CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3630/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0082907 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Chiede all'On.le Corte Tributaria adita:
In via principale e nel merito
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e carenza di potere dell'agente addetto alla riscossione;
2. Conseguentemente dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nr. 0082907 del 01/04/2025 emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. notificata in data 19/04/2025, per tutto quanto esposto nella premessa e per tutti i motivi in diritto esposti nel presente ricorso.
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato nell'intimazione impugnata;
4. Condannare la SO.G.E.T. S.p.a., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche ex art. 96 cpc, oltre rimb. forf., IVA e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
Comune di Cava De' Tirreni: “Voglia l'On. Commissione adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e documentazione, così provvedere:
- In via preliminare nel merito, rigettare la domanda, siccome infondata in fatto e diritto, e condannare l'attore al pagamento delle somme dovute, stante la legittimità dell'atto amministrativo posto in essere dall'Ente;
- in ogni caso, preso atto del comportamento processuale di questa Amministrazione, avendo essa fornito prova piena della correttezza del proprio operato, con condanna dell'attore alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”.
So.Ge.T. s.p.a.: “a) In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per la tardività della proposizione del ricorso, ai sensi e per il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto da altri atti prodromici mai opposti benché ritualmente notificati, in tal modo rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria in esso contenuta;
b) Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso NON è prescritto né la Società è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
c) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da controparte;
d) Tenere indenne il Concessionario dall'eventuale annullamento degli atti di competenza dell'Ente impositore;
e) Vinte le spese in favore della Soget Spa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Cava De' Tirreni e alla So.Ge.T. s.p.a. in data 11.6.2025 e depositato il 9.7.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 19.4.2025, l'intimazione di pagamento n. 0082907 del 1.4.2025, per omesso versamento TARI anno 2017, portante richiesta di pagamento della somma di euro 220,74, dovuta dal proprio defunto genitore Nominativo_1.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) non debenza del tributo da parte di esso ricorrente, dato che egli non occupava l'immobile in questione;
2) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento n. 2768 del 26.5.2021);
3) illegittimità dell'intimazione perché relativa a credito ormai prescritto;
4) nullità dell'intimazione per carenza di potere della concessionaria, stante l'intervenuta scadenza del contratto di concessione.
Il Comune di Cava De' Tirreni si è costituito in giudizio, eccependo, in particolare, che l'avviso di accertamento è stato notificato al sig. Nominativo_2, nella sua qualità di erede e coobbligato (perché residente all'interno del nucleo familiare) di Nominativo_1, intestatario dell'utenza domestica in questione, Decesso_n1 e che la So.G.E.T. s.p.a. ha poi proceduto alla notifica dell'atto di intimazione, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, all'odierno ricorrente, Ricorrente_1, nella sua qualità sia di erede del defunto genitore Nominativo_1, sia di coobbligato di Nominativo_2; ha aggiunto che la regolare notifica dell'avviso di pagamento ad uno solo dei coobbligati interrompe i termini di decadenza e consente agli enti impositori di procedere per il recupero del credito vantato con le azioni conseguenziali anche nei confronti degli altri coobbligati, nonché degli eredi.
Si è costituita anche la So.Ge.T. s.p.a., eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e resistendo agli altri motivi.
In data 5.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, sul rilievo che l'avviso di ricevimento n. 15422831685-5, attinente alla raccomandata a/r inviata a Nominativo_2, contiene i soli dati del destinatario ed è mancante di elementi essenziali, quali la firma del ricevente, la data e la firma dell'incaricato alla distribuzione.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, dovendosi dare accoglimento, in base al principio della ragione più liquida, al secondo motivo.
In particolare, osserva il giudicante che l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato risulta notificato a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul punto, giova rammentare che, per i tributi locali, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che, al comma 161 (Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza) dell'articolo 1, dispone che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...”. Secondo un granitico orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, è da ritenersi valida ed esistente la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli, da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli Enti di riscossione, a mezzo servizio postale e mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
notifica alla quale si applicano le disposizioni in materia di regolamento postale degli atti a firma (le norme di settore sono contenute nell'allegato A alla delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – allegato 3) e non quelle della notifica a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890 del 1982.
Sotto un primo profilo, la Corte Suprema (ex multis nn. 12083/2016, 10232/2016, 7184/2016, 3254/2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile (la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). Tale impostazione è superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Per quanto riguarda le raccomandate
“ordinarie”, a differenza di quanto concerne quelle “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza”, che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.
Il d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 («Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del d. m. 1 ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) (v., per riferimenti, Cass. n. 2047 del 2016). Ne deriva che, al pari di quanto avviene nella ipotesi di omesso invio della raccomandata informativa di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982, anche nel caso in cui sia mancato l'invio al destinatario (tramite immissione nella cassetta postale) dell'avviso di giacenza della raccomandata ordinaria (adempimento che nella fattispecie non risulta eseguito) si configura la nullità della notifica dell'atto impositivo.
Nel caso di specie, l'ente ha depositato un avviso di ricevimento privo di indicazione di data e ora di recapito, della firma dell'ufficiale postale e dell'indicazione del mancato recapito, nonché della ragione dello stesso.
Inoltre, non risulta annotata il rilascio in cassetta postale dell'avviso di giacenza.
Deve concludersi, pertanto, che il Comune di Cava De' Tirreni non ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.” (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Pertanto, in assenza di prova della notifica dell'atto presupposto, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, non sussistendo alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MASSIMILIANO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3630/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Eugenio Abbro, 1 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. Società Di Gestione Entrate E Tributi - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0082907 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Chiede all'On.le Corte Tributaria adita:
In via principale e nel merito
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e carenza di potere dell'agente addetto alla riscossione;
2. Conseguentemente dichiarare l'annullamento e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento nr. 0082907 del 01/04/2025 emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A. notificata in data 19/04/2025, per tutto quanto esposto nella premessa e per tutti i motivi in diritto esposti nel presente ricorso.
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato nell'intimazione impugnata;
4. Condannare la SO.G.E.T. S.p.a., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche ex art. 96 cpc, oltre rimb. forf., IVA e Cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”.
Comune di Cava De' Tirreni: “Voglia l'On. Commissione adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e documentazione, così provvedere:
- In via preliminare nel merito, rigettare la domanda, siccome infondata in fatto e diritto, e condannare l'attore al pagamento delle somme dovute, stante la legittimità dell'atto amministrativo posto in essere dall'Ente;
- in ogni caso, preso atto del comportamento processuale di questa Amministrazione, avendo essa fornito prova piena della correttezza del proprio operato, con condanna dell'attore alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”.
So.Ge.T. s.p.a.: “a) In via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per la tardività della proposizione del ricorso, ai sensi e per il disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 542/1992, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto da altri atti prodromici mai opposti benché ritualmente notificati, in tal modo rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria in esso contenuta;
b) Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso in quanto lo stesso NON è prescritto né la Società è decaduta dall'esigibilità del credito, avuto riguardo alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé, nonché la legittimità della notifica degli atti ad essa prodromici, così come specificato in atti;
c) In ogni caso, rigettare le eccezioni e pretese avanzate da controparte;
d) Tenere indenne il Concessionario dall'eventuale annullamento degli atti di competenza dell'Ente impositore;
e) Vinte le spese in favore della Soget Spa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato al Comune di Cava De' Tirreni e alla So.Ge.T. s.p.a. in data 11.6.2025 e depositato il 9.7.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 19.4.2025, l'intimazione di pagamento n. 0082907 del 1.4.2025, per omesso versamento TARI anno 2017, portante richiesta di pagamento della somma di euro 220,74, dovuta dal proprio defunto genitore Nominativo_1.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) non debenza del tributo da parte di esso ricorrente, dato che egli non occupava l'immobile in questione;
2) nullità dell'intimazione per via dell'omessa notifica dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento n. 2768 del 26.5.2021);
3) illegittimità dell'intimazione perché relativa a credito ormai prescritto;
4) nullità dell'intimazione per carenza di potere della concessionaria, stante l'intervenuta scadenza del contratto di concessione.
