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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/01/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1116/2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]3 Parte_1
95047 PATERNO' IT , , elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_1
STATUTO 3 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv. COTTONE ANNAMARIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata in [...] [...] residente in [...]Controparte_1
32 95048 SCORDIA [CT] IT CF elettivamente domiciliata VIA C.F._2
STATUTO 3 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv. COTTONE ANNAMARIA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 18.1.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso Il P.M. nulla opponeva.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2023 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.5.2010 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Paternò al n.24 ANNO 2010 parte II serie A.
l ricorrenti esponevano che con decreto del 19/01/2017 reso nel procedimento 8958/2016 R.G. il
Tribunale di Catania aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 18.1.2024 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.5.2010 fra e annotato nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Paternò al n.24 ANNO 2010 parte II serie A. alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso.
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 25/01/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1116/2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]3 Parte_1
95047 PATERNO' IT , , elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_1
STATUTO 3 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv. COTTONE ANNAMARIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata in [...] [...] residente in [...]Controparte_1
32 95048 SCORDIA [CT] IT CF elettivamente domiciliata VIA C.F._2
STATUTO 3 95048 SCORDIA presso lo studio dell'avv. COTTONE ANNAMARIA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 18.1.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso Il P.M. nulla opponeva.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2023 e Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.5.2010 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Paternò al n.24 ANNO 2010 parte II serie A.
l ricorrenti esponevano che con decreto del 19/01/2017 reso nel procedimento 8958/2016 R.G. il
Tribunale di Catania aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 18.1.2024 , svoltasi ex art.127 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata decreto del
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13.5.2010 fra e annotato nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Paternò al n.24 ANNO 2010 parte II serie A. alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso.
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 25/01/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo