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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/07/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4621/2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Salvatore Castiello, con cui elett. dom. in Capodrise alla Via F.lli Rosselli n. 1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elett.te dom. in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_2 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Andrea Borsani, con cui elett.te dom. in
Cosenza, Viale S. Cosmai n. 49
OPPOSTA
NONCHE' la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000 notificata il 26.05.2022 emessa dalla società
Concessionario del servizio Nazionale di riscossione Controparte_4 per la Provincia di Caserta, relativa ad una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito aventi ad CP_ oggetto contributi previdenziali vantati dall' e segnatamente: avviso di addebito n.
32820170003454277000, notificato presuntivamente in data 16.10.2017, avviso di addebito n.
32820170004032602000 notificato presuntivamente in data 17.10.2017, avviso di addebito n.
32820180002710765000 notificato presuntivamente in data 11.07.2018, avviso di addebito n.
32820180007293645000 notificato presuntivamente in data 12.01.2019, avviso di addebito n.
1 32820190003012287000 notificato presuntivamente in data 22.07.2019, avviso di addebito n.
32820190003673302000 notificato presuntivamente in data 31.07.2019, avviso di addebito n.
32820190006947710000 notificato presuntivamente in data 21.12.2019, relativi a contributi I.V.S. anno 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019. Eccepiva, nello specifico, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 comma 9 legge 335/95 dei predetti avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Eccepiva, inoltre, la nullità della suddetta intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione della stessa;
la nullità dell'intimazione per il mancato inoltro dell'avviso bonario ed infine la nullità per omessa o irrituale notifica degli avvisi di addebito presupposti alla intimazione impugnata. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e/o la nullità dell'avviso di intimazione n. 02820229000957747/000 dell' Controparte_5
, nonché degli avvisi di addebito in esso contenuti ed impugnati,
[...] perché fondata su una pretesa creditoria ormai prescritta ai sensi dell'art. 3 c.9 della Legge 335/1995, nonché la nullità di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento correlato in preordine o conseguenza o comunque connesso;
in subordine, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito summenzionati perché illegittimi per violazione di legge, in quanto mancanti degli elementi essenziali, e la nullità di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento correlato in preordine o conseguenza o comunque connesso. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del ricorso ed in particolare, in riferimento CP_1 all'eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnava evidenziava di aver provveduto a notificare gli avvisi di addebito secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, del D.L n. 78/2010, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della ricorrente estratto dalla visura camerale allegata in atti, nel rispetto dei termini quinquennali della prescrizione. Affermava che la correttezza delle suddette notifiche da parte dell' era provata dalla Controparte_6 sussistenza delle ricevute di avvenuta consegna delle PEC inviate alla ricorrente, tutte allegate in atti.
Conseguentemente deduceva l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale ed in ogni caso precisava che detto termine era differito per effetto dei periodi di sospensione disposti dagli art. 37 comma 2 del D.L n.18/2020 e dall'art.11 comma 9 del D.L n 183/2020. In riferimento all'eccepito mancato inoltro dell'avviso bonario con conseguente illegittimità sia dell'atto impugnato sia degli atti da esso sottesi, precisava che la notifica di un avviso bonario non costituisce un obbligo, bensì solo una facoltà dell'ente previdenziale e non è annoverato dall'art. 30 del DL 78/2010 tra i presupposti a pena di nullità dell'atto di ingiunzione. Concludeva, infine, chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' la quale in via Controparte_4 preliminare eccepiva la tardività ed inammissibilità di tutte le eccezioni relative alla regolarità formale dell'atto oggi impugnato. In particolare, a riguardo precisava che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, ove l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, com'è nel caso di specie,
2 l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale. Pertanto, nel caso di specie, la mancata sottoscrizione e l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, dovevano ritenersi inammissibili in quanto tardivamente eccepiti rispetto al termine dei venti giorni per la proposizone dell'opposizione agli atti esecutivi. In ogni caso, nel merito osservava l'infondatezza delle predette eccezioni sia in quanto l'atto impugnato riportava regolarmente la sottoscrizione del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'avviso di intimazione in questione, sia in quanto ai sensi dell'art. 24, co. 2, del D. Lgs. n.46/1999 non sussisterebbe alcun obbligo di inviare un avviso bonario preliminare. Infine, in ordine alla eccepita omessa notifica degli atti presupposti all'opposta intimazione d pagamento ed in ordine all'eccepita prescrizione quinquennale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che tali censure possono essere fatte valere unicamente nei confronti dell'Ente impositore. Ad ogni modo osservava che gli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto risultavano essere stati notificati alle date riportate negli estratti ruolo allegati, ed inoltre osservava che con riferimento agli avvisi di addebito nn. 32820170003454277000 e 32820170004032602000, l'eccezione sull'omessa notifica era caducata dall'adesione alla procedura di definizione agevolata, dichiarazione di adesione del
31.07.2019 prot. 2019-ADERISC-6651131, cui era seguita comunicazione del piano di rateazione del debito da parte di esso Concessionario. Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità per tardività della proposta opposizione in relazione alle eccezioni avversarie formulate ai sensi dell'art. 617 cpc, in subordine e nel merito rigettarsi la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermarsi l'opposta intimazione di pagamento n. 028 2022 9000957747 000. Vinte le spese con attribuzione.
Non si costituiva la benchè ritualmente evoca in giudizio, per cui va dichiarata Controparte_3 contumace.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
*************
Preliminarmente va verificata l'ammissibilità della domanda.
Come è noto l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica
3 dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ).
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del
2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.
4 Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso, osserva la giudicante che l'opposizione de qua ha ad oggetto sia vizi formali relativi all'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento (mancata comunicazione dell'avviso bonario di pagamento, mancata notifica degli avvisi di addebito) nonché vizi sostanziali concernenti la prescrizione del credito e le relative sanzioni.
In relazione ai vizi dell'iter notificatorio degli atti presupposti l'intimazione di pagamento opposta, il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo stato depositato oltre il termine dei venti giorni imposto dall'art. 617 c.p.c. (la notifica è del 26.05.2022 mentre il ricorso è stato depositato il 6.7.2022).
Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in Controparte_4 presenza di vizi di forma sollevati e, comunque, considerata l'eccezione di prescrizione formulata.
Nel merito, invece, occorre procedere ad un distinguo con riferimento agli avvisi di addebito contenuti nell'atto impugnato perché, come si desume dalle note di discussione del 9.6.2025, parte ricorrente ha richiesto la definizione agevolata dei crediti aderendo alla c.d. Rottamazione- quater e la stessa, come si desume dalla documentazione versata in atti, è stata accolta dall' CP_7
[..
[...] con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820180002710765000 n.
[...]
32820180007293645000, avviso di addebito n. 32820190003012287000, avviso di addebito n.
32820190003673302000, n. 32820190006947710000. Ne consegue, dunque, che alcuna statuizione sul merito deve compiersi avendo, parte ricorrente, manifestato la volontà di rinunciare all'azione proprio perchè ha aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione –quater) con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
6 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato),
e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente rinunciando parzialmente all'azione ha manifestato carenza di interesse sopravvenuta al giudizio senza, tuttavia, che vi fosse opposizione delle altre parti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
In ordine agli avvisi di addebito n. 32820170003454277000 e n. 32820170004032602000, parte ricorrente deduce l'illegittimità non essendo stati ritualmente notificati per mancata indicazione del registro pec da cui è stato desunto l'indirizzo. Tale vizio, attenendo al processo notificatorio, non è esaminabili per intervenuta inammissibilità del ricorso limitatamente a tali profili (vizi di forma).
Venendo al merito, invece, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti e, trattandosi di pretese risalenti rispettivamente agli anni 2016 e 2012, le stesse devono ritenersi prescritte al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, essendo decorso un quinquennio e non essendo intervenuti, successivamente all'asserita notifica atti interruttivi validi. Ne consegue, quindi, che i crediti riportati negli avvisi n. 32820170003454277000 e n. 32820170004032602000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000 non sono dovuti perché prescritti.
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento del tutto parziale del ricorso giustificano tra parte CP_ ricorrente e parte resistente titolare della pretesa, una compensazione delle spese di lite pari a due terzi, il residuo un terzo, a carico dell' , per il principio di soccombenza, si liquida nella CP_1 misura di cui al dispositivo. Si compensano integralmente, invece, considerata la motivazione della sentenza, le spese di lite tra parte ricorrente e . Controparte_4
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere, per le causali di cui in motivazione, con riferimento ai crediti contenuti negli avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata;
b) Dichiara non dovuti perché prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
32820170003454277000 e n. 32820170004032602000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000;
c) Compensa integralmente le spese di lite con in persona del Controparte_8 legale rappr. p.t.;
d) Compensa, nella misura di due terzi, le spese di lite tra parte ricorrente e resistente;
CP_1
e) Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente del residuo un terzo che liquida, CP_1 in tale misura ridotta in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 31 luglio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4621/2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Salvatore Castiello, con cui elett. dom. in Capodrise alla Via F.lli Rosselli n. 1
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elett.te dom. in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in Controparte_2 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Andrea Borsani, con cui elett.te dom. in
Cosenza, Viale S. Cosmai n. 49
OPPOSTA
NONCHE' la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.07.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000 notificata il 26.05.2022 emessa dalla società
Concessionario del servizio Nazionale di riscossione Controparte_4 per la Provincia di Caserta, relativa ad una serie di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito aventi ad CP_ oggetto contributi previdenziali vantati dall' e segnatamente: avviso di addebito n.
32820170003454277000, notificato presuntivamente in data 16.10.2017, avviso di addebito n.
32820170004032602000 notificato presuntivamente in data 17.10.2017, avviso di addebito n.
32820180002710765000 notificato presuntivamente in data 11.07.2018, avviso di addebito n.
32820180007293645000 notificato presuntivamente in data 12.01.2019, avviso di addebito n.
1 32820190003012287000 notificato presuntivamente in data 22.07.2019, avviso di addebito n.
32820190003673302000 notificato presuntivamente in data 31.07.2019, avviso di addebito n.
32820190006947710000 notificato presuntivamente in data 21.12.2019, relativi a contributi I.V.S. anno 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019. Eccepiva, nello specifico, l'intervenuta prescrizione ex art. 3 comma 9 legge 335/95 dei predetti avvisi di addebiti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Eccepiva, inoltre, la nullità della suddetta intimazione di pagamento per difetto di sottoscrizione della stessa;
la nullità dell'intimazione per il mancato inoltro dell'avviso bonario ed infine la nullità per omessa o irrituale notifica degli avvisi di addebito presupposti alla intimazione impugnata. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsi l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e/o la nullità dell'avviso di intimazione n. 02820229000957747/000 dell' Controparte_5
, nonché degli avvisi di addebito in esso contenuti ed impugnati,
[...] perché fondata su una pretesa creditoria ormai prescritta ai sensi dell'art. 3 c.9 della Legge 335/1995, nonché la nullità di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento correlato in preordine o conseguenza o comunque connesso;
in subordine, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito summenzionati perché illegittimi per violazione di legge, in quanto mancanti degli elementi essenziali, e la nullità di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento correlato in preordine o conseguenza o comunque connesso. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza del ricorso ed in particolare, in riferimento CP_1 all'eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnava evidenziava di aver provveduto a notificare gli avvisi di addebito secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, del D.L n. 78/2010, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della ricorrente estratto dalla visura camerale allegata in atti, nel rispetto dei termini quinquennali della prescrizione. Affermava che la correttezza delle suddette notifiche da parte dell' era provata dalla Controparte_6 sussistenza delle ricevute di avvenuta consegna delle PEC inviate alla ricorrente, tutte allegate in atti.
Conseguentemente deduceva l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale ed in ogni caso precisava che detto termine era differito per effetto dei periodi di sospensione disposti dagli art. 37 comma 2 del D.L n.18/2020 e dall'art.11 comma 9 del D.L n 183/2020. In riferimento all'eccepito mancato inoltro dell'avviso bonario con conseguente illegittimità sia dell'atto impugnato sia degli atti da esso sottesi, precisava che la notifica di un avviso bonario non costituisce un obbligo, bensì solo una facoltà dell'ente previdenziale e non è annoverato dall'art. 30 del DL 78/2010 tra i presupposti a pena di nullità dell'atto di ingiunzione. Concludeva, infine, chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' la quale in via Controparte_4 preliminare eccepiva la tardività ed inammissibilità di tutte le eccezioni relative alla regolarità formale dell'atto oggi impugnato. In particolare, a riguardo precisava che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, ove l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, com'è nel caso di specie,
2 l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale. Pertanto, nel caso di specie, la mancata sottoscrizione e l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, dovevano ritenersi inammissibili in quanto tardivamente eccepiti rispetto al termine dei venti giorni per la proposizone dell'opposizione agli atti esecutivi. In ogni caso, nel merito osservava l'infondatezza delle predette eccezioni sia in quanto l'atto impugnato riportava regolarmente la sottoscrizione del responsabile del procedimento di emissione e notifica dell'avviso di intimazione in questione, sia in quanto ai sensi dell'art. 24, co. 2, del D. Lgs. n.46/1999 non sussisterebbe alcun obbligo di inviare un avviso bonario preliminare. Infine, in ordine alla eccepita omessa notifica degli atti presupposti all'opposta intimazione d pagamento ed in ordine all'eccepita prescrizione quinquennale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che tali censure possono essere fatte valere unicamente nei confronti dell'Ente impositore. Ad ogni modo osservava che gli avvisi di addebito sottesi all'atto opposto risultavano essere stati notificati alle date riportate negli estratti ruolo allegati, ed inoltre osservava che con riferimento agli avvisi di addebito nn. 32820170003454277000 e 32820170004032602000, l'eccezione sull'omessa notifica era caducata dall'adesione alla procedura di definizione agevolata, dichiarazione di adesione del
31.07.2019 prot. 2019-ADERISC-6651131, cui era seguita comunicazione del piano di rateazione del debito da parte di esso Concessionario. Concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità per tardività della proposta opposizione in relazione alle eccezioni avversarie formulate ai sensi dell'art. 617 cpc, in subordine e nel merito rigettarsi la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti e, per l'effetto, confermarsi l'opposta intimazione di pagamento n. 028 2022 9000957747 000. Vinte le spese con attribuzione.
Non si costituiva la benchè ritualmente evoca in giudizio, per cui va dichiarata Controparte_3 contumace.
Disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione del ruolo impugnato, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
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Preliminarmente va verificata l'ammissibilità della domanda.
Come è noto l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica
3 dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza.; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ).
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del
2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.
4 Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Tanto premesso, osserva la giudicante che l'opposizione de qua ha ad oggetto sia vizi formali relativi all'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento (mancata comunicazione dell'avviso bonario di pagamento, mancata notifica degli avvisi di addebito) nonché vizi sostanziali concernenti la prescrizione del credito e le relative sanzioni.
In relazione ai vizi dell'iter notificatorio degli atti presupposti l'intimazione di pagamento opposta, il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo stato depositato oltre il termine dei venti giorni imposto dall'art. 617 c.p.c. (la notifica è del 26.05.2022 mentre il ricorso è stato depositato il 6.7.2022).
Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in Controparte_4 presenza di vizi di forma sollevati e, comunque, considerata l'eccezione di prescrizione formulata.
Nel merito, invece, occorre procedere ad un distinguo con riferimento agli avvisi di addebito contenuti nell'atto impugnato perché, come si desume dalle note di discussione del 9.6.2025, parte ricorrente ha richiesto la definizione agevolata dei crediti aderendo alla c.d. Rottamazione- quater e la stessa, come si desume dalla documentazione versata in atti, è stata accolta dall' CP_7
[..
[...] con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820180002710765000 n.
[...]
32820180007293645000, avviso di addebito n. 32820190003012287000, avviso di addebito n.
32820190003673302000, n. 32820190006947710000. Ne consegue, dunque, che alcuna statuizione sul merito deve compiersi avendo, parte ricorrente, manifestato la volontà di rinunciare all'azione proprio perchè ha aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione –quater) con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
6 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato),
e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente rinunciando parzialmente all'azione ha manifestato carenza di interesse sopravvenuta al giudizio senza, tuttavia, che vi fosse opposizione delle altre parti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
In ordine agli avvisi di addebito n. 32820170003454277000 e n. 32820170004032602000, parte ricorrente deduce l'illegittimità non essendo stati ritualmente notificati per mancata indicazione del registro pec da cui è stato desunto l'indirizzo. Tale vizio, attenendo al processo notificatorio, non è esaminabili per intervenuta inammissibilità del ricorso limitatamente a tali profili (vizi di forma).
Venendo al merito, invece, parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti e, trattandosi di pretese risalenti rispettivamente agli anni 2016 e 2012, le stesse devono ritenersi prescritte al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, essendo decorso un quinquennio e non essendo intervenuti, successivamente all'asserita notifica atti interruttivi validi. Ne consegue, quindi, che i crediti riportati negli avvisi n. 32820170003454277000 e n. 32820170004032602000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000 non sono dovuti perché prescritti.
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento del tutto parziale del ricorso giustificano tra parte CP_ ricorrente e parte resistente titolare della pretesa, una compensazione delle spese di lite pari a due terzi, il residuo un terzo, a carico dell' , per il principio di soccombenza, si liquida nella CP_1 misura di cui al dispositivo. Si compensano integralmente, invece, considerata la motivazione della sentenza, le spese di lite tra parte ricorrente e . Controparte_4
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere, per le causali di cui in motivazione, con riferimento ai crediti contenuti negli avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata;
b) Dichiara non dovuti perché prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n.
32820170003454277000 e n. 32820170004032602000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 02820229000957747/000;
c) Compensa integralmente le spese di lite con in persona del Controparte_8 legale rappr. p.t.;
d) Compensa, nella misura di due terzi, le spese di lite tra parte ricorrente e resistente;
CP_1
e) Condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente del residuo un terzo che liquida, CP_1 in tale misura ridotta in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 31 luglio 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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