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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/09/2024, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. RGAC 6304/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2024 sostituita con trattazione scritta, vertente t r a
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anastasia Chiaramaria, per procura allegata al ricorso in appello
Appellante
e
) rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._2
Zanframundo Antonio per procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellato
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.6277/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 27/04/2022 2
Conclusioni
Parte appellante: “Che l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattese le avverse istanze voglia:
1- Dichiarare la nullità della CTU contabile per tutte le motivazioni esposte e disattendere le conclusioni e le risultanze della stessa comprendenti altresì valutazioni e dati futuri ed incerti;
2- Revocare le somme attribuite a titolo di assegno di mantenimento alla RA , con effetto _1 retroattivo dichiarandone la ripetibilità dal 12.03.2019; 3- Revocare la liquidazione dei compensi al CTU per le motivazioni esposte o, in subordine, porre gli stessi solo a carico della RA , parte richiedente, per tutte le motivazioni in atti;
_1
4- Vinte le spese e competenze di i i gradi di giudizio. “
Parte appellata: “per il rigetto dell'appello, per le ragioni innanzi spiegate. Con vittoria di competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.”
Premesso che con ricorso depositato in data 1.6.2016 adiva il Tribunale di _1
Roma per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio il 29/08/2004 e dall'unione con
[...]
il quale erano nati i due figli, e , nel 2005 e 2007, avanzando altresì Per_1 Per_2
domande di addebito della separazione, affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé e regolamentazione della permanenza presso l'altro genitore, assegnazione della casa familiare, attribuzione di un assegno di mantenimento per lei stessa e per i figli quantificato nell'importo mensile complessivo di 3500,00 euro (ovvero di 4.200,00 euro in caso di non assegnazione della casa sita in via De Triana); costituitosi in giudizio, non si opponeva Parte_1
alla domanda di separazione e al regime di affido dei figli richiesto dalla coniuge ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito e che il contributo economico da lui dovuto fosse limitato al mantenimento dei figli nella misura di 1000,00 euro mensili oltre alle spese di locazione della casa di abitazione familiare e al 50% delle spese straordinarie;
all'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimenti in data 24.2.2017, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori collocandoli presso la madre e regolamentandone la permanenza presso l'altro genitore, assegnava alla moglie la casa familiare sita in Roma via A.
Beccarini n. 24, poneva obbligo al , sul presupposto dell'onere locatizio della Parte_1
casa familiare da lui sostenuto (1250,00 euro mensili), di versare alla coniuge l'assegno mensile di 1800,00 euro a titolo di concorso al mantenimento di lei stessa e dei figli 3
(nella misura di 600,00 euro ciascun beneficiario), onerandolo altresì in via prevalente
(70%) delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale era espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale, avendo pronunciato la separazione coniugale con sentenza 8.3.2018 ed avendo il Giudice istruttore, con ordinanza del 12.3.2019, ridotto gli assegni di mantenimento agli importi mensili di 1000,00 euro per i figli e 300,00 euro per la , con la sentenza _1
definitiva indicata in epigrafe così decideva le domande connesse a quella di status: rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dalla perchè _1
fondata su circostanze di fatto generiche e comunque prive di riscontri di prova;
dichiarava cessata la materia del contendere su affidamento, mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale per la sopraggiunta pronuncia dei provvedimenti provvisori resa nel giudizio di divorzio;
attribuiva alla l'assegno di _1
mantenimento dell'importo di 300,00 euro specificando la limitazione dell'efficacia della pronuncia per il periodo sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio;
dichiarava inammissibile la domanda di versamento diretto degli assegni avanzata dalla e la domanda ex art. 96 cpc formulata dal;
_1 Parte_1
compensava interamente le spese di giudizio ad eccezione di quelle di consulenza poste a carico paritario e solidale delle parti;
il ha proposto appello con ricorso depositato il 28.11.2022 contestando Parte_1
come erronea la valutazione operata dal Tribunale sui redditi dell'appellante, in quanto fondata sulla consulenza viziata di nullità e comunque non esatta e non tenendo conto altresì adeguatamente degli oneri da lui sostenuti nè del comportamento processuale della controparte, pur segnalato come negativo;
ha pertanto chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento attribuito alla coniuge e la restituzione delle somme corrisposte a far data dall'ordinanza del Giudice istruttore del marzo 2019; la revoca della condanna alle spese di consulenza e la condanna della controparte alle spese di lite in quanto soccombente in punto di addebito;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10.7.2023, la ha _1
preliminarmente eccepito la tardività dell'appello, contestandone comunque il fondamento nel merito e chiedendone il rigetto;
4
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza;
l'udienza del 25.1.2024, cui la causa era rinviata d'ufficio per esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione dell'appello formulata dalla . _1
La sentenza impugnata non risulta notificata dalla controparte e l'impugnazione è stata proposta nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., dovendosi aggiungere al computo dei sei mesi i 31 giorni di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto 2022 in virtù dell'art. 1 l. n. 742/1969 (per l'interpretazione richiamata vedi CdS Ad Plen. n.11/22 a conferma della consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione).
