Art. 23. Promozione a segretario di sezione
La promozione a segretario di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti di sezione che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a segretario di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti di sezione che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.