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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 5777/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to COGGIATTI CLAUDIO, per procura in atti,
Parte attrice
nei confronti del , c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to ANTONACCI FRANCESCA, per procura in atti;
Parte convenuta
E nei confronti di con l'Avv. Marco Andrea Morielli Controparte_2
Terza chiamata
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
• In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare
il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti Parte_1
crediti e, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di o € Parte_1
69.713,03 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub
doc. n. 3; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr.
Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub
doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti
dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura “degli interessi
legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal
D.Lgs. n. 192/2012, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 564,00 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e
maturando sulla predetta sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo
pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte
capitale insoluta;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da
oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ.: − nella misura “degli interessi legali
di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/2012, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare
il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per Parte_1
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Parte_1
fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
- sorte capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno
successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, -
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di
notifica del presente atto;
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e
maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di
crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: o
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di
notifica del presente atto;
• In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui
l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere
formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di CP_1
di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ.
• In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo
unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale concludeva: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
riguardo alle domande di pagamento avanzate nel presente giudizio Parte_1
per la sorte capitale ed i relativi interessi moratori e anatocistici, per l'importo di €
254,16 richiesto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli afferenti alla
sorte capitale e per i relativi interessi anatocistici, per le ragioni sopra illustrate;
- sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo, CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale
[...]
Regina Margherita n. 125, come richiesta in narrativa con conseguente slittamento
dell'udienza di comparizione;
- nel merito, rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili, infondate in
fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna del
[...]
al pagamento in favore della in persona del l.r.p.t. di CP_1 Parte_1
somme relative al pagamento delle fatture oggetto di giudizio, accertare e dichiarare
non dovuto all' l'importo di € 34.983,99 già corrisposto dal Controparte_2
per le fatture emesse dalla suddetta società indicate sub Controparte_1
doc. 2 con la dicitura “pagata” nel campo “STATO” e per l'effetto, condannare
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare il Controparte_2
suddetto importo direttamente alla cessionaria maggiorato dei Parte_1
relativi interessi dal giorno dei singoli pagamenti o in subordine dalla domanda,
detraendo il suddetto importo di € 34.983,99 oltre interessi, dalla somma
complessiva che eventualmente sarà riconosciuta dovuta dal
[...]
a parte attrice;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e CP_1
dichiarare non dovuto l'importo di € 34.983,99 corrisposto dal
[...]
all' per le fatture emesse dalla suddetta società CP_1 Controparte_2
indicate sub doc. 2 con la dicitura “pagata” nel campo “STATO” e per l'effetto,
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 restituire il suddetto importo di € 34.983,99 al , maggiorato Controparte_1
dei relativi interessi dal giorno dei singoli pagamenti, attesa la mala fede dell'
[...]
, o in subordine dalla domanda. Con vittoria di spese e compensi CP_2
professionali, con la precisazione che, in caso di condanna di una o più controparti
alla refusione delle spese di lite, la relativa liquidazione non dovrà comprendere gli
importi corrispondenti all'IVA ed alla CPA, essendo il presente giudizio patrocinato,
per quanto riguarda il , da Avvocati iscritti nell'elenco Controparte_1
speciale dell'Albo Avvocati, appartenenti non al libero foro ma all'Avvocatura
interna del e pertanto, quali dipendenti dell'Ente, non soggetti né ad IVA né CP_1
alla CPA. In caso di condanna alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
, si chiede che vengano applicati i parametri previsti dal vigente Controparte_1
Decreto Ministeriale (attualmente D.M. n. 55/2014), essendo i sottoscritti Avvocati
soggetti alla speciale normativa rappresentata dall'art. 9, Decreto legge n. 90/14,
come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014”.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale concludeva:
“- IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva nei
confronti della terza chiamata con la condanna dell'attore Controparte_2
e/o del convenuto alla rifusione delle spese legali.
- NEL MERITO: per tutto quanto esposto, dichiararsi l'infondatezza di tutto quanto
ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito, in particolare dichiarare l'infondatezza e/o
inammissibilità e/o illegittimità delle domande promosse dal
[...]
nei confronti di per la totale estraneità di questa CP_1 Controparte_2 alle vicende tutte dedotte nel presente giudizio e l'assenza di indebito oggettivo di cui
all'art. 2033 c.c..
- IN OGNI CASO, con condanna dell'attore e/o del convenuto alla rifusione delle
spese di lite”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 28/11/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento.
Deve in primis essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
chiamata in causa dal di convenuto in quanto è CP_2 CP_1 CP_1
cessata la materia del contendere.
La Terza chiamata ha correttamente riversato alla cessionaria l'importo pagatole dal debitore ceduto nei confronti di Controparte_2
A decorrere dal gennaio 2022, infatti, malgrado il perfezionarsi della notifica della cessione nei confronti del debitore, registrava il pagamento Controparte_2
di alcuni dei crediti ceduti per un importo complessivo pari ad € 34.649,11 (e non anche la maggior somma di € 34.983,99 che il convenuto asserisce di aver CP_1
pagato); somma che, in ottemperanza all'art.
7.4 della cessione, la terza, odierna comparente, tempestivamente riversava in favore della cessionaria Parte_1
La circostanza è stata pacificamente ammessa dalla stessa parte attrice laddove ella,
già nelle proprie note scritte sostitutive dell'udienza dell'8 marzo 2023, ha ridotto la pretesa azionata nei confronti del convenuto in misura pari ad € 35.063,92 (a CP_1
fronte dell'importo inizialmente azionato di € 69.713,03) per sorte capitale di cui all'elenco riepilogativo prodotto sub doc. n. 3 unitamente all'atto di citazione (v.
elenco riepilogativo aggiornato – doc. n. 8);
Nei confronti della Terza chiamata, essendovi prova che abbia correttamente riversato alla cessionaria l'importo pagatole dal debitore ceduto nei confronti di
[...]
deve essere dichiarata cessata ogni materia del contendere. CP_2
Nel merito si osserva.
Vi è prova in atti del rapporto di factoring e relativa cessione pro soluto intervenuta tra parte attrice (cessionaria) ed (cedente). Controparte_2
Infatti, con contratto di factoring stipulato a mezzo corrispondenza in data
22/09/2021, si impegnava a cedere onerosamente a Controparte_2 Parte_1
i crediti vantati nei confronti del , così come
[...] Controparte_1
specificati nell'allegato “A” all'atto (ove sono indicate analiticamente le bollette/fatture cedute).
In pari data, con scrittura privata autenticata dal Notaio di Roma (Rep. Persona_1
63816 – Racc. 33041), in osservanza del suddetto rapporto, Controparte_2
cedeva i crediti vantati nei confronti del convenuto, di cui al richiamato CP_1
allegato “A”, alla Banca attrice.
In data 11/10/2021, l'atto di factoring, contenente la puntuale indicazione de “il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato” ceduto, veniva regolarmente notificato al
Comune di a mezzo p.e.c. dal Notaio rogante, come previsto dagli artt. CP_1 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, norma che nel dettare disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, richiede che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle P.A. “risultino da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata dal notaio” e che indichino “il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato che si intende cedere”.
Priva di pregio appare conseguentemente l'eccezione sollevata dal CP_1
convenuto in merito alla presunta e infondata inopponibilità ed inefficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
La cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione non richiede necessariamente l'accettazione della PA, ma è sufficiente che sia notificata per essere opponibile all'ente debitore.
L'art. 1264 del Codice Civile stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto (in questo caso, la PA) solo dal momento in cui:
gli viene notificata la cessione, oppure egli la accetta con atto avente data certa.
Ciò significa che l'accettazione della PA non è un requisito necessario: è
sufficiente la notifica affinchè la PA non possa più pagare il credito al cedente originario, ma solo al cessionario.
evidenzia di aver provveduto, da ultimo con la memoria ex art. 183, Pt_1
VI comma, n. 3, c.p.c., a precisare il proprio credito nei confronti dell'Ente. € 34.714,72 (a fronte dell'importo inizialmente azionato di € 69.713,03) per sorte capitale di cui all'elenco riepilogativo prodotto sub doc. n. 3 unitamente all'atto di citazione (v. elenco riepilogativo aggiornato – doc. n. 18);
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale (tanto sulla sorte capitale azzerata, per il ritardato pagamento delle fatture e, quindi, a far data dalla scadenza delle fatture sino alla data di eseguito saldo, quanto sulla sorte capitale residua, a far data dalla scadenza delle fatture sino all'effettivo saldo); interessi che, alla data del
25.5.2023 ammontavano ad € 4.746,62;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 254,16 (a fronte dell'importo inizialmente azionato di € 564,00) a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati sulla sorte capitale e relativi a fatture tardivamente saldate in riferimento alle quali sono state emesse note debito per interessi di mora a mezzo delle quali sono stati, per l'appunto, addebitati al gli interessi dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al tardivo CP_1
saldo.
Come sopra rilevato, a decorrere dal gennaio 2022, infatti, malgrado il perfezionarsi della notifica della cessione nei confronti del debitore, CP_2
registrava il pagamento di alcuni dei crediti ceduti per un importo complessivo
[...]
pari ad € 34.649,11 (e non anche la maggior somma di € 34.983,99 che il CP_1 convenuto asserisce di aver pagato); somma che, in ottemperanza all'art.
7.4 della cessione, la terza, odierna comparente, tempestivamente riversava in favore della cessionaria La circostanza è stata pacificamente ammessa dalla Parte_1
stessa parte attrice laddove ha precisato il credito ridotto rispetto all'originaria pretesa.
Parte
Dunque la oltre ad aver fornito prova del titolo che legittima l'odierna attrice ad instare per il pagamento de quo, si è premurata anche di produrre copie delle fatture relative ai crediti ceduti, nonchè copia della documentazione attestante l'esistenza e lo svolgimento del rapporto di prestazione ai servizi in percorso tra la cedente e il comune.
I contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà
accessorie ai crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessorie ai crediti e al loro esercizio.
Sugli interessi di mora si osserva.
La domanda avente ad oggetto il pagamento di interessi è legittima e fondata
Parte atteso che la stessa è stata da formulata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e dell'art. 1284 cod. civ.,
che rimanda al Decreto Legislativo dianzi menzionato. Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 che, all'art. 4, comma 1, prevede che “Gli
interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Sugli interessi anatocistici si rileva.
Quanto alla dedotta debenza degli interessi anatocistici, si evidenzia che: gli stessi sono dovuti ex lege (articoli 1283 e 1284 codice civile); ai sensi dell'art. 1283
Cod. Civ. “… gli interessi scaduti (quali quelli di cui alle azionate note debito, n.d.r.)
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale … e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi … “.
Parte
fatta pedissequa applicazione del disposto dell'art. 1283 Cod. Civ. ha,
correttamente, richiesto il pagamento degli interessi, anatocistici, maturati i) sugli interessi dovuti da oltre sei mesi, ii) a far data dalla notifica dell'atto di citazione, iii)
al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, come previsto dall'art. 1284, co. 4 cod. civ.
(ossia sugli interessi di mora addebitati nelle note debito di cui il Giudice di primo grado ha ritenuto dovuto il relativo importo di € 1.769,63).
In particolare, il comma 4 dell'art. 1284 cod. civ. prevede che, nel caso in cui sia proposta una domanda giudiziale e le parti non abbiano determinato la misura degli interessi anatocistici (per tanto in casi di mancanza di contratto o di apposita previsione riguardo alla misura degli interessi), trova applicazione la disciplina di favore prevista per l'imprenditore (D. Lgs. 231/2002), grazie alla quale il tasso legale di mora è più elevato (di 8 punti percentuali) rispetto a quello legale tout court. Atteso che controparte non ha dedotto la previsione di diversa pattuizione (non è,
infatti, mai stata esclusa la corresponsione di tali interessi che, pertanto, salvo,
appunto, vengano espressamente esclusi, sono dovuti ex lege), devono ritenersi dovuti gli interessi anatocistici al tasso di mora.
Rigettata ogni altra domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie la domanda attrice e condanna il convenuto al pagamento della CP_1
somma di € 35.063,92 (a fronte dell'importo inizialmente azionato di € 69.713,03)
per sorte capitale di cui all'elenco riepilogativo prodotto sub doc. n. 3 unitamente all'atto di citazione (v. elenco riepilogativo aggiornato – doc. n. 8);
-oltre interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: −
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n.
231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna
“Data Scadenza”)- sino al saldo;
-interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: −
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
2)condanna il al pagamento in favore di parte attrice, delle Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 5.810,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14 anche nei confronti della terza chiamata
[...]
. CP_2
Tivoli 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane