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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte UN FF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Direz.amm.ne Finanza E Contr.fiscale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.c.a. - Imposte UN FF - S.r.l. , concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Collecchio, impugna la sentenza n. 14/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma che aveva accolto il ricorso di Resistente_1. contro l'avviso di accertamento n. 82/2019. Oggetto del contendere sono le frecce direzionali installate per indicare gli uffici postali che il primo giudice ha ritenuto esenti dall'imposta sulla pubblicità in quanto collegate a un servizio di pubblica utilità (servizio postale universale) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D. Lgs. 507/1993. La società , appellante, contesta questa qualificazione e chiede a questa Corte la riforma integrale della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento n. 82/2019 del Comune di Collecchio relativo alle frecce direzionali di Resistente_1. con condanna alle spese di lite di Resistente_1. A sostegno della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado, l'appellante deduce: a) L' errata e/o falsa applicazione dell'art. 5 e dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 507/1993, sostenendo che le frecce direzionali non rientrano tra i “segnali di pubblico servizio” esenti, ma tra i mezzi pubblicitari idonei a promuovere l'impresa e a convogliare clientela. b) Richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 17852/2004,
8220/2007, 8616/2014, 8658/2015) la quale afferma che cartelli e frecce direzionali con denominazione dell'impresa hanno rilevanza tributaria e integrano pubblicità, anche se prevale una funzione informativa o direzionale. c) Insiste sulla valenza pubblicitaria delle frecce chiarendo che esse non si limitano a indicare la direzione, ma richiamano il nome distintivo dell'impresa e svolgono funzione di collettore di clientela;
quindi, sono “segnali d'industria” assoggettati all'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 507/1993.
d)Richiama l'art. 47 Codice della Strada, che include tra i mezzi pubblicitari anche le pre-insegne (scritte con freccia di orientamento, simboli e marchi finalizzate alla pubblicizzazione direzionale di una sede) argomentando che le frecce di Resistente_1 rientrano in tale categoria e non possono essere trattate come semplici indicazioni di servizio. e)Nega la possibilità di applicare anche l'esenzione prevista dalla prima parte dell'art. 17, lett. b), D.Lgs. 507/1993 per gli “avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze”, poiché le frecce direzionali contestate sono collocate a distanza e non nelle immediate vicinanze del punto vendita/ufficio. f)Sottolinea il carattere tassativo delle esenzioni di cui all'art. 17, richiamando l'art. 14 delle preleggi, e afferma che non è consentito estenderle in via analogica oltre i casi espressamente contemplati, sicché l'interpretazione del primo giudice amplierebbe illegittimamente l'area di non imponibilità. g)ricostruisce la natura societaria di Resistente_1. e della progressiva liberalizzazione del settore postale, evidenziando come l'ente operi in un mercato concorrenziale, anche nei servizi universalistici, e che la riserva legale per alcune notifiche è stata superata dall'apertura ad altri operatori. h)Da ciò deduce che i servizi offerti da Resistente_1 devono ritenersi soggetti alle regole del libero mercato, incluse quelle sull'imposta comunale sulla pubblicità, come qualunque altra società commerciale o operatore di “poste private”, escludendo quindi ogni automatismo tra “servizio postale” e regime di esenzione tributaria. L'atto di appello si conclude con la richiesta di Ica della riforma integrale della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento n. 82/2019 del Comune di Collecchio relativo alle frecce direzionali di Resistente_1. per errata applicazione delle norme sull'imposta sulla pubblicità e sulle esenzioni per servizi di pubblica utilità, nonché sulla corretta qualificazione delle frecce come mezzi pubblicitari tassabili e non come segnali di pubblico servizio esenti.Resistente_1 italiane difende la sentenza di primo grado sostenendo che Il cartello contestato è : 1) conforme al Codice della Strada;
2) le dimensioni sono inferiori al limite previsto;
3) costituisce un segnale di indicazione destinato a informare l'utenza sull'ubicazione di un servizio pubblico (ufficio postale), privo di finalità pubblicitaria e installato dal
Comune per agevolare la circolazione. Rileva che la società non ha una finalità esclusivamente commerciale, ma fornisce servizi di pubblico interesse come tali sottoposti a norme pubblicistiche con finalità di consentirne l'accesso a tutti i cittadini;
in sintesi la natura di ente privato non modifica il carattere pubblicistico del servizio che rappresenta l'interesse sotteso all'indicazione contenuta nel cartello stradale finalizzato alla localizzazione del servizio, anche in considerazione delle dimensioni adottate inferiori al limite normativo
(meno di mezzo metro quadrato). Ne deduce e conclude che il cartello non è soggetto all'imposta di pubblicità
e chiede il rigetto dell'appello. riproponendo le oservazioni già dedotte in primo grado e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio accoglie l'appello di I.c.a. e riforma la sentenza impugnata . Si evidenzia che la materia del contendere non attiene alle dimensioni dei cartelli che non sono oggetto di contestazione, ma solo alla natura pubblicitaria e , conseguentemente, alla tassabilità o meno degli stessi con riferimento alla funzione e allo scopo che perseguono. Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è “la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione via messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 5 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507). Sono però esenti dall'imposta gli “avvisi al pubblico esposti
... nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità” (art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507 del 1993). Va in ogni modo, riconosciuta a detti cartelli ( anche) la funzione pubblicitaria che deriva dalla loro natura quali indicazioni del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata in quanto, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti, svolgono per la loro natura una funzione pubblicitaria, che non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico - reclamistica. La funzione pubblicitaria che essi svolgono è inoltre compatibile con la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio o il negozio indicati del cartello (v.
Cass. civ. sez. VI, 11.4.2014, n. 8616). Resistente_1 spa è affidataria del servizio postale, cui va aggiunta la titolarità di varie attività di tipo finanziario, assicurativo, telefonia mobile ecc., che la società esercita in regime di concorrenza con altri operatori di mercato.nIn sintesi Resistente_1 opera nel mercato in qualità di fornitore del servizio postale universale a tariffe regolate (con finanziamenti statali) e come impresa commerciale con offerta di prodotti in regime concorrenziale. Ne consegue che le frecce stradali che riportano la scrittà “Resistente_1” non hanno solo la funzione di indicare la posizione dove è allocato cl'Uffcio, il luogo dove possono essere svolte determinatte operazioni, ma segnalano anche l'impresa ed il luogo dove e possibile svolgere determinate operazioni, servizi commerciali offerti ad un pubblico indeterminato. da un analisi approfondita dei servizi e delle attività che Resistente_1 italiane offre al pubblico non puo non discendere la natura commerciale della stessa, che non ha natura di pubblico servizio ma di prestazione di servizi , anche privati. benche in giuririsprudenza csi e rilevato un a prim afase di incertezza nella definizione dle ruolo ( se pubblico o pprvato ) che svolge Resistente_1 italiane , nel tempo l'orientamento prevalente , anche alivello disupremaCorte di cassazione è orientato a considerare i servizi offerti da Resistente_1 italiane assimilabili ai servizi bancari. il che porta ad escludere un trattamento fiscale privilegiato e l'omogeneità di applicazioni delle norme che non giustificano l'esenzione come quella che si pretende di vedere riconosciuta. Ad avviso di questa Corte , nel caso in esame non ricorre l'esenzione prevista dalla ì lett. b) del comma 1 dell'art. 17 per
“gli avvisi al pubblico esposti ... nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta”. questo non per ragioni connesse alle ridotte dimensioni del cartello ( elemento non è contestato) ma alla funzione ( pubblicitaria ) che il cartello svolge a favore degli utenti , presupposto della tassazione dello stesso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, riforma la sentenza di primo grado impugnata ,e conferma lil provvedimento impugnato. Condanna Resistente_1 spa al pagamento delle spese processuali che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 525,00 oltre oneri fiscali .
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte UN FF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Direz.amm.ne Finanza E Contr.fiscale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 82 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.c.a. - Imposte UN FF - S.r.l. , concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Collecchio, impugna la sentenza n. 14/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma che aveva accolto il ricorso di Resistente_1. contro l'avviso di accertamento n. 82/2019. Oggetto del contendere sono le frecce direzionali installate per indicare gli uffici postali che il primo giudice ha ritenuto esenti dall'imposta sulla pubblicità in quanto collegate a un servizio di pubblica utilità (servizio postale universale) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), D. Lgs. 507/1993. La società , appellante, contesta questa qualificazione e chiede a questa Corte la riforma integrale della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento n. 82/2019 del Comune di Collecchio relativo alle frecce direzionali di Resistente_1. con condanna alle spese di lite di Resistente_1. A sostegno della richiesta di annullamento della sentenza di primo grado, l'appellante deduce: a) L' errata e/o falsa applicazione dell'art. 5 e dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 507/1993, sostenendo che le frecce direzionali non rientrano tra i “segnali di pubblico servizio” esenti, ma tra i mezzi pubblicitari idonei a promuovere l'impresa e a convogliare clientela. b) Richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 17852/2004,
8220/2007, 8616/2014, 8658/2015) la quale afferma che cartelli e frecce direzionali con denominazione dell'impresa hanno rilevanza tributaria e integrano pubblicità, anche se prevale una funzione informativa o direzionale. c) Insiste sulla valenza pubblicitaria delle frecce chiarendo che esse non si limitano a indicare la direzione, ma richiamano il nome distintivo dell'impresa e svolgono funzione di collettore di clientela;
quindi, sono “segnali d'industria” assoggettati all'imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 507/1993.
d)Richiama l'art. 47 Codice della Strada, che include tra i mezzi pubblicitari anche le pre-insegne (scritte con freccia di orientamento, simboli e marchi finalizzate alla pubblicizzazione direzionale di una sede) argomentando che le frecce di Resistente_1 rientrano in tale categoria e non possono essere trattate come semplici indicazioni di servizio. e)Nega la possibilità di applicare anche l'esenzione prevista dalla prima parte dell'art. 17, lett. b), D.Lgs. 507/1993 per gli “avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze”, poiché le frecce direzionali contestate sono collocate a distanza e non nelle immediate vicinanze del punto vendita/ufficio. f)Sottolinea il carattere tassativo delle esenzioni di cui all'art. 17, richiamando l'art. 14 delle preleggi, e afferma che non è consentito estenderle in via analogica oltre i casi espressamente contemplati, sicché l'interpretazione del primo giudice amplierebbe illegittimamente l'area di non imponibilità. g)ricostruisce la natura societaria di Resistente_1. e della progressiva liberalizzazione del settore postale, evidenziando come l'ente operi in un mercato concorrenziale, anche nei servizi universalistici, e che la riserva legale per alcune notifiche è stata superata dall'apertura ad altri operatori. h)Da ciò deduce che i servizi offerti da Resistente_1 devono ritenersi soggetti alle regole del libero mercato, incluse quelle sull'imposta comunale sulla pubblicità, come qualunque altra società commerciale o operatore di “poste private”, escludendo quindi ogni automatismo tra “servizio postale” e regime di esenzione tributaria. L'atto di appello si conclude con la richiesta di Ica della riforma integrale della sentenza di primo grado e la conferma dell'avviso di accertamento n. 82/2019 del Comune di Collecchio relativo alle frecce direzionali di Resistente_1. per errata applicazione delle norme sull'imposta sulla pubblicità e sulle esenzioni per servizi di pubblica utilità, nonché sulla corretta qualificazione delle frecce come mezzi pubblicitari tassabili e non come segnali di pubblico servizio esenti.Resistente_1 italiane difende la sentenza di primo grado sostenendo che Il cartello contestato è : 1) conforme al Codice della Strada;
2) le dimensioni sono inferiori al limite previsto;
3) costituisce un segnale di indicazione destinato a informare l'utenza sull'ubicazione di un servizio pubblico (ufficio postale), privo di finalità pubblicitaria e installato dal
Comune per agevolare la circolazione. Rileva che la società non ha una finalità esclusivamente commerciale, ma fornisce servizi di pubblico interesse come tali sottoposti a norme pubblicistiche con finalità di consentirne l'accesso a tutti i cittadini;
in sintesi la natura di ente privato non modifica il carattere pubblicistico del servizio che rappresenta l'interesse sotteso all'indicazione contenuta nel cartello stradale finalizzato alla localizzazione del servizio, anche in considerazione delle dimensioni adottate inferiori al limite normativo
(meno di mezzo metro quadrato). Ne deduce e conclude che il cartello non è soggetto all'imposta di pubblicità
e chiede il rigetto dell'appello. riproponendo le oservazioni già dedotte in primo grado e chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio accoglie l'appello di I.c.a. e riforma la sentenza impugnata . Si evidenzia che la materia del contendere non attiene alle dimensioni dei cartelli che non sono oggetto di contestazione, ma solo alla natura pubblicitaria e , conseguentemente, alla tassabilità o meno degli stessi con riferimento alla funzione e allo scopo che perseguono. Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è “la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione via messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato (art. 5 del d.lgs. 15.11.1993, n. 507). Sono però esenti dall'imposta gli “avvisi al pubblico esposti
... nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità” (art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 507 del 1993). Va in ogni modo, riconosciuta a detti cartelli ( anche) la funzione pubblicitaria che deriva dalla loro natura quali indicazioni del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata in quanto, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti, svolgono per la loro natura una funzione pubblicitaria, che non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico - reclamistica. La funzione pubblicitaria che essi svolgono è inoltre compatibile con la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso lo stabilimento, il laboratorio o il negozio indicati del cartello (v.
Cass. civ. sez. VI, 11.4.2014, n. 8616). Resistente_1 spa è affidataria del servizio postale, cui va aggiunta la titolarità di varie attività di tipo finanziario, assicurativo, telefonia mobile ecc., che la società esercita in regime di concorrenza con altri operatori di mercato.nIn sintesi Resistente_1 opera nel mercato in qualità di fornitore del servizio postale universale a tariffe regolate (con finanziamenti statali) e come impresa commerciale con offerta di prodotti in regime concorrenziale. Ne consegue che le frecce stradali che riportano la scrittà “Resistente_1” non hanno solo la funzione di indicare la posizione dove è allocato cl'Uffcio, il luogo dove possono essere svolte determinatte operazioni, ma segnalano anche l'impresa ed il luogo dove e possibile svolgere determinate operazioni, servizi commerciali offerti ad un pubblico indeterminato. da un analisi approfondita dei servizi e delle attività che Resistente_1 italiane offre al pubblico non puo non discendere la natura commerciale della stessa, che non ha natura di pubblico servizio ma di prestazione di servizi , anche privati. benche in giuririsprudenza csi e rilevato un a prim afase di incertezza nella definizione dle ruolo ( se pubblico o pprvato ) che svolge Resistente_1 italiane , nel tempo l'orientamento prevalente , anche alivello disupremaCorte di cassazione è orientato a considerare i servizi offerti da Resistente_1 italiane assimilabili ai servizi bancari. il che porta ad escludere un trattamento fiscale privilegiato e l'omogeneità di applicazioni delle norme che non giustificano l'esenzione come quella che si pretende di vedere riconosciuta. Ad avviso di questa Corte , nel caso in esame non ricorre l'esenzione prevista dalla ì lett. b) del comma 1 dell'art. 17 per
“gli avvisi al pubblico esposti ... nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta”. questo non per ragioni connesse alle ridotte dimensioni del cartello ( elemento non è contestato) ma alla funzione ( pubblicitaria ) che il cartello svolge a favore degli utenti , presupposto della tassazione dello stesso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, riforma la sentenza di primo grado impugnata ,e conferma lil provvedimento impugnato. Condanna Resistente_1 spa al pagamento delle spese processuali che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 525,00 oltre oneri fiscali .