Articolo 18 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 gennaio 1968
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24 giugno 2014
Art. 18. (( 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento ))
Entrata in vigore il 24 giugno 2014
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