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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RT ON Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. NA CA Giudice Ausiliario Relatore
Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 248/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 202/2020 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 12.05.2020, depositata il 06.06.2020, proposto
DA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.10.1971, (C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CL) il 30.01.1975, (CF ) nata a Parte_3 C.F._3
Canicattì (AG) il 01.10.1977, in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
, rappresentate e difese dall'Avv. Carmen Miceli per procura in atti
[...]
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
23.08.1950, (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._5
TI (CL) il 24.07.1959, (C.F. Controparte_3
1 ) nato a [...] il [...], C.F._6 [...]
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_4 C.F._7
01.05.1977, (C.F. ) nata Controparte_5 C.F._8
a Caltanissetta il 23.06.1979, questi ultimi tre quali eredi di Persona_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Lo Presti per procura in
[...]
atti
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il
17.12.2015 La e le di lei figlie , e Persona_1 Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio , Parte_3 Controparte_1 Persona_2
e per sentire ritenere e dichiarare il loro ius sepulchri in Controparte_2
relazione alla cappella gentilizia edificata presso il Cimitero di TI.
In particolare, chiedeva accertarsi ii suo diritto al Persona_1
sepolcro, quale diritto alla tumulazione, diritto reale e patrimoniale sul
manufatto sepolcrale ereditato mortis causa e diritto di accesso. Le altre
attrici , invece, chiedevano ritenersi il loro diritto di tumulazione e di Pt_1
accesso alla cappella.
A fondamento della pretesa rilevavano che con deliberazione della giunta
Municipale n. 124 del 23.12.1944, resa esecutiva dalla Prefettura di
Caltanissetta, il comune di TI concedeva in perpetuum un'area del
Cimitero Comunale di metri quadrati 12 per la costruzione di una tomba di
2 famiglia ai germani , e i quali Persona_3 CP_6 CP_7
provvedevano alla costruzione di una cappella gentilizia.
Rappresentavano di essere legati da vincoli di parentela ed affinità con il
concessionario , in quanto rispettivamente padre Persona_4
dell'attrice e nonno delle sorelle Parte_4 Parte_1
e . Pt_2 Parte_3
Riferivano di avere nel corso degli anni esercitato lo ius sepulchri sulla
tomba di famiglia e ciò tumulando i propri congiunti, accedendo liberamente alla stessa e contribuendo alle spese per la manutenzione.
Lamentavano, tuttavia, che le convenute, discendenti di secondo grado dei
coniugi e , nel periodo antecedente al Persona_3 Controparte_8
novembre 2010 precedevano illegittimamente alle sostituzione della
serratura di accesso alla cappella compromettendo i diritti sul sepolcro delle
attrice agendo in virtù di una seconda concessione rilasciata dal Comune di
TI in data 21.10.59, rep. N. 79 sulla medesima area cimiteriale a
[...]
e . Parte_5 Controparte_8
Ciò posto, ritenevano che la prima concessione, rilasciata ab aeterno, sotto
il vigore del Regolamento di Polizia cimiteriale di cui al R.D. 21.12.1842 n.
1880, non potesse essere suscettibile di revoca, ma esclusivamente oggetto
di un provvedimento di estinzione subordinato alla pubblica esigenza della
soppressione del cimitero comunale.
Ritenuta, pertanto, l'“invalidità” della concessione rilasciata in data
21.10.1959 ne chiedevano la disapplicazione, con il conseguente
riconoscimento della piena validità ed efficacia del primo atto di concessione
del 23.12.1944.
Le convenute, costituitesi in giudizio, eccepivano l''assoluta infondatezza
delle domande attrici chiedendone il rigetto.
3 In prima luogo, eccepivano la mancanza di legittimazione attiva delle
odierne attrice posto che solo gli originari concessionari e cioè i germani
[...]
, , e sarebbero stati legittimati ad Persona_3 CP_6 CP_6 CP_7
impugnare dinanzi al giudice amministrativo nei modi e nei termini previsti
la concessione del 21.10.1959. Contestavano;
comunque, la ricostruzione
dei fatti operata da parte attrice.
Rappresentavano che dopo la morte di , la figlia Controparte_8 Parte_6
, nonché madre delle stesse convenute, fosse diventata titolare
[...]
della cappella per successione ereditaria e che, nel corso del 2010, avesse
dovuto provvedere a lavori di ristrutturazione della cappella, tra cui la
sostituzione della porta di ingresso con relativa serratura.
Espletate le prove testimonials e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.”.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza sopra indicata, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di Caltanissetta,
Sezione Civile;
in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel
contraddittorio delle parti, cosi provvede:
- accerta, ritiene e dichiara il diritto di ad essere Persona_1
tumulata nella cappella cimiteriale di famiglia;
- dispone che le chiavi della cappella siano consegnate alle attrici Pt_1
ed;
[...] Parte_2 Parte_3
- spese integralmente compensate tra le parti.”.
2. Per la riforma di detta sentenza , e Parte_1 Parte_3 [...]
ha proposto appello fondato su quattro motivi. Pt_2
Con il primo e secondo motivo di gravame, le appellanti lamentano l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sul “chiesto diritto delle appellanti al c.d.
4 sepolcro secondario, onde compiere gli atti di pietà e di culto alle spoglie
mortali dei di loro nonni materni e e del Persona_4 CP_9
di loro zio fratello ex madre , chiedendo che detto Persona_5
diritto venga loro riconosciuto.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il
Tribunale “dopo aver riconosciuto il diritto di (madre Persona_1
delle appellanti ed oggi deceduta) ad essere inumata nella tomba di famiglia
e riconosciuto, dunque il chiesto diritto primario di sepolcro, ha condizionato il rilascio delle chiavi per il libero accesso all'effettiva tumulazione”
Con il quarto motivo le appellanti lamentano l'illegittima compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Le appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande:
“RITENERE E DICHIARARE, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto delle appellanti di accedere alla cappella familiare ove riposano le spoglie
mortali di (nonno ex matre), (nonna ex Persona_4 CP_9
matre) e la (zio ex matre) ed esercitare il loro Persona_5
personalissimo diritto secondario di sepolcro e compiere i dovuti atti di pietà
e, per l'effetto, ORDINARE la consegna delle chiavi o l'apertura permanente della porta di ingresso e/o altre concrete modalità per l'esercizio del diritto di cui sopra;
RITENERE E DICHIARARE il diritto delle appellanti, in proprio e nella
qualità di eredi di , per le ragioni di cui in narrativa, Persona_1
quale espressione del riconosciuto diritto primario di sepolcro in favore di
, al possesso delle chiavi di ingresso alla tomba Persona_1
familiare, e per l'effetto, ORDINARE la consegna, in favore delle appellanti, di una copia o duplicato delle stesse;
5 ANNULLARE il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese
processuali di , per le ragioni di cui in parte motiva e, Persona_1
per l'effetto, CONDANNARE le appellate alle spese e compensi del giudizio di primo grado, da corrispondersi alle appellanti, quali eredi di Persona_1
;
[...]
CONDANNARE, infine, le appellate al pagamento integrale delle spese e
compensi del doppio grado giudizio.”
Con Comparsa di Costituzione e Risposta del 16.04.2021 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Persona_2 Controparte_2
contestando i motivi di gravame dedotti da parte appellante e chiedendo accogliersi le seguenti domande: “rigettare l'appello proposto dalle Sig.re
, e , ritenendolo palesemente Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui sopra, con la condanna
delle stesse appellanti al risarcimento dei danni per responsabilità
aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente, oltre che alle spese
e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto difensore, il quale dichiara di avere anticipato le spese e non
riscosso gli onorari.”.
La Corte con Ordinanza riservata del 31.05.2021 “ritenuto che
l'interrogatorio formale e la prova per testi dedotti dagli appellati si palesano superflui e che, dunque, la causa appare matura per la decisione,
invita(va) i procuratori delle parti a precisare le rispettive conclusioni e destina(va), a tal fine, l'udienza del 29 febbraio 2024, cui rinvia(va).”
In detta udienza la Corte dichiarava l'interruzione del processo avendo il procuratore dell'appellata dichiarato l'intervenuto Persona_2
decesso della stessa avvenuto il 29.08.2023.
6 Le appellanti riassumevano il giudizio nei confronti degli eredi di
[...]
oltre che nei confronti delle altre parti appellate Per_2 CP_10
e . Controparte_2
Gli eredi di , Persona_2 Controparte_3 Controparte_4
e , si costituivano in giudizio in data
[...] Controparte_5
16.09.2024 con l'ausilio dell'Avv. Vincenzo Lo Presti, facendo proprie le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta degli appellati.
All'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. I primi tre motivi di gravame, trattati congiuntamente perché intimamente connessi, sono infondati e vanno rigettati per quanto di ragione.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti non è dato ravvisare il vizio di omessa pronuncia in ordine al chiesto diritto delle appellanti al c.d.
sepolcro secondario, onde compiere gli atti di pietà e di culto alle spoglie mortali dei di loro nonni materni e e del Persona_4 CP_9
di loro zio fratello ex madre atteso che il primo Persona_5
giudice ha “riconosciuto all'attrice la , in quanto figlia di Persona_1
, fratello di e cognato di Persona_4 Parte_5 Parte_7
, il diritto iure sanguinis ad essere tumulata nella cappella di
[...]
famiglia”, e conseguentemente “riconosciuto alle figlie (le odierne appellanti) il diritto di accedere liberamente alla tomba della madre per
rendervi omaggio e ciò dovrà avvenire tramite la consegna alle stesse delle
chiavi della cappella” (pag.
8-9 sentenza Tribunale), con ciò riconoscendo di fatto alle appellanti il cd. ius sepulchri secondario, consistente nel diritto
7 di accedere alla cappella per onorare la memoria e la salma della madre ed anche degli altri congiunti ivi tumulati.
Né risponde a vero che il Tribunale abbia in alcun modo condizionato il rilascio delle chiavi da parte degli appellati per il libero accesso alla cappella
“all'effettiva tumulazione di ”, non essendo dato evincere Parte_8
tale condizione nel corpo della sentenza impugnata.
4. Va invece accolto il quarto motivo di gravame con cui gli appellanti censurano la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha dichiarato compensate le spese di lite tra le parti.
In ordine al rapporto controverso gli odierni appellati per effetto dell'accoglimento, seppur parziale delle domande attrici proposte nel giudizio di primo grado, sono risultati soccombenti.
Ciò nonostante il Tribunale senza indicarne il motivo e limitandosi al generico riferimento della “peculiarità natura dei diritti controversi” (pag. 9 sentenza appellata), ha provveduto a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
La censura mossa è pertanto fondata, non essendo dato ravvisare nel caso di specie, né essendo stata addotta dal giudicante, alcuna delle ragioni in forza delle quali ai sensi del disposto di cui all'art. 92 co. 2 cpc, avrebbe potuto disporre la compensazione totale o parziale delle spese legali tra le parti, nello specifico: la soccombenza reciproca, la assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Il capo di sentenza oggetto di gravame va dunque riformato ed in applicazione del principio della soccombenza gli appellati vanno condannati al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi minimi previsti dal D.M. n. 55
8 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato nell'atto di citazione).
7. Alla luce delle su esposte argomentazioni l'appello va, quindi,
parzialmente accolto.
8. Per il principio legale della soccombenza, in ragione dell'accoglimento, seppur parziale, dell'appello, segue la condanna degli appellati alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellanti, nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore
(visto il valore della causa indicato nell'atto di appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 202/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 12.05.2020 e depositata in data 06.06.2020, appellata da , e Parte_1 Parte_2
, così provvede: Parte_3
ON , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_5 Pt_1
e delle spese del giudizio di primo
[...] Parte_2 Parte_3
grado che liquida in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per spese ed €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
ON , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e alla refusione in favore di Controparte_4 Controparte_5 Pt_1
e delle spese del presente grado di
[...] Parte_2 Parte_3
giudizio che liquida in complessivi € 3.288,00, di cui € 382,00 per spese ed
9 € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
NA CA RT ON
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