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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 416/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCER ESECUTIVO n. 168224 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1382/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 168224 notificatole in data 16.11.2023 con il quale il comune di Lamezia Terme ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, la mancata applicazione dell'unione di fatto tra le due unità immobiliari identificate al catasto al foglio 15 particella 471 sub 4 e 5, chiedendo, quindi l'esenzione del pagamento per abitazione principale per entrambe le particelle.
Il comune si è costituito contestando le deduzioni avversarie.
All'udienza del 18.12.2025, causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (10216/25), ha stabilito un principio fondamentale in materia di esenzione IMU abitazione principale.
Anche se due appartamenti adiacenti vengono utilizzati di fatto come un'unica dimora, l'agevolazione fiscale non spetta se le unità immobiliari rimangono formalmente distinte al catasto.
Questa decisione chiarisce l'interpretazione restrittiva della normativa IMU, segnando una netta differenza rispetto al passato.
La Corte ha fondato la sua decisione sull'interpretazione letterale dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
Tale norma definisce l'abitazione principale come “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”.
Questa formulazione, secondo la Cassazione, non lascia spazio a interpretazioni estensive.
Il legislatore ha volutamente introdotto un requisito formale e oggettivo: l'iscrizione catastale unitaria.
Secondo la Corte, pertanto, la normativa IMU è restrittiva e richiede che l'abitazione principale corrisponda a una singola unità immobiliare catastale, a differenza della precedente disciplina ICI.
La semplice unione di fatto e la potenziale 'iscrivibilità' come unità singola non sono sufficienti per ottenere il beneficio fiscale.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Lamezia Terme che liquida in € 300,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCER ESECUTIVO n. 168224 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1382/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 168224 notificatole in data 16.11.2023 con il quale il comune di Lamezia Terme ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, la mancata applicazione dell'unione di fatto tra le due unità immobiliari identificate al catasto al foglio 15 particella 471 sub 4 e 5, chiedendo, quindi l'esenzione del pagamento per abitazione principale per entrambe le particelle.
Il comune si è costituito contestando le deduzioni avversarie.
All'udienza del 18.12.2025, causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (10216/25), ha stabilito un principio fondamentale in materia di esenzione IMU abitazione principale.
Anche se due appartamenti adiacenti vengono utilizzati di fatto come un'unica dimora, l'agevolazione fiscale non spetta se le unità immobiliari rimangono formalmente distinte al catasto.
Questa decisione chiarisce l'interpretazione restrittiva della normativa IMU, segnando una netta differenza rispetto al passato.
La Corte ha fondato la sua decisione sull'interpretazione letterale dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.
Tale norma definisce l'abitazione principale come “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”.
Questa formulazione, secondo la Cassazione, non lascia spazio a interpretazioni estensive.
Il legislatore ha volutamente introdotto un requisito formale e oggettivo: l'iscrizione catastale unitaria.
Secondo la Corte, pertanto, la normativa IMU è restrittiva e richiede che l'abitazione principale corrisponda a una singola unità immobiliare catastale, a differenza della precedente disciplina ICI.
La semplice unione di fatto e la potenziale 'iscrivibilità' come unità singola non sono sufficienti per ottenere il beneficio fiscale.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del comune di Lamezia Terme che liquida in € 300,00, ciascuno, oltre Iva ed accessori come per legge.