Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell' art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell' art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .