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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 21010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/06/2024, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del 21/01/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata Etiopia (EE) il Parte_1 C.F._1
10.10.1993, rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA ORFANO con studio in MONZA, via Santa
Maddalena n. 1 presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 14/03/2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
16/07/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
b) ordinare al Comune di Pantigliate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
CHIEDE INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano. che, decorso il termine previsto dall'art.
3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Vinte le spese di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 04/06/2024, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in Bahir Dar (ETIOPIA) il 05.02.2017 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PANTIGLIATE (MI) nell'anno 2017, atto n.
3, Parte II, Serie C, nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
La ricorrente rappresentava che dall'unione con il resistente non erano nati figli e che dopo qualche anno il matrimonio si era deteriorato a causa degli atteggiamenti prevaricatori e maschilisti del marito peggiorando ulteriormente dopo l'arrivo del nucleo in Italia.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 21.01.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e rilevato che il resistente non compariva né si costituiva, ne dichiarava la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che dichiarava di non avere più contatti con il marito ormai da tempo.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e – in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie – invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, nonché di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
pertanto, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
pagina 2 di 4 La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale della ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La mancata costituzione del resistente e la lunga separazione di fatto danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Bahir Dar
[...] CP_1
pagina 3 di 4 (ETIOPIA) il 05.02.2017 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PANTIGLIATE (MI) nell'anno 2017, atto n. 3, Parte II, Serie C
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Pantigliate (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4) Spese al definitivo.
Si comunichi.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/06/2024, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del 21/01/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata Etiopia (EE) il Parte_1 C.F._1
10.10.1993, rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA ORFANO con studio in MONZA, via Santa
Maddalena n. 1 presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 14/03/2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
16/07/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
b) ordinare al Comune di Pantigliate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
CHIEDE INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché: all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano. che, decorso il termine previsto dall'art.
3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
Vinte le spese di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 04/06/2024, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in Bahir Dar (ETIOPIA) il 05.02.2017 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PANTIGLIATE (MI) nell'anno 2017, atto n.
3, Parte II, Serie C, nonché – decorso il termine di legge – di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi.
La ricorrente rappresentava che dall'unione con il resistente non erano nati figli e che dopo qualche anno il matrimonio si era deteriorato a causa degli atteggiamenti prevaricatori e maschilisti del marito peggiorando ulteriormente dopo l'arrivo del nucleo in Italia.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 21.01.2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e rilevato che il resistente non compariva né si costituiva, ne dichiarava la contumacia, procedendo all'audizione della parte ricorrente, che dichiarava di non avere più contatti con il marito ormai da tempo.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e – in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie – invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione, nonché di prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
pertanto, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
pagina 2 di 4 La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale della ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10, essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La mancata costituzione del resistente e la lunga separazione di fatto danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Bahir Dar
[...] CP_1
pagina 3 di 4 (ETIOPIA) il 05.02.2017 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
PANTIGLIATE (MI) nell'anno 2017, atto n. 3, Parte II, Serie C
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Pantigliate (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b),
4) Spese al definitivo.
Si comunichi.
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 4 di 4