Non può condividersi, invero, l'affermazione dell'appellata secondo la quale alla materia oggetto di causa non si applicherebbe la disciplina della sospensione dei termini del periodo feriale, per assimilazione dell'obbligo di mantenimento a quello di alimenti, oggetto esplicitamente sottratto. Al riguardo è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 12946 del
13/05/2024) che, a composizione del contrasto sorto per effetto della sentenza n.
18044/2023 pronunciata dalla Prima Sezione, ha ribadito l'orientamento consolidato affermando il principio di diritto secondo il quale “i giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua 5
ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti” (dichiarazione di urgenza nella specie non emessa).
Nel merito l'appello è infondato e viene pertanto respinto.
E' opportuno precisare che viene rimessa all'esame della Corte la valutazione della fondatezza della decisione di primo grado di attribuzione dell'assegno di mantenimento alla nei termini e limiti temporali specificati dal Tribunale e _1
dall'impugnazione: con l'appello proposto, invero, il contesta l'attribuzione Parte_1
della prestazione di mantenimento in favore della coniuge a decorrere dal marzo 2019
(non dunque per il periodo pregresso a far data dalla domanda introduttiva del giudizio) e non costituisce specifico oggetto di impugnazione il termine ad quem dell'efficacia della decisione precisato dal primo giudice alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio (sull'esplicito presupposto della competenza a decidere, da allora, spettante al Giudice di detto procedimento).
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della all'assegno di mantenimento, _1
quantificato nella somma di 300,00 euro, sino alla data di introduzione del giudizio di divorzio (indicata nel 24.7.2018), giungendo a tale convincimento accertando che: -il
, Ufficiale della Guardia di Finanza distaccato per otto anni in Colombia per Parte_1
le competenze specialistiche nel settore della repressione antidroga, aveva avuto modo in detto periodo di guadagnare molto, come da lui stesso ammesso (anche
16.000,00 euro netti al mese) ed aveva fatto importanti investimenti;
aveva altresì versato alla coniuge 105.000,00 euro come indennità per la coniuge versatagli per l'incarico all'estero nonchè 195.000,00 euro come metà del ricavato dalla vendita della casa familiare in Colombia;
risultava percepire una retribuzione imponibile di circa
86.500,00 euro (dato riferito al 2019); -la , abilitata all'esercizio della _1
professione legale, aveva rinunciato alla sua carriera professionale, percepiva 950,00 euro dalla locazione dell'immobile di comune proprietà acquistato in Roma (dove la famiglia si sarebbe dovuta trasferire se rimasta unita), aveva ricevuto dal coniuge le somme sopra indicate, della cui destinazione non aveva dato conto, era proprietaria di immobili in Puglia, nel Comune di Grottaglie.
Il Tribunale ha anche (confusivamente) confermato per il pregresso gli importi di cui ai provvedimenti provvisori (tali sono stati l'ordinanza presidenziale del febbraio 2017 6
che attribuiva alla l'assegno mensile di 600,00 euro;
l'ordinanza del Giudice _1
istruttore del 12 marzo 2019, che riduceva detto assegno all'importo mensile di 300,00 euro), in realtà entrambi travolti dalla pronuncia definitiva con la quale declinava, a far data dall'introduzione del giudizio di divorzio, la propria competenza funzionale a decidere sulla materia de qua per la sopraggiunta competenza del Giudice del divorzio.
