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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2024, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 3940/2024 R. G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 16.07.2024 da: TRA
, nata a [...] il [...], ammessa a Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, e
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Isabella Rinaldi;
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 16.07.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
161/2023, pubblicata il 19/01/2023, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, introdotto con domanda a firma congiunta, distinto dal n. R.G. 9277/2022;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva, a carico di , Parte_2 l'obbligo del versamento alla genitrice dell'assegno mensile di € Parte_1
600,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, (28.01.2009) e Per_1 (21.12.2010), da corrispondere con le modalità e i termini già concordati;
Per_2
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, hanno rappresentato la circostanza sopravvenuta del trasferimento a Tenerife, per esigenze lavorative, della genitrice Parte_1 unitamente alle due figlie minori;
-rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, attribuita, con sentenza divorzile, in favore della genitrice quale genitore collocatario delle Parte_1 figlie minori;
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 24.10.2024, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 16.07.2024, da
[...]
e così provvede, in integrale Parte_1 Parte_2 accoglimento della domanda introduttiva:
-DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto, del 18 luglio 2022, così come a loro volta omologate dal Tribunale di Bari, con sentenza n. 161/2023, pubblicata il 19/01/2023;
-NULLA per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 12 novembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Saverio U. De Simone
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 3940/2024 R. G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 16.07.2024 da: TRA
, nata a [...] il [...], ammessa a Parte_1 beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, e
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Isabella Rinaldi;
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 16.07.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
161/2023, pubblicata il 19/01/2023, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, introdotto con domanda a firma congiunta, distinto dal n. R.G. 9277/2022;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva, a carico di , Parte_2 l'obbligo del versamento alla genitrice dell'assegno mensile di € Parte_1
600,00, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, (28.01.2009) e Per_1 (21.12.2010), da corrispondere con le modalità e i termini già concordati;
Per_2
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, hanno rappresentato la circostanza sopravvenuta del trasferimento a Tenerife, per esigenze lavorative, della genitrice Parte_1 unitamente alle due figlie minori;
-rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, attribuita, con sentenza divorzile, in favore della genitrice quale genitore collocatario delle Parte_1 figlie minori;
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 24.10.2024, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 16.07.2024, da
[...]
e così provvede, in integrale Parte_1 Parte_2 accoglimento della domanda introduttiva:
-DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto, del 18 luglio 2022, così come a loro volta omologate dal Tribunale di Bari, con sentenza n. 161/2023, pubblicata il 19/01/2023;
-NULLA per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 12 novembre 2024.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Saverio U. De Simone