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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Cino, 2 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200002880024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava una cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate recuperava ai sensi dell'art. 36 bis dPR 600/1973 una detrazione che il contribuente aveva operato in dichiarazione in relazione all'imposta su redditi conseguiti all'estero e su cui aveva pagato l'imposta del paese estero.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia accoglieva il ricorso ritenendo che, anche se l'art. 165 DPR 600/73 prevedeva che la detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno di imposta di competenza che nel caso di specie andava presentata nel 2015 relativamente ai redditi del 2014, mentre il contribuente l'aveva operata nella dichiarazione presentata nel 2016, non si verifica alcuna decadenza o prescrizione per cui anche se in ritardo la detrazione va riconosciuto.
Appella l'Agenzia delle Entrate ritenendo che vi sia la violazione dell'art. 165 DPR 600/73 che, laddove il pagamento all'estero sia stato operato prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi come nel caso di specie, richiede l'indicazione della detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui il presupposto si è verificato.
Il legislatore, in ragione della certezza e della stabilità dei rapporti, non consente di esporre il credito di imposta sine die. Il principio della competenza temporale è un principio fondamentale da cui deriva che il contribuente non ha facoltà di decidere “quando” dichiarare un reddito o i componenti (positivi e negati) che concorrono alla sua formazione.
Si costituiva in giudizio il signor Resistente_1 chiedendo l'integrazione del contraddittorio poiché andava evocata in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che aveva ricevuto la notifica del ricorso di primo grado.
Nel merito riteneva che l'art. 165 DPR 600/73 non prevedesse alcuna decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza, 23/04/2025, n. 10642) ha affermato che la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre edi conseguenza usufruire della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito consente il recupero dello stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale, potendo il contribuente esporre il credito anche solamente in una dichiarazione relativa a un determinato periodo d'imposta, qualora detto credito relativo a più annualità pregresse (per cui non sia ancora scattata la prescrizione) sia stato calcolato secondo le risultanze reddituali degli anni in cui è sorto, ma non sia stato indicato nelle singole dichiarazioni di quegli anni.
L'infondatezza dell'appello consente di soprassedere sulla richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il recente orientamento della Suprema Corte sull'interpretazione dell'art. 165 TUIR consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello.
Spese compensate.
Firenze 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo-
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 48/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Cino, 2 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 71/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920200002880024 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava una cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate recuperava ai sensi dell'art. 36 bis dPR 600/1973 una detrazione che il contribuente aveva operato in dichiarazione in relazione all'imposta su redditi conseguiti all'estero e su cui aveva pagato l'imposta del paese estero.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia accoglieva il ricorso ritenendo che, anche se l'art. 165 DPR 600/73 prevedeva che la detrazione va operata nella dichiarazione relativa all'anno di imposta di competenza che nel caso di specie andava presentata nel 2015 relativamente ai redditi del 2014, mentre il contribuente l'aveva operata nella dichiarazione presentata nel 2016, non si verifica alcuna decadenza o prescrizione per cui anche se in ritardo la detrazione va riconosciuto.
Appella l'Agenzia delle Entrate ritenendo che vi sia la violazione dell'art. 165 DPR 600/73 che, laddove il pagamento all'estero sia stato operato prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi come nel caso di specie, richiede l'indicazione della detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui il presupposto si è verificato.
Il legislatore, in ragione della certezza e della stabilità dei rapporti, non consente di esporre il credito di imposta sine die. Il principio della competenza temporale è un principio fondamentale da cui deriva che il contribuente non ha facoltà di decidere “quando” dichiarare un reddito o i componenti (positivi e negati) che concorrono alla sua formazione.
Si costituiva in giudizio il signor Resistente_1 chiedendo l'integrazione del contraddittorio poiché andava evocata in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che aveva ricevuto la notifica del ricorso di primo grado.
Nel merito riteneva che l'art. 165 DPR 600/73 non prevedesse alcuna decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza, 23/04/2025, n. 10642) ha affermato che la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre edi conseguenza usufruire della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all'estero sul medesimo reddito consente il recupero dello stesso nell'ordinario termine di prescrizione decennale, potendo il contribuente esporre il credito anche solamente in una dichiarazione relativa a un determinato periodo d'imposta, qualora detto credito relativo a più annualità pregresse (per cui non sia ancora scattata la prescrizione) sia stato calcolato secondo le risultanze reddituali degli anni in cui è sorto, ma non sia stato indicato nelle singole dichiarazioni di quegli anni.
L'infondatezza dell'appello consente di soprassedere sulla richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il recente orientamento della Suprema Corte sull'interpretazione dell'art. 165 TUIR consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello.
Spese compensate.
Firenze 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott. Ugo De Carlo-