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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37560/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 18.12.2024, con termine di deposito delle memorie di replica al 10 marzo
2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avv.ti Loredana Nuccetelli e Agostino Parte_1
Nuccetelli;
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Bignardi;
Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabile ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'evento per cui è causa e, per l'effetto,
[...] condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'istante così come sopra quantificati e detraendo la somma di € 10.746,00 percepita dall'Inail, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, nel merito, respingere la domanda risarcitoria della Sig.ra in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, accertare e Parte_1 dichiarare l'esatta qualificazione e quantificazione del danno patito dalla Sig.ra Parte_2
1
[...] e porre l'eventuale risarcimento dello stesso a carico dell'INAIL e, per l'effetto, manlevare l'
[...]
condannare il terzo chiamato a corrispondere quanto eventualmente dovuto Controparte_1
per tali titoli alla ricorrente. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità civile della Committente Controparte_1
per danno differenziale, riqualificare e riquantificare il danno eventualmente patito dalla Sig.ra nella minor somma” per come statuito dalla CTU in atti, scomputata di quanto Parte_1 già riconosciuto dall'INAIL e scomputata della misura di percentuale di responsabilità e/o concorso di colpa che verrà attribuita alla Sig.ra nella causazione dell'infortunio occorso, da Parte_1
applicarsi nella misura massima o in subordine come concorso di colpa da applicarsi nella misura ritenuta di giustizia, tenuto conto dei fatti di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo.
La signora ha evocato in giudizio la per vederla Parte_1 Controparte_1
condannare, previo accertamento di responsabilità ex 2051 e/o 2043 c.c., al risarcimento dei danni, nella misura di euro 25.254,00, in termini di danno differenziale rispetto alle somme erogate dall'INAIL, per le lesioni personali subite in data 03.01.2020, alle ore 8,30 circa, durante il turno di lavoro in qualità di cameriera di sala presso l'albergo gestito dalla convenuta, sito in Via G. CP_1
Amendola n. 3, quando, mentre si dirigeva dalla hall alla sala colazioni, portando in mano dei vassoi che le interdicevano la visuale della pavimentazione, era caduta inciampando su di uno “scalino” ivi presente, sporgente per circa 2 cm, non segnalato, posto in corrispondenza della porta di collegamento tra i due ambienti, porta in precedenza inutilizzata e che era stata aperta lo stesso giorno a causa dei lavori in corso.
Ha dedotto di aver riportato gravi lesioni personali, refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Santo Spirito, con conseguenti postumi di inabilità (I.T.A. gg. 45 e I.T.P. gg. 45) e di invalidità permanente (14%) tali da determinare un danno non patrimoniale quantificabile in euro 36.000,00.
Ha precisato di avere ricevuto dall'INAIL l'importo di euro 10.746,00 e di non aver ottenuto dalla convenuta il pagamento del c.d. danno differenziale, nonostante la richiesta inoltrata e l'invito a negoziazione assistita.
La si è costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per Controparte_1
materia del Giudice adito, trattandosi di causa rimessa alla competenza dello stesso Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e in subordine ha chiesto condannarsi al pagamento l'INAIL con manleva dell'
[...]
senza tuttavia formulare istanza di chiamata di terzo. Controparte_1
2 Ha confermato di gestire l'omonima struttura alberghiera e ha dedotto che l'attrice, dal 2013 al 2020, aveva lavorato alle sue dirette dipendenze, per poi essere assunta da altre società, sue appaltatrici in relazione al servizio di ristorazione (dapprima la GSH spa e successivamente la Consulting GSA spa).
Ha evidenziato di avere predisposto il DUVRI e di non avere mai impartito direttive e ordini all'attrice. Ha dedotto che, trattandosi di infortunio sul lavoro, l'azione avrebbe dovuto essere diretta nei confronti del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. in concorso con l'art. 2051 c.c. In ogni caso, ha contestato la dinamica descritta da parte attrice, rappresentando che il maître della ditta appaltatrice, nell'avvertire immediatamente via mail dell'infortunio, aveva riferito che la sig.ra era Parte_1 caduta scivolando in sala colazioni e quindi non nell'attraversare la porta. Ha evidenziato che sotto la porta in questione era posta una piaggetta, all'epoca dei fatti segnalata ed in seguito rimossa con i lavori di ristrutturazione, che faceva da congiunzione tra i diversi tipi di pavimento dei due ambienti e che tale piaggetta solo da un lato presentava una altezza di 1 cm. inferiore al pavimento. Ha dedotto che la porta era sovente lasciata aperta, l'area era illuminata e l'attrice conosceva bene i luoghi. In punto di quantum, ha evidenziato che l'attrice non aveva impugnato la quantificazione della I.P. operata dall'INAIL (9%), così accettandola.
Disattesa l'eccezione di incompetenza a favore del Giudice del Lavoro, avendo l'attrice ha agito ex art. 2051 c.c. citando in giudizio soggetto diverso dal suo datore di lavoro, espletate le prove orali e disposta la CTU, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità
Parte attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Controparte_1 gestore dell'albergo sito in via Amendola n. 3, deducendo di essere caduta durante lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa in qualità di cameriera di sala, prestata alle dipendenze di società terza, appaltatrice del servizio.
Piu in particolare, la sig.ra assume di aver riportato danni cadendo nel passare dalla hall Parte_1 alla utilizzando una porta lasciata aperta all'uopo a causa dei lavori in corso. Parte_3
Premesso quanto sopra, sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. deve osservarsi che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. sent. n°20943/2022).
Dunque, mentre l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, a carico del custode
3 ricade, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ferma la possibilità che, pur non sussistendo un fattore interruttivo del nesso causale, la condotta del danneggiato possa essere apprezzata ai sensi dell'art. 1227 c.c., a tiolo di concorso.
Orbene, in punto di fatto deve rilevarsi che, dalle deposizioni rese dai testi Testimone_1
(direttore dell'albergo, non presente ai fatti) e (ex collega dell'attrice, presente al Testimone_2
momento del sinistro), è emerso che, a causa dei lavori di ristrutturazione, dal novembre 2019 (come riferito dal teste e confermato dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale), la sala Tes_1
colazioni era stata posta in comunicazione con la hall tramite una porta che era normalmente lasciata chiusa, ma era stata aperta solo in concomitanza dei lavori, visto che l'altro passaggio, dapprima normalmente utilizzato, non era accessibile.
La parte attrice, sentita in interrogatorio formale, ha riferito che, portando un vassoio, era caduta mentre utilizzava la porta in questione per recarsi dalla sala colazioni alla hall e da qui raggiungere il retro-bar, inciampando sul profilato metallico leggermente sopraelevato posto in corrispondenza della porta.
Al riguardo, la pavimentazione della sala colazione risulta diversa da quella della hall (cfr. documentazione fotografica in atti), sicché, in corrispondenza della congiunzione tra le due pavimentazioni (ove è posta la porta di cui si discute, porta a due battenti) è posizionata una listarella metallica, che fa da congiunzione tra le due aree, e che è leggermente sopraelevata rispetto alla pavimentazione circonstante, così da formare un gradino di circa 1 cm.
Ciò posto, in ordine alla dinamica dei fatti, la teste ha riferito che, verso le ore 8:30, mentre Tes_2 si trovava vicino all'entrata della sala colazioni, sentendo rumore di stoviglie in frantumi si è voltata e ha visto l'attrice a terra sul pavimento della hall, subito dopo il passaggio che mette in comunicazione la sala colazioni con la hall.
Se ne desume che il sinistro sia avvenuto mentre la signora stava uscendo dalla sala Parte_1
colazioni per raggiungere la hall, in quel frangente inciampando sulla listarella metallica di cui si è detto, visto che la medesima risultava rialzata rispetto alla pavimentazione circostante.
Deve pertanto ritenersi provato il nesso causale tra il danno e la res.
4 Cionondimeno, considerato che i locali erano ben illuminati;
visto che la differenza tra le pavimentazioni della hall e della sala colazioni era ben percepibile;
aggiunto che la stessa parte attrice era già a conoscenza dell'esistenza di tale stato dei luoghi (avendo ella fin dal mese di novembre del
2019 utilizzato la porta in parola, trattandosi via di accesso rimasta unica a consentire il passaggio tra sala colazioni e hall nel corso dei lavori di ristrutturazione), pur tenendo conto che legittimamente l'attenzione della sig.ra fosse concentrata sull'espletamento dell'attività lavorativa in un Parte_1 momento di particolare afflusso di clienti (colazione), l'ordinaria diligenza le imponeva, nell'attraversare tale varco portando un vassoio che le limitava la visuale - compito lavorativo certamente non abnorme - di prestare maggiore cautela, ad esempio previamente assicurandosi che entrambi i battenti fossero aperti e procedendo lentamente.
Dunque, ferma la responsabilità della convenuta, deve tuttavia ritenersi sussistente a carico della stessa attrice un concorso di colpa in misura del 30%.
3. Sulla liquidazione del danno.
L'attrice ha richiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite.
Il CTU designato - al cui elaborato si rinvia, non avendo peraltro i periti di parte mosso alcuna osservazione - ha descritto le lesioni subite dall'attrice, consistenti in una: “Frattura sottocapitata femore ds” da cui sono residuati “Esiti di frattura sottocapitata del femore destro, chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi tuttora in situ, consistenti in ipotonia dei muscoli della coscia omolaterale
e limitazione di circa 1/4 nei movimenti di escursione coxofemorali di rotazione e di flesso-estensione.
