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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4969/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OBICI Parte_1 C.F._1
SC e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
IA C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
ET OL e dell'avv. ET CLAUDIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 4 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 267/2025, pubblicata in data 17/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. Determinare in € 800,00 (ottocento/00 euro) l'importo dell'assegno divorzile che il Signor verserà alla signora , entro e non oltre Parte_1 Parte_3
il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul c/c a lei intestato e che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
pagina 2 di 4 2. I coniugi reciprocamente si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo oltre a quanto qui convenuto, anche relativamente a beni già eventualmente oggetto di comunione od a rapporti pregressi, dandosi altresì atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso avendo, essi, già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale in precedenza.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 28/09/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_3
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n. 215 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del pagina 3 di 4 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4969/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. OBICI Parte_1 C.F._1
SC e dell'avv. RONCAGLIA ALESSANDRO
IA C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
ET OL e dell'avv. ET CLAUDIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 03/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 4 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 12/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 267/2025, pubblicata in data 17/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. Determinare in € 800,00 (ottocento/00 euro) l'importo dell'assegno divorzile che il Signor verserà alla signora , entro e non oltre Parte_1 Parte_3
il giorno cinque di ogni mese tramite accredito sul c/c a lei intestato e che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
pagina 2 di 4 2. I coniugi reciprocamente si danno atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo oltre a quanto qui convenuto, anche relativamente a beni già eventualmente oggetto di comunione od a rapporti pregressi, dandosi altresì atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi rimane di spettanza esclusiva dello stesso avendo, essi, già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale in precedenza.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 28/09/2002 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_3
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2002 - Atto n. 215 - Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del pagina 3 di 4 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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