Il Comune di Cava De' Tirreni si è costituito in giudizio, eccependo, in particolare, che l'avviso di accertamento è stato notificato al sig. Nominativo_2, nella sua qualità di erede e coobbligato (perché residente all'interno del nucleo familiare) di Nominativo_1, intestatario dell'utenza domestica in questione, Decesso_n1 e che la So.G.E.T. s.p.a. ha poi proceduto alla notifica dell'atto di intimazione, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, all'odierno ricorrente, Ricorrente_1, nella sua qualità sia di erede del defunto genitore Nominativo_1, sia di coobbligato di Nominativo_2; ha aggiunto che la regolare notifica dell'avviso di pagamento ad uno solo dei coobbligati interrompe i termini di decadenza e consente agli enti impositori di procedere per il recupero del credito vantato con le azioni conseguenziali anche nei confronti degli altri coobbligati, nonché degli eredi.
Si è costituita anche la So.Ge.T. s.p.a., eccependo, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e resistendo agli altri motivi.
In data 5.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, sul rilievo che l'avviso di ricevimento n. 15422831685-5, attinente alla raccomandata a/r inviata a Nominativo_2, contiene i soli dati del destinatario ed è mancante di elementi essenziali, quali la firma del ricevente, la data e la firma dell'incaricato alla distribuzione.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, dovendosi dare accoglimento, in base al principio della ragione più liquida, al secondo motivo.
In particolare, osserva il giudicante che l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato risulta notificato a mezzo invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul punto, giova rammentare che, per i tributi locali, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che, al comma 161 (Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza) dell'articolo 1, dispone che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato...”. Secondo un granitico orientamento interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, è da ritenersi valida ed esistente la notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli, da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli Enti di riscossione, a mezzo servizio postale e mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
notifica alla quale si applicano le disposizioni in materia di regolamento postale degli atti a firma (le norme di settore sono contenute nell'allegato A alla delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – allegato 3) e non quelle della notifica a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890 del 1982.
Sotto un primo profilo, la Corte Suprema (ex multis nn. 12083/2016, 10232/2016, 7184/2016, 3254/2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile (la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). Tale impostazione è superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Per quanto riguarda le raccomandate
“ordinarie”, a differenza di quanto concerne quelle “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza”, che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.
Il d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 («Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del d. m. 1 ottobre 2008 (recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale) (v., per riferimenti, Cass. n. 2047 del 2016). Ne deriva che, al pari di quanto avviene nella ipotesi di omesso invio della raccomandata informativa di cui all'art. 8 della legge n. 890 del 1982, anche nel caso in cui sia mancato l'invio al destinatario (tramite immissione nella cassetta postale) dell'avviso di giacenza della raccomandata ordinaria (adempimento che nella fattispecie non risulta eseguito) si configura la nullità della notifica dell'atto impositivo.
Nel caso di specie, l'ente ha depositato un avviso di ricevimento privo di indicazione di data e ora di recapito, della firma dell'ufficiale postale e dell'indicazione del mancato recapito, nonché della ragione dello stesso.
Inoltre, non risulta annotata il rilascio in cassetta postale dell'avviso di giacenza.
Deve concludersi, pertanto, che il Comune di Cava De' Tirreni non ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Deve trovare, quindi, applicazione il consolidato orientamento di legittimità per cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa.” (Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254 - 01).
Pertanto, in assenza di prova della notifica dell'atto presupposto, deve essere dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, non sussistendo alcun titolo per l'esecuzione coattiva del credito esattoriale.
La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario.