Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da
RU LE, SI RE, IM IU, CE AR, MA IL, NI EO, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Di AT EO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria di merito relativa al bando di riapertura dei termini di ammissione per l’accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) per l’anno accademico 2024/25, approvata con decreto prot. 159888 del 8 novembre 2024 - Decreti Rettore 1415/2024 [UOR: SESTUBIO – V/2], degli scorrimenti e delle graduatorie pregresse meglio specificate nell’indice degli atti depositati da intendersi tutti formalmente impugnati i cui estremi sono da intendersi espressamente richiamati e parte integrante dell’epigrafe dell’atto;
- del bando di riapertura dei termini di ammissione per l’accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) relativo all’a.a. 2024/25, di cui al D.R. n. 1336/2024 prot. n. 151164 del 17 ottobre 2024 e dei bandi pregressi meglio specificati nell’indice degli atti depositati da intendersi tutti formalmente impugnati i cui estremi sono da intendersi espressamente richiamati e parte integrante dell’epigrafe dell’atto;
- del verbale del C.A.D. di Psicologia n. 5 del 17/09/2024 in cui si è deliberata la riapertura dei termini d’iscrizione nel caso di mancata copertura dei posti previsti anche nella parte in cui permette che rimangano successivi posti disponibili;
- delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 5 e 6 giugno 2024, relative al potenziale formativo per l’a.a. 2024/2025, tra gli altri, del corso di studi in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi;
- di tutti gli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui non includono parte ricorrente;
- del Regolamento didattico del corso di laurea in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi per l’a.a. 2024/2025;
- del verbale del Consiglio di Area Didattica di Psicologia n. 3 del 7/05/2024;
- del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in psicologia clinica, applicata e degli interventi a.a. 2024/2025 dell’Università degli Studi dell’Aquila, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque determina l’esclusione di parte ricorrente dal corso di laurea nonostante il punteggio utile per l’immatricolazione ottenuto;
- del Regolamento didattico di Ateneo Regolamento Didattico di Ateneo Adottato con D.R. 2114/2012 del 18/09/2012 - Modificato con D.R. 438/2016 del 08/04/2016 - D.R. 777/2018 del 17/07/2018 - D.R. 896/2019 del 02/09/2019 - D.R. 821/2020 del 31/08/2020 - D.R. 877/2021 del 06/08/2021 - D.R. 1067/2022 del 04/08/2022 - D.R. 1484/2022 del 31/10/2022 - D.R. 939/2023 del 31/07/2023 – D.R. 1513/2023 del 29/11/2023 – D.R. 1098/2024 del 22/08/2024 nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Regolamento didattico del Dipartimento di Psicologia, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l’istituzione dell’accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- di tutti i verbali di valutazione redatti dalla Commissione anche quelli non conosciuti e/o non pubblicati con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli sopra indicati ed anche non conosciuto con particolare riferimento alla parte in cui, anche interpretata, istituisce l’accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi e comunque impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti anche per la partecipazione sub conditione, e anche per le varie deliberazioni non note degli organi accademici dell’Ateneo e per tutti i motivi in atti, nonché di tutti gli atti depositati come da separato indice degli atti e da intendersi tutti parte integrante della presente epigrafe e formalmente impugnati;
nonché per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente all’iscrizione, presso l’Università degli Studi de L’Aquila, al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica, applicata e degli interventi A.A. 2024/2025 dove ha regolarmente svolto la procedura di ammissione de qua
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, Cpa, delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. AS DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori RU LE, SI RE, IM IU, CE AR, MA IL e NI EO, odierni ricorrenti, sono tutti studenti laureati nel Corso di Psicologia che ambiscono all’immatricolazione al corso di laurea magistrale del predetto Corso di Psicologia presso l’Università degli Studi di L’Aquila, odierna resistente, per proseguire nell’iter di studi e formazione con la successiva laurea biennale ed essere inseriti nel mondo del lavoro.
A tal riguardo, va evidenziato che il Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila ha emesso alcuni decreti con cui è stato bandito il concorso di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica, applicata e degli interventi a.a. 2024/2025 e, da ultimo, il decreto rettorale n. 1336 prot. 151164 del 17 ottobre 2024 con cui è stata disposta la riapertura dei termini per la copertura di n. 18 posti residui per candidati UE e non-UE residenti in Italia.
A tale procedura hanno partecipato gli odierni ricorrenti, già in possesso di laurea triennale presso la medesima Università, ma alla pubblicazione della graduatoria, intervenuta in data 8 novembre 2024, i ricorrenti prendevano contezza di non essere annoverati tra i vincitori della selezione, i soli a poter procedere all’immatricolazione.
Preso atto di tale situazione i signori RU LE, SI RE, IM IU, CE AR, MA IL e NI EO hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 gennaio 2025, con cui hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria di merito approvata con decreto rettorale prot. 159888 del 8 novembre 2024, relativa al bando di riapertura dei termini di ammissione per l’accesso al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM51) per l’anno accademico 2024/25, nonché degli altri provvedimenti in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della legge 2.08.1999 n. 264 e del DM 31.10.2007 n. 544 art. 7 comma 2 e sue successive modifiche. Eccesso di potere per deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi anche alla luce della nota del MUR del 16.3.2007. Sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria. contraddittorietà. Violazione per difetto di previsione nel regolamento didattico. Lesione del legittimo affidamento degli istanti. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria. carenza di motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 4 della legge 2.08.1999 n. 264. Violazione del principio della selezione dei migliori. Eccesso di potere per deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi anche alla luce della nota del MUR del 16.3.2007. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999. Violazione degli art. 2, 3 e 33 Costituzione. Contraddittorietà degli atti normativi della stessa pubblica amministrazione. Violazione di normativa emanato dallo stesso ateneo. Violazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione. Violazione del principio del merito;
4) Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione, dell’art. 46 DPR n. 394/99, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Ingiustizia manifesta, arbitrarietà. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti.
Inoltre col sopra menzionato ricorso parte ricorrente ha formulato istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cpa, rispetto agli atti richiesti all’Università con istanza di accesso ed ivi puntualmente menzionati ed istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati.
Si è costituita in giudizio, in data 15 gennaio 2025, l’Università degli Studi di L’Aquila, depositando poi documentazione con relativa memoria in data 10 marzo 2025.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 62/2025 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare in quanto è stato ritenuto sussistente il fumus boni iuris del ricorso “ con particolare riferimento a quanto dedotto col terzo motivo di ricorso, atteso che dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”, da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, e tali prove non sono surrogabili, come invece avvenuto nella presente vicenda, attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto, come già stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Torino, Sez. III, ordinanza n. 7/2025); ”.
Inoltre con la predetta ordinanza parte ricorrente è stata autorizzata ad effettuare la notifica per pubblici proclami.
In data 1° aprile 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato propria memoria con cui ha dato atto del fatto che “ Nelle more della fissazione dell’udienza, l’Università degli Studi dell’Aquila provvedeva all’ostensione degli atti richiesti con l’istanza di accesso agli atti ” ed ha, conseguentemente, rinunciato all’istanza ex art. 116, comma 2, Cpa.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2025 è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 183/2025, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, Cpa.
In data 6 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione attestante l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale dei ricorrenti, avvenuta in data 28 marzo 2025 o 1° aprile 2025.
In data 10 ottobre 2025 la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria finale, accompagnata da pertinente documentazione, in cui ha affermato dapprima di avere “…provveduto al deposito in giudizio della documentazione attestante che tutti i ricorrenti si sono immatricolati, a seguito dell’ordinanza cautelare resa da codesto On.le TAR, presso il corso di laurea ambito e stanno partecipando regolarmente alla vita dell’Ateneo, partecipando alle lezioni e svolgendo esami con brillanti risultati .” e poi che “ L’Ateneo resistente non ha dedotto alcuna difficoltà nel consentire ai ricorrenti l’iscrizione, ormai al II anno di corso, né ha manifestato la presenza di problematiche nel consentire agli studenti il regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche. Ne deriva che la situazione degli studenti debba ritenersi ormai “consolidata” e, anche nell’interesse dello stesso Ateneo e nell’interesse pubblico, si richiede un provvedimento che dichiari l’improcedibilità del ricorso per e confermi l’iscrizione degli studenti. ”.
A sostegno della sopra riportata argomentazione parte ricorrente ha citato la sentenza del Consiglio di Stato n. 9276/2022 e quella del TAR Torino n. 949/2025 che, in un caso analogo, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la studentessa ricorrente si era iscritta al Corso di Laurea ed aveva superato alcuni esami.
Infine, all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Il Collegio osserva che risulta acclarato, come dichiarato dalla difesa di parte ricorrente, che gli odierni ricorrenti si sono iscritti al Corso di Laurea Magistrale di Psicologia presso l’Università di L’Aquila in seguito all’ordinanza di questo Tribunale n. 62/2025 del 13 marzo 2025 e che, poi, gli stessi hanno sostenuto ciascuno alcuni esami presso la predetta Università con esito positivo.
Tale circostanza non è stata contestata dall’Università di L’Aquila resistente, che nulla ha dedotto sul punto, nemmeno dando atto di difficoltà nel consentire ai predetti studenti la frequenza al Corso di Laurea di che trattasi.
Acclarato ciò, dunque, il Collegio osserva che risulta fondata la tesi di parte ricorrente, esposta nella memoria del 10 ottobre 2025, secondo cui “ la situazione degli studenti debba ritenersi ormai “consolidata” e, anche nell’interesse dello stesso Ateneo e nell’interesse pubblico, si richiede un provvedimento che dichiari l’improcedibilità del ricorso per e confermi l’iscrizione degli studenti. ”.
Nello specifico il Collegio rileva che in piana applicazione del principio del c.d. “consolidamento”, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi consolidata la situazione dei ricorrenti come affermato, in casi analoghi, da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ Il documentato superamento degli esami universitari, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate. Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall’odierno appellante si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari. Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l’ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5728; cfr. altresì, Cons. Stato, Sez. I, 25 marzo 2025, parere n. 252; Cons. Stato, Sez. VII, 24 giugno 2022, n. 5207; Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2022, n. 2856).
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del caso, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo gli interessati conseguito lo status definitivo di studente del corso di laurea magistrale per la cui ammissione avevano proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS DI | ER AN |
IL SEGRETARIO