Articolo 14 della Legge 15 maggio 1986, n. 194
Articolo 13
Versione
5 giugno 1986
Art. 14. 1. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168 , la legge 27 marzo 1952, n. 199 , la legge 15 novembre 1952, n. 1793 , la legge 12 ottobre 1964, n. 1080 , nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Note all'art. 14, comma 1:
- Il R.D. n. 168, 1901 ha istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale.
- La legge n. 199/1952 recava il riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro".
- La legge n. 1793/1952 recava modificazioni alla legge 27 marzo 1952, n. 199 , sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro".
- La legge n. 1080/1964 recava modifica all' art. 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199 , sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco "Al merito del lavoro".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986