Piccolo esito cicatriziale di 3 cm sul lato esterno della coscia destra poco visibile sul piano cutaneo” che, secondo il criterio cronologico, quantitativo, qualitativo, modale e topografico, sono causalmente ricollegabili all'evento. Il CTU ha quindi concluso per una valutazione medico-legale di gg. 35 di
I.T.A. e gg. 30 di I.TP. al 50% della totale, nonché di I.P. in misura del 11% della totale;
spese mediche non documentate.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma del 2025, siccome da ultimo aggiornate secondo adeguamento Istat.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua come parametri di riferimento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce dei giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20%
5 del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla
Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da un'operazione di “natura sostanzialmente ricognitiva”. Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età
e ai postumi riportati dal danneggiato), che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 49 anni), può essere così quantificato:
-euro 22.831,51 per invalidità permanente (11%);
euro 4.558,75 per invalidità temporanea totale (euro 130,25 x 35 gg. di ITA);
- euro 1.953,60 per invalidità temporanea parziale (euro 65,12 x 30 gg. di ITP al 50% della totale).
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata di euro 4.000,00 anche alla luce della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attrice a seguito dei traumi riportati e dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita.
Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 33.343,86 (euro 22.831,51 a titolo di invalidità permanente + euro 6.512,35 a titolo di invalidità temporanea + euro 4.000,00 a titolo di danno morale), somma della quale la convenuta risponde per il 70% (stante il concorso di colpa).
Dall'importo determinato a titolo di invalidità permanente deve essere tuttavia sottratto quanto corrisposto dall'INAIL all'attrice al medesimo titolo, per euro 10.745,66 come da comunicazione del
24.7.2020 (cfr. all. 4 di parte attrice) potendosi liquidare in questa sede solamente il c.d. danno differenziale.
Di fatti, secondo il principio affermato in materia in tema di compensatio lucri cum damno (cfr. Cass.
SS.UU. n. 12566/2018) i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
Di conseguenza, come osservato da Cass. n. 30293/2023, considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo INAIL rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione alla salute,
6 il criterio più coerente al suddetto principio per calcolare il c.d. danno differenziale, ossia il credito risarcitorio residuo rispetto all'indennizzo INAIL, è quello di sottrarre l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando entrambi siano destinati a ristorare pregiudizi identici (Cass. n. 26117/2021); dunque, considerati i pregiudizi ristorati dall' (danno biologico permanente, danno Pt_4
patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, spese di cura, di riabilitazione e per apparecchi protesici), che non comprendono il danno biologico temporaneo, né la personalizzazione del danno, né il danno morale, se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, tale importo va detratto solamente dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117/2021; Cass n. 9112/2019; Cass n. 13222/2015).
Viene quindi in rilievo il solo importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente (euro
22.831,51). Da tale importo, previa riduzione del 30% per concorso di colpa dell'attore, deve essere detratto l'importo di € 10.745,66 erogato dall'Inail (cfr. comunicazione del 24.7.2020, all. 4 di parte attrice) per danno biologico, previa sua rivalutazione, per effetto della quale esso va aumentato sino a € 12.722,86 e ciò al fine di rendere omogenei gli importi in questione.
Pertanto, la somma finale dovuta, a titolo di danno biologico permanente cd differenziale, risulta pari a euro 3.259,20 (70% di euro 22.831,51 – euro 12.722,86); restano invece ferme, come detto, le altre voci di danno riconosciute (danno biologico temporaneo, danno morale) le quali devono essere risarcite nella misura del 70%, atteso il concorso di colpa tra le parti (e così euro 4.558,64 a titolo di invalidità temporanea e euro 2.800,00 a titolo di danno morale).
E quindi dovuta la somma complessiva, già considerato il concorso di colpa, di euro 10.617,84
(3.259,20 +4.558,64+2.800,00).
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
7 Per completezza, deve aggiungersi che è del tutto inammissibile la richeista di parte convenuta di
“porre l'eventuale risarcimento dello stesso a carico dell'INAIL e, per l'effetto, manlevare l'
[...]
condannare il terzo chiamato a corrispondere quanto eventualmente dovuto Controparte_1 per tali titoli alla ricorrente”, e ciò per l'assorbente considerazione che l'Inail non è parte del giudizio
(né è stata nemmeno avanzata richiesta di chiamata in causa del terzo).
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità concorsuale per il 70%, condanna Controparte_1
a pagare a favore di , a titolo di risarcimento del danno
[...] Parte_1
liquidato ai valori attuali, la somma di euro 10.617,84, oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna a pagare, a favore di Controparte_1 Parte_1
, le spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre ad euro 264,00
[...]
per esborsi, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con il beneficio della distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) pone le spese di CTU a carico definitivo di . Controparte_1
Roma, 22.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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