Articolo 7 della Legge 28 giugno 2024, n. 90
Articolo 6Articolo 8
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17 luglio 2024
Art. 7. Composizione del Comitato interministeriale
per la sicurezza della Repubblica 1. All' articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Ministro degli affari esteri» sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale »; b) le parole: « dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ». Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 5 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2024