Risulta invero dagli atti che, pendendo il giudizio di separazione, è stato altresì introdotto il giudizio di divorzio, nel contesto del quale, con provvedimenti presidenziali in data 18.4.2019 (dato estratto dal SICID), sono state adottate in via provvisoria statuizioni di conferma delle condizioni della separazione allora vigenti sulla base dell'ordinanza del Giudice istruttore della separazione del marzo 2019, in tal modo il Giudice del divorzio facendo propria una valutazione di sussistenza a quella data dei presupposti per mantenere fermo, sia pure in via provvisoria, in favore della
(in quel giudizio richiedente l'assegno divorzile), l'assegno di mantenimento _1
(destinato a divenire di natura divorzile, ove non revocato, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sullo status lì emessa in data 19.12.2019).
Il riesame chiesto dall'appellante quanto al riconoscimento in favore della coniuge dell'assegno di mantenimento per il periodo successivo all'ordinanza del marzo 2019
(con la quale il Giudice istruttore del giudizio di separazione aveva ridotto gli assegni per i figli e per la moglie) esula dunque dalla competenza di cognizione di questo
Giudice di appello per essere detta fase temporale non più regolamentata dai provvedimenti della separazione bensì da quelli emessi dal Giudice del divorzio, ancorchè in via provvisoria e ancorchè confermativi di quelli adottati con l'ordinanza del marzo 2019 nel giudizio di separazione.
Del tutto ultronee risultano pertanto le specifiche contestazioni -di nullità della consulenza tecnica contabile e di erroneità di valutazione dei redditi dell'appellante e della condotta processuale dell'appellata in primo grado- poiché strumentali ad una decisione (attribuzione dell'assegno di mantenimento alla per il periodo _1
successivo al marzo 2019) non riconducibile alla sentenza impugnata che ha inequivocamente delimitato la propria efficacia ad epoca ampiamente pregressa. 7
Il tenore della decisione, valutato all'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, giustifica la conferma della pronuncia sulle spese del primo grado ed analoga pronuncia di compensazione delle spese per il presente grado.
Sussistono i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 6277/2022 del Tribunale di Roma, _1
così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
-dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto Parte_1
al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quanto dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 4.7.2024
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa in secondo grado iscritta al n. RGAC 6304/2022 trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2024 sostituita con trattazione scritta, vertente t r a
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Anastasia Chiaramaria, per procura allegata al ricorso in appello
Appellante
e
) rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._2
Zanframundo Antonio per procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellato
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.6277/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 27/04/2022 2
Conclusioni
Parte appellante: “Che l'Ecc. ma Corte di Appello adita, disattese le avverse istanze voglia:
1- Dichiarare la nullità della CTU contabile per tutte le motivazioni esposte e disattendere le conclusioni e le risultanze della stessa comprendenti altresì valutazioni e dati futuri ed incerti;
2- Revocare le somme attribuite a titolo di assegno di mantenimento alla RA , con effetto _1 retroattivo dichiarandone la ripetibilità dal 12.03.2019; 3- Revocare la liquidazione dei compensi al CTU per le motivazioni esposte o, in subordine, porre gli stessi solo a carico della RA , parte richiedente, per tutte le motivazioni in atti;
_1
4- Vinte le spese e competenze di i i gradi di giudizio. “
Parte appellata: “per il rigetto dell'appello, per le ragioni innanzi spiegate. Con vittoria di competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.”
Premesso che con ricorso depositato in data 1.6.2016 adiva il Tribunale di _1
Roma per chiedere la pronuncia di separazione dal coniuge, Parte_1
, con il quale aveva contratto matrimonio il 29/08/2004 e dall'unione con
[...]
il quale erano nati i due figli, e , nel 2005 e 2007, avanzando altresì Per_1 Per_2
domande di addebito della separazione, affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé e regolamentazione della permanenza presso l'altro genitore, assegnazione della casa familiare, attribuzione di un assegno di mantenimento per lei stessa e per i figli quantificato nell'importo mensile complessivo di 3500,00 euro (ovvero di 4.200,00 euro in caso di non assegnazione della casa sita in via De Triana); costituitosi in giudizio, non si opponeva Parte_1
alla domanda di separazione e al regime di affido dei figli richiesto dalla coniuge ma chiedeva il rigetto della domanda di addebito e che il contributo economico da lui dovuto fosse limitato al mantenimento dei figli nella misura di 1000,00 euro mensili oltre alle spese di locazione della casa di abitazione familiare e al 50% delle spese straordinarie;
all'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimenti in data 24.2.2017, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori collocandoli presso la madre e regolamentandone la permanenza presso l'altro genitore, assegnava alla moglie la casa familiare sita in Roma via A.
Beccarini n. 24, poneva obbligo al , sul presupposto dell'onere locatizio della Parte_1
casa familiare da lui sostenuto (1250,00 euro mensili), di versare alla coniuge l'assegno mensile di 1800,00 euro a titolo di concorso al mantenimento di lei stessa e dei figli 3
(nella misura di 600,00 euro ciascun beneficiario), onerandolo altresì in via prevalente
(70%) delle spese straordinarie da sostenere per i figli;
all'esito della fase istruttoria, nel corso della quale era espletata consulenza tecnica contabile, il Tribunale, avendo pronunciato la separazione coniugale con sentenza 8.3.2018 ed avendo il Giudice istruttore, con ordinanza del 12.3.2019, ridotto gli assegni di mantenimento agli importi mensili di 1000,00 euro per i figli e 300,00 euro per la , con la sentenza _1
definitiva indicata in epigrafe così decideva le domande connesse a quella di status: rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dalla perchè _1
fondata su circostanze di fatto generiche e comunque prive di riscontri di prova;
dichiarava cessata la materia del contendere su affidamento, mantenimento della prole e assegnazione della casa coniugale per la sopraggiunta pronuncia dei provvedimenti provvisori resa nel giudizio di divorzio;
attribuiva alla l'assegno di _1
mantenimento dell'importo di 300,00 euro specificando la limitazione dell'efficacia della pronuncia per il periodo sino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio;
dichiarava inammissibile la domanda di versamento diretto degli assegni avanzata dalla e la domanda ex art. 96 cpc formulata dal;
_1 Parte_1
compensava interamente le spese di giudizio ad eccezione di quelle di consulenza poste a carico paritario e solidale delle parti;
il ha proposto appello con ricorso depositato il 28.11.2022 contestando Parte_1
come erronea la valutazione operata dal Tribunale sui redditi dell'appellante, in quanto fondata sulla consulenza viziata di nullità e comunque non esatta e non tenendo conto altresì adeguatamente degli oneri da lui sostenuti nè del comportamento processuale della controparte, pur segnalato come negativo;
ha pertanto chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento attribuito alla coniuge e la restituzione delle somme corrisposte a far data dall'ordinanza del Giudice istruttore del marzo 2019; la revoca della condanna alle spese di consulenza e la condanna della controparte alle spese di lite in quanto soccombente in punto di addebito;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 10.7.2023, la ha _1
preliminarmente eccepito la tardività dell'appello, contestandone comunque il fondamento nel merito e chiedendone il rigetto;
4
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza;
l'udienza del 25.1.2024, cui la causa era rinviata d'ufficio per esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione dell'appello formulata dalla . _1
La sentenza impugnata non risulta notificata dalla controparte e l'impugnazione è stata proposta nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., dovendosi aggiungere al computo dei sei mesi i 31 giorni di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto 2022 in virtù dell'art. 1 l. n. 742/1969 (per l'interpretazione richiamata vedi CdS Ad Plen. n.11/22 a conferma della consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione).
Non può condividersi, invero, l'affermazione dell'appellata secondo la quale alla materia oggetto di causa non si applicherebbe la disciplina della sospensione dei termini del periodo feriale, per assimilazione dell'obbligo di mantenimento a quello di alimenti, oggetto esplicitamente sottratto. Al riguardo è sufficiente richiamare la recente pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 12946 del
13/05/2024) che, a composizione del contrasto sorto per effetto della sentenza n.
18044/2023 pronunciata dalla Prima Sezione, ha ribadito l'orientamento consolidato affermando il principio di diritto secondo il quale “i giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua 5
ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti” (dichiarazione di urgenza nella specie non emessa).
Nel merito l'appello è infondato e viene pertanto respinto.
E' opportuno precisare che viene rimessa all'esame della Corte la valutazione della fondatezza della decisione di primo grado di attribuzione dell'assegno di mantenimento alla nei termini e limiti temporali specificati dal Tribunale e _1
dall'impugnazione: con l'appello proposto, invero, il contesta l'attribuzione Parte_1
della prestazione di mantenimento in favore della coniuge a decorrere dal marzo 2019
(non dunque per il periodo pregresso a far data dalla domanda introduttiva del giudizio) e non costituisce specifico oggetto di impugnazione il termine ad quem dell'efficacia della decisione precisato dal primo giudice alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio (sull'esplicito presupposto della competenza a decidere, da allora, spettante al Giudice di detto procedimento).
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della all'assegno di mantenimento, _1
quantificato nella somma di 300,00 euro, sino alla data di introduzione del giudizio di divorzio (indicata nel 24.7.2018), giungendo a tale convincimento accertando che: -il
, Ufficiale della Guardia di Finanza distaccato per otto anni in Colombia per Parte_1
le competenze specialistiche nel settore della repressione antidroga, aveva avuto modo in detto periodo di guadagnare molto, come da lui stesso ammesso (anche
16.000,00 euro netti al mese) ed aveva fatto importanti investimenti;
aveva altresì versato alla coniuge 105.000,00 euro come indennità per la coniuge versatagli per l'incarico all'estero nonchè 195.000,00 euro come metà del ricavato dalla vendita della casa familiare in Colombia;
risultava percepire una retribuzione imponibile di circa
86.500,00 euro (dato riferito al 2019); -la , abilitata all'esercizio della _1
professione legale, aveva rinunciato alla sua carriera professionale, percepiva 950,00 euro dalla locazione dell'immobile di comune proprietà acquistato in Roma (dove la famiglia si sarebbe dovuta trasferire se rimasta unita), aveva ricevuto dal coniuge le somme sopra indicate, della cui destinazione non aveva dato conto, era proprietaria di immobili in Puglia, nel Comune di Grottaglie.
Il Tribunale ha anche (confusivamente) confermato per il pregresso gli importi di cui ai provvedimenti provvisori (tali sono stati l'ordinanza presidenziale del febbraio 2017 6
che attribuiva alla l'assegno mensile di 600,00 euro;
l'ordinanza del Giudice _1
istruttore del 12 marzo 2019, che riduceva detto assegno all'importo mensile di 300,00 euro), in realtà entrambi travolti dalla pronuncia definitiva con la quale declinava, a far data dall'introduzione del giudizio di divorzio, la propria competenza funzionale a decidere sulla materia de qua per la sopraggiunta competenza del Giudice del divorzio.
Risulta invero dagli atti che, pendendo il giudizio di separazione, è stato altresì introdotto il giudizio di divorzio, nel contesto del quale, con provvedimenti presidenziali in data 18.4.2019 (dato estratto dal SICID), sono state adottate in via provvisoria statuizioni di conferma delle condizioni della separazione allora vigenti sulla base dell'ordinanza del Giudice istruttore della separazione del marzo 2019, in tal modo il Giudice del divorzio facendo propria una valutazione di sussistenza a quella data dei presupposti per mantenere fermo, sia pure in via provvisoria, in favore della
(in quel giudizio richiedente l'assegno divorzile), l'assegno di mantenimento _1
(destinato a divenire di natura divorzile, ove non revocato, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza sullo status lì emessa in data 19.12.2019).
Il riesame chiesto dall'appellante quanto al riconoscimento in favore della coniuge dell'assegno di mantenimento per il periodo successivo all'ordinanza del marzo 2019
(con la quale il Giudice istruttore del giudizio di separazione aveva ridotto gli assegni per i figli e per la moglie) esula dunque dalla competenza di cognizione di questo
Giudice di appello per essere detta fase temporale non più regolamentata dai provvedimenti della separazione bensì da quelli emessi dal Giudice del divorzio, ancorchè in via provvisoria e ancorchè confermativi di quelli adottati con l'ordinanza del marzo 2019 nel giudizio di separazione.
Del tutto ultronee risultano pertanto le specifiche contestazioni -di nullità della consulenza tecnica contabile e di erroneità di valutazione dei redditi dell'appellante e della condotta processuale dell'appellata in primo grado- poiché strumentali ad una decisione (attribuzione dell'assegno di mantenimento alla per il periodo _1
successivo al marzo 2019) non riconducibile alla sentenza impugnata che ha inequivocamente delimitato la propria efficacia ad epoca ampiamente pregressa. 7
Il tenore della decisione, valutato all'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, giustifica la conferma della pronuncia sulle spese del primo grado ed analoga pronuncia di compensazione delle spese per il presente grado.
Sussistono i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 6277/2022 del Tribunale di Roma, _1
così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado;
-dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto Parte_1
al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quanto dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 4.7.2024
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari