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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1716 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata il [...] a [...], Brasile, ivi residente in [...]Parte_1
Conceicao Marcondes Silva n. 54 (C.F. ); C.F._1
, nato il [...] a [...], Brasile, ivi residente in Parte_2
Rua Doutor Paschoal Imperatriz n. 144 (C.F. ); C.F._2
, nato il [...] a [...], Brasile, ivi residente in [...]Parte_3
Conceicao Marcondes Silva n. 54 (C.F. ), in proprio e, unitamente all'altro C.F._3 genitore , nata il [...] a San Paolo, in [...] esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sul minore , nato il [...] a [...], Persona_2
Brasile;
, nata il [...] a [...], Brasile, ivi residente in Parte_4
Rua Passaros e Flores n. 259 (C.F. ), in proprio ed in qualità di unica C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato il [...] Persona_3
a San Paolo, Brasile;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Colombino del Foro di Torino che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Controparte_1
Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici siti alla Via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_1 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , anche noto come , cittadino italiano, Persona_4 Persona_5 nato il [...] a [...], Cosenza (doc. n. 4) e mai naturalizzatosi brasiliano (doc. n. 5). In particolare, dall'unione di con nasceva il 18.01.1913 Persona_4 Persona_6
a San Paolo, Brasile, (doc. n. 6), il quale in data 01.04.1939 contraeva Persona_7 matrimonio a San Paolo, Brasile, con (doc. n. 7) e dalla loro unione nasceva Persona_8 il 9.09.1944 (doc. n. 8). Persona_9
In data 27.12.1968 contraeva matrimonio a Sao Jose do Rio Preto, Brasile, Persona_9 con (doc. n. 9). Dalla loro unione nascevano il Parte_5
12.09.1973 (doc. n. 10), il 8.04.1976 Parte_3 Parte_4
(doc. n. 14) e il 15.08.1980 (doc. n. 18), tutti odierni
[...] Parte_2 ricorrenti. 1. In data 15.03.2003 contraeva matrimonio a San Paolo, Brasile Parte_3 con (doc. n. 11) e dalla loro unione nascevano il 07.10.2004 Persona_1 [...]
(doc. n. 12) e il 17.05.2007 il minore (doc. n. 13), Parte_1 Persona_2 odierni ricorrenti anche nell'interesse del minore. 2. In data 08.07.2000 contraeva matrimonio a San Paolo, Parte_4
Brasile con (doc. n. 15), successivamente deceduto (doc. n. 16). Persona_10
Dalla loro unione nasceva il 13.09.2007 il minore (doc. n. 17) Persona_3 nell'interesse del quale viene formulato il ricorso. 3. In data 24.03.2011 contraeva matrimonio a San Paolo, Parte_2
Brasile con (doc. n. 19). Persona_11
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_1 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. All'esito, il Tribunale ha riservato la decisione.
Il P.M. in sede ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, si ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la
2 sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr.
Cass. Civ., ordinanze n. 1139 del 16 gennaio 2025 e n. 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Scalea, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione, altresì, appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_4 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti
3 alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infine, con riferimento all'interesse ad agire merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_7 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 23.5.2025
Il Giudice dott. Pietro Carè
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