costituzione di parte resistente, le parti hanno rappresentato essere tra le stesse intervenuto un accordo, come da documento depositato in data 5.6.2025.
3. Il Giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio.
4. Con riguardo alla domanda di separazione personale, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca, peraltro, il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
5. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. Quanto alle condizioni concordate dalle parti e rassegnate nel documento da queste depositato in data 5.6.2025, ritiene il Collegio che le stesse siano conformi alla legge.
7. I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma (RM) il 31.10.1992;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 01540 parte 2, serie A01);
c) dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da condizioni concordate dalle parti di cui al documento depositato in data
5.6.2025, da intendersi qui ripetute e trascritte;
d) compensa tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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