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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 373/2025 R.G. Lavoro
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT TO, dall'Avv. Francesco Criscitiello e dall'Avv. Pasquale Generoso
IA e con questi elett.te domiciliato in Avellino, al viale Italia n.25, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Fabrizio Proietti e dell'Avv.to ed Emanuele Bove, e con questi elettivamente domiciliata in Roma al viale Vaticano n.46, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, attualmente dipendente della
[...] dallo 01/08/2021 con contratto a tempo indeterminato, mansione di CP_1 operaio, sesto livello di cui al CCNL pubblici esercizi-ristorazione collettiva, già alle dipendenze della rivendica il diritto a conservare, per effetto delle CP_2 vicende dell'appalto al quale era addetto, il diritto alla voce retributiva superminimo individuale, non riconosciuta dall'attuale datore.
Parte ricorrente era ed è addetto all'attività svolta dalla resistente presso l'Azienda in Avellino, e già esercitata da in regime Controparte_3 CP_2
1 d'appalto fino al 31.07.2021, da quando, appunto, è subentrata la
[...]
CP_1
Sul presupposto che quello in questione costituisca trasferimento d'azienda ex art
2112 cc, parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione della somma complessiva di €#7415# (settemilaquattrocentoquindici) per il periodo da agosto
2021 a novembre 2024. La resistente si è costituita.
2) La domanda va rigettata.
Il "superminimo" è elemento retributivo aggiuntivo rispetto al minimo contrattuale previsto dal CCNL e rappresenta una somma che può essere riconosciuta al lavoratore per particolari meriti o per compensare specifiche condizioni lavorative.
In caso di passaggio di appalto, le clausole sociali, previste in alcuni contratti collettivi, mirano a garantire la continuità occupazionale e il mantenimento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori in caso di cambio di appalto.
Tuttavia, il mantenimento del superminimo non è garantito automaticamente e può dipendere dalle negoziazioni tra le parti coinvolte e dalle specifiche disposizioni del CCNL applicabile.
Se, in generale, il nuovo datore di lavoro non ha l'obbligo di mantenimento di elementi retributivi aggiuntivi come il superminimo, a meno che non siano espressamente previsti dalle clausole sociali o da accordi specifici (sul punto da ultimo Cass. 8150/2025).
Nel caso di specie, parte ricorrente non indica né fornisce alcuna allegazione in merito alle previsioni del mantenimento del superminimo.
4) Va, poi, precisato che solo nel caso in cui il superminimo sia stato corrisposto in via continuativa, diviene un diritto retributivo del lavoratore ed assurge ad obbligo del datore di lavoro.
Il ricorrente si limita ad affermare in ricorso che tra gli istituti contrattuali applicati dal precedente datore di lavoro figurava anche il “superminimo”, ma nulla allega, quanto all' erogazione del trattamento per un periodo di tempo più esteso.
Parte ricorrente, su cui incombe il relativo onere probatorio a mente dell'art. 2697
c.c., si limita a produrre soltanto le buste paga relative ad alcune mensilità dell'anno 2020 (marzo, aprile, maggio, luglio), a fronte di un rapporto lavorativo con la precedente società durato per più di dieci anni.
2 In mancanza di prova sulla percezione in via continuativa del superminimo non riassorbibile, la domanda va rigettata. Ogni altra questione resta assorbita.
5) va condannato al pagamento a favore Parte_1 Controparte_1
spese che, ai sensi del D.M 147/2022 vanno liquidate nella complessiva
[...] somma di €#2.108#(duemilacentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 373/2025 vertente tra nei confronti di., Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di €#2.108#(duemilacentotto),
[...] oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 16 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 373/2025 R.G. Lavoro
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NT TO, dall'Avv. Francesco Criscitiello e dall'Avv. Pasquale Generoso
IA e con questi elett.te domiciliato in Avellino, al viale Italia n.25, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Fabrizio Proietti e dell'Avv.to ed Emanuele Bove, e con questi elettivamente domiciliata in Roma al viale Vaticano n.46, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, attualmente dipendente della
[...] dallo 01/08/2021 con contratto a tempo indeterminato, mansione di CP_1 operaio, sesto livello di cui al CCNL pubblici esercizi-ristorazione collettiva, già alle dipendenze della rivendica il diritto a conservare, per effetto delle CP_2 vicende dell'appalto al quale era addetto, il diritto alla voce retributiva superminimo individuale, non riconosciuta dall'attuale datore.
Parte ricorrente era ed è addetto all'attività svolta dalla resistente presso l'Azienda in Avellino, e già esercitata da in regime Controparte_3 CP_2
1 d'appalto fino al 31.07.2021, da quando, appunto, è subentrata la
[...]
CP_1
Sul presupposto che quello in questione costituisca trasferimento d'azienda ex art
2112 cc, parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione della somma complessiva di €#7415# (settemilaquattrocentoquindici) per il periodo da agosto
2021 a novembre 2024. La resistente si è costituita.
2) La domanda va rigettata.
Il "superminimo" è elemento retributivo aggiuntivo rispetto al minimo contrattuale previsto dal CCNL e rappresenta una somma che può essere riconosciuta al lavoratore per particolari meriti o per compensare specifiche condizioni lavorative.
In caso di passaggio di appalto, le clausole sociali, previste in alcuni contratti collettivi, mirano a garantire la continuità occupazionale e il mantenimento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori in caso di cambio di appalto.
Tuttavia, il mantenimento del superminimo non è garantito automaticamente e può dipendere dalle negoziazioni tra le parti coinvolte e dalle specifiche disposizioni del CCNL applicabile.
Se, in generale, il nuovo datore di lavoro non ha l'obbligo di mantenimento di elementi retributivi aggiuntivi come il superminimo, a meno che non siano espressamente previsti dalle clausole sociali o da accordi specifici (sul punto da ultimo Cass. 8150/2025).
Nel caso di specie, parte ricorrente non indica né fornisce alcuna allegazione in merito alle previsioni del mantenimento del superminimo.
4) Va, poi, precisato che solo nel caso in cui il superminimo sia stato corrisposto in via continuativa, diviene un diritto retributivo del lavoratore ed assurge ad obbligo del datore di lavoro.
Il ricorrente si limita ad affermare in ricorso che tra gli istituti contrattuali applicati dal precedente datore di lavoro figurava anche il “superminimo”, ma nulla allega, quanto all' erogazione del trattamento per un periodo di tempo più esteso.
Parte ricorrente, su cui incombe il relativo onere probatorio a mente dell'art. 2697
c.c., si limita a produrre soltanto le buste paga relative ad alcune mensilità dell'anno 2020 (marzo, aprile, maggio, luglio), a fronte di un rapporto lavorativo con la precedente società durato per più di dieci anni.
2 In mancanza di prova sulla percezione in via continuativa del superminimo non riassorbibile, la domanda va rigettata. Ogni altra questione resta assorbita.
5) va condannato al pagamento a favore Parte_1 Controparte_1
spese che, ai sensi del D.M 147/2022 vanno liquidate nella complessiva
[...] somma di €#2.108#(duemilacentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 373/2025 vertente tra nei confronti di., Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di €#2.108#(duemilacentotto),
[...] oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 16 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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