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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7513/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. F. De Simone, con cui elett. dom. in Liberi, alla Parte_1
giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1
Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' deducendo di aver presentato domanda amministrativa in data 28/04/2023, al fine CP_1 ere il riconoscimento dello stato invalidante pari o superiore al 67% al fine di usufruire dei benefici concessi dall' art. 21 L. 104/92 e che la commissione medica aveva riconosciuto un'invalidità pari al 50%, pur venendo riconosciuto in capo all'istante lo stato di portatrice di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/1992 (cfr. verbale in atti). Dedotto che gli stati patologici denunciati corrispondevano ad una percentuale maggiore di quella riconosciuta, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la ricorrente invalida nella misura pari o superiore ai due terzi (67%) e dello status di persona portatrice di handicap al fine di usufruire dei benefici concessi dall' art. 21 L. n. 104/92”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, eccepite in particolare la carenza CP_1 di legittimazi ssiva e la nullità del ricorso, dedotta l'infondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Espletate le operazioni peritali, la causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ************
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi; Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva quanto segue. Con recente pronuncia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20415 del 23/07/2024, Rv. 672068 - 01), la Suprema Corte ha chiarito che “l' è «(l') unico legittimato passivo nei procedimenti CP_1 giurisdizionali in materia di accertamento o e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall' (tra le più recenti, Cass. nr. 7155 e 4833 del 2023);
6. peraltro, l'esclusiva legittimazione CP_1 passiva dell'Istituto ricorrente è stata affermata proprio in fattispecie analoghe alla presente, con riferimento ad accertamenti sanitari volti ad ottenere l'esonero dal costo del ticket sanitario (Cass. nr. 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 nonché Cass. nn. 26317, 34043, 36949, 36950 del 2022)”. Alla stregua dei principi esposti, sussiste la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il consulente nominato, sulla base della documentazione medica esaminata e dell'esame obiettivo svolto, ha concluso formulando la seguente diagnosi “Cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Insufficienza renale cronica III stadio (VFG 70 ml/min). Diabete mellito con lievi complicanze retiniche e neuropatiche. Artrosi poli distrettuale, con prevalente impegno del rachide dorso lombare, in soggetto con obesità di I grado […] per tutto quanto sopra riportato e descritto, a nostro parere, è da considerarsi, INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 68% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa”. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che va riconosciuta in capo alla parte istante una percentuale di invalidità pari al 68%, con decorrenza 28/04/2023, data della domanda amministrativa. Tale invalidità implica, consequenzialmente, il riconoscimento del diritto all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 21 L. 104/1992, laddove sussistano i presupposti socio-economici nonché amministrativi previsti dalla legge. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Le spese di lite si pongono a carico dell' in ragione della soccombenza, e si liquidano CP_1 nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara invalida nella misura del 68%, con decorrenza 28/04/2023, Parte_1 data dell ministrativa;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in 00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7513/2023 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. F. De Simone, con cui elett. dom. in Liberi, alla Parte_1
giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dal funzionario Avv. E. Rossetti, con cui elett. CP_1
Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' deducendo di aver presentato domanda amministrativa in data 28/04/2023, al fine CP_1 ere il riconoscimento dello stato invalidante pari o superiore al 67% al fine di usufruire dei benefici concessi dall' art. 21 L. 104/92 e che la commissione medica aveva riconosciuto un'invalidità pari al 50%, pur venendo riconosciuto in capo all'istante lo stato di portatrice di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/1992 (cfr. verbale in atti). Dedotto che gli stati patologici denunciati corrispondevano ad una percentuale maggiore di quella riconosciuta, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la ricorrente invalida nella misura pari o superiore ai due terzi (67%) e dello status di persona portatrice di handicap al fine di usufruire dei benefici concessi dall' art. 21 L. n. 104/92”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, eccepite in particolare la carenza CP_1 di legittimazi ssiva e la nullità del ricorso, dedotta l'infondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Espletate le operazioni peritali, la causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, dotato di tutti gli elementi necessari all'individuazione del petitum e della causa petendi; Va altresì respinta l'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso introduttivo è stato proposto nel termine di sei mesi dalla notifica del verbale sanitario CP_1
Quanto alla legittimazione passiva, si osserva quanto segue. Con recente pronuncia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20415 del 23/07/2024, Rv. 672068 - 01), la Suprema Corte ha chiarito che “l' è «(l') unico legittimato passivo nei procedimenti CP_1 giurisdizionali in materia di accertamento o e amministrativo delle condizioni sanitarie dell'invalidità civile, essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall' (tra le più recenti, Cass. nr. 7155 e 4833 del 2023);
6. peraltro, l'esclusiva legittimazione CP_1 passiva dell'Istituto ricorrente è stata affermata proprio in fattispecie analoghe alla presente, con riferimento ad accertamenti sanitari volti ad ottenere l'esonero dal costo del ticket sanitario (Cass. nr. 26317 del 2022 ed altre pronunce rese nella medesima udienza del 20 aprile 2022 nonché Cass. nn. 26317, 34043, 36949, 36950 del 2022)”. Alla stregua dei principi esposti, sussiste la legittimazione passiva dell'istituto previdenziale. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. Il consulente nominato, sulla base della documentazione medica esaminata e dell'esame obiettivo svolto, ha concluso formulando la seguente diagnosi “Cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Insufficienza renale cronica III stadio (VFG 70 ml/min). Diabete mellito con lievi complicanze retiniche e neuropatiche. Artrosi poli distrettuale, con prevalente impegno del rachide dorso lombare, in soggetto con obesità di I grado […] per tutto quanto sopra riportato e descritto, a nostro parere, è da considerarsi, INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 68% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa”. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni ad opera delle parti, ne consegue, pertanto, che va riconosciuta in capo alla parte istante una percentuale di invalidità pari al 68%, con decorrenza 28/04/2023, data della domanda amministrativa. Tale invalidità implica, consequenzialmente, il riconoscimento del diritto all'ottenimento dei benefici di cui all'art. 21 L. 104/1992, laddove sussistano i presupposti socio-economici nonché amministrativi previsti dalla legge. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto. Le spese di lite si pongono a carico dell' in ragione della soccombenza, e si liquidano CP_1 nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica si pongono a carico dell' e si liquidano come da CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara invalida nella misura del 68%, con decorrenza 28/04/2023, Parte_1 data dell ministrativa;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1 liquida in 00,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 10/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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