Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 22186/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22186/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (CF: Parte_1
) ed ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 28 presso lo studio dell'avv. Donatella Gentile (C.F.: ) dalla C.F._2 quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione su foglio separato ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t. (CF e PI CP_1
), elettivamente domiciliata in Palma Campania alla piazza De P.IVA_1
Martino n. 5 presso lo studio dell'avvocato Maria Santoro che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 23.10.2023, la dott.ssa Parte_1
citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli in
[...] CP_1
27704/2021 di Registro Generale ed attualmente pendente per il giudizio di secondo grado innanzi alla C. Appello di Napoli, RG C.A. n. 3071/2023, sez.
VI civile, dott.ssa B) Accertare e dichiarare la falsità, CP_3 materiale e ideologica, della scrittura privata datata 23.06.2020 prodotta da in persona del suo legale rapp.te p.t. nel giudizio incardinato CP_1 innanzi al Tribunale di Napoli, IX sezione civile, G.U. dott. Ardituro con il n.
27704/2021 di Registro Generale ed attualmente pendente per il giudizio di secondo grado innanzi alla C. Appello di Napoli, RG C.A. n. 3071/2023, sez.
VI civile, dott.ssa ; C) Ordinare la cancellazione delle su CP_3 indicate sottoscrizioni dall'originale del documento impugnato ed escludere la scrittura contraffatta dalle fonti probatorie acquisite nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, IX sezione civile, G.U. dott.
Ardituro con il n. 27704/2021 di Registro Generale ed attualmente pendente per il giudizio di secondo grado innanzi alla C. Appello di Napoli, RG C.A. n. 3071/2023, sez. VI civile, dott.ssa ; E ) Con vittoria di spese e CP_3 competenze professionali , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” In particolare, l'attrice deduceva la falsità della scrittura privata di riduzione del canone di locazione, datata 23.06.2020 e recante le firme riconducibili all'Amministratore Unico p.t. di Controparte_4 Parte_1
, documento prodotto nel giudizio svoltosi tra la locatrice
[...] _4 Pt_ ella era stata Amministratrice Unica al gennaio 2022-, e la Pt_2 conduttrice innanzi Tribunale di Napoli Sez. IX civile- G.M. CP_1 dott. Ardituro rg n. 27704/2021-, da entrambe le parti in causa. Tale documento veniva ritenuto in sentenza la prova fondante la pronuncia di rigetto della domanda di condanna della convenuta al pagamento CP_1 delle differenze non corrisposte del canone di locazione in favore di _4
Si costituiva in giudizio chiedendo della domanda in quanto CP_1 inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata. Depositate le memorie ex art 171 ter da parte dell'attore, disattese le richieste istruttorie, concessi i termini di cui all'art 189 cpc, all'udienza del 21/10/2024, sostituita con il deposito delle note scritte ex art 127 ter cpc, con ordinanza emessa in pari data la causa veniva riservata in decisione. Rimessa la causa sul ruolo per interloquire sulla questione, sollevata d'ufficio, dell'interesse ad agire, con ordinanza del 30.1.2025, la causa veniva assegnata a sentenza
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il giudicante la domanda inammissibile per difetto di interesse ad agire di parte attrice.
- 2 - Ed invero, l'art. 100 c.p.c. rubricato “interesse ad agire” così recita: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. La norma indica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, che consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale.
Si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. In ordine all'interesse ad agire il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione afferma che “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (cfr. da ultimo Cass. 2057/2019). Ed ancora, l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda;
pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa. (Cass. Civ. Sent.
N. 3330/2002).
In particolare, poi, occorre ricordare che la querela di falso in via principale è preordinata a rimuovere erga omnes l'efficacia dell'atto pubblico o della scrittura privata, tende cioè a sottrargli l'attitudine a costituire strumento di prova in favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa;
ne consegue che l'ambito soggettivo dell'accertamento diventa più ampio, coinvolgendo anche soggetti estranei al giudizio di falsità. Occorre però rilevare che la legittimazione attiva, incontra limiti, non vertendosi in ipotesi di azione popolare, pertanto essa compete a chi è direttamente interessato dal documento pubblico, in quanto questo costituisca prova del rapporto giuridico in cui è parte attuale il querelante. Questi deve, quindi, essere il soggetto che ha costituito il rapporto giuridico documentato o un avente causa a titolo universale o particolare. Peraltro, la ricordata efficacia erga omnes della sentenza implica una maggiore cautela nell'ammissione dell'azione di querela di falso, precludendola a soggetti, che provocando la caducazione del valore probatorio di un documento, pur essendone formalmente estranei, potrebbero
- 3 - perfino pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dei veri titolari del rapporto sottostante.
Come osservato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 19413 del 03/08/2017), la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene, quindi, a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo. Ne consegue che l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso ( Cass. civ. 27 luglio
1992, n. 9013).
L'interesse ad agire nella querela di falso è dunque da valutarsi in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
Per tali ragioni, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (cfr. Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; cfr. pure:
Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070). Nella fattispecie in esame è pacifico che l'attrice, in proprio, ha impugnato con querela di falso la scrittura privata datata 23.06.2020, che reca sotto la scritta “L'Amministratore Unico Dottssa ” il timbro della Parte_1 società e la firma di , un atto che, dunque, _4 Parte_1 riguarda ed impegna solo la società, di cui l'attrice, come dalla stessa dedotto, è stata amministratore Unico. La ha agito quale persona fisica, ex amministratore della società Parte_1
non già quale legale rappresentante della predetta società; pertanto, _4 non può agire per ottenere la pronuncia di inefficacia probatoria erga omnes di un atto imputabile alla società, salvo che non alleghi e provi un interesse
- 4 - proprio ad agire in giudizio. Infatti, l'odierna società convenuta si era avvalsa del medesimo documento non già nei confronti dell'attore, ma della società di cui l'istante era amministratore nel giudizio dinanzi alla IX sezione CP_5 civile di codesto Tribunale e avverso il suddetto documento la querela di falso avrebbe dovuto essere proposta dalla società nei cui confronti della _4 che era avvalsa del documento. Ed infatti, (circostanza CP_1 pacifica) nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa dalla IX sezione civile del Tribunale di Napoli la ha proposto querela di falso avverso _4 la suddetta scrittura privata. Orbene, nell'atto di citazione e nelle note depositate, la giustificazione dell'iniziativa processuale è genericamente addotta nel fatto che ella “sarebbe chiamata a rispondere del suo operato per avere, in qualità̀ di amministratore di compiuto un atto pregiudizievole per l'interesse sociale (cd. _4 mala gestio) e per tenere indenne dalle pretese risarcitorie da _4 parte di già prospettate con la PEC del 12.06.2023 CP_6 Parte_4
(v. all. n. 6 ndr 7).
Il generico riferimento a presunte conseguenze risarcitorie, non supportato da idonea documentazione probatoria, non consente di ravvisare la sussistenza di un interesse ad agire concreto, effettivo ed attuale che deve esistere in capo all'attore al momento della proposizione della domanda. Infatti, la predetta pec è stata inviata dalla società alla società ma quest'ultima CP_7 _4
(ma neppure la prima) nulla ha specificatamente contestato o imputato all'attrice. D'altro canto, come dedotto dalla stessa parte pende dinanzi alla Corte di Appello di Napoli gravame avverso la sentenza del tribunale di
Napoli che ha posto a fondamento della pronuncia di rigetto proprio il suddetto documento ed anche in detto giudizio è stata proposta querela di falso avverso la scrittura de qua da parte società subentrata nel medio CP_7 tempore nel contratto di locazione. Sicchè l'accertamento in detto giudizio della falsità escluderebbe qualsiasi eventuale responsabilità dell'istante. L'allegazione appare configurare un mero interesse indiretto, non attuale e concreto, che per giunta potrebbe essere per astratto non in linea con la società di cui l'istante era amministratrice posto che la stessa _4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Piscitelli e Gianluca Tuccillo aveva depositato in giudizio la scrittura privata de quo nel giudizio dinanzi alla IX sezione civile del Tribunale di Napoli non contestando mai la provenienza del documento nel giudizio di primo grado. L'inammissibilità della querela di falso ne preclude l'esame nel merito e rende superflue le prove richieste dalle parti.
Alla stregua delle predette argomentazioni la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ex art 100 c.p.c. Le peculiarità delle questioni affrontate ed il rilievo d'ufficio del difetto dell'interesse ad agire costituiscono, complessivamente considerate, gravi ed eccezionali ragioni giustificative all'integrale compensazione delle spese di lite
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede: a) dichiara inammissibile la domanda;
b) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 3.2.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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