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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
IA Sebastiani Presidente rel.
TO Di TO GI
Maurizio Drigani GI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1637/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
Cod. Fisc. avv. BIANCHI FEDERICA C.F._1
e
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_2
Cod. Fisc. avv. BONI MAURO C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 8.9.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza del 20.11.2025: “Procedere alla separazione legale consensuale alle condizioni, che qui di seguito si trascrivono:
1-I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e mantenendo reciproco rispetto.
2-I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e di quello dei figli.
3-La casa coniugale, sita in La Spezia Via Nervesa della Battaglia 20, in paritaria comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, la quale continuerà ad abitarla, unitamente ai due figli minori.
4-La moglie riconosce che tutte le attrezzature da lavoro e da giardino sono di proprietà esclusiva del marito. Attualmente sono presenti all' interno della cantina e dei terreni pertinenziali all' abitazione ( cointestati tra i due coniugi)
. Trattandosi di aree pertinenziali alla casa coniugale egli potrà accedervi, per prelevare le suddette attrezzature e farne uso, previo congruo preavviso e disponibilità della moglie.
5-Il marito continuerà a corrispondere, per intero, i ratei del mutuo acceso per l' acquisto della casa coniugale, pari a circa 400,00 euro mensili.
6-La moglie si impegna a volturare, a suo nome, tutte le utenze dell' abitazione, i cui oneri resteranno a suo integrale carico, non appena sottoscritto il presente accordo di separazione;
e il marito, alla sottoscrizione del presente accordo, presta già il consenso a trasferire la proprietà del cane Margot, di sua proprietà ed iscritta all'anagrafe canina a suo nome, a terza persona scelta da entrambi i coniugi, fino ad allora il si Pt_2
impegna ad occuparsi del cane quando la moglie si allontana dalla casa familiare per motivi personali.
7-I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori – i quali assumeranno, di comune accordo, le maggiori decisioni relative all' istruzione, educazione e salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali – con collocazione presso la madre, che si occuperà dell'ordinaria
2 amministrazione, e residenza stabile presso l' abitazione, sita in La Spezia
Via Nervesa della Battaglia 20.
8-Il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli, anche singolarmente, nei giorni martedì e giovedì dalle 13:30 alle 18:30, il venerdì dalle 17:30 alle
22:30, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, secondo le loro volontà ed i loro desideri, ed, in ogni caso, a fine settimana alternati (da venerdì dopo la scuola a domenica sera), da concordare tra le parti in base alle esigenze scolastiche/sportive dei figli e lavorative dei genitori;
durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni il periodo di vacanza verrà diviso al 50% tra i coniugi;
per quindici giorni (di cui sette anche continuativi) durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 15 marzo di ogni anno.
9-Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli, corrispondendo alla madre la somma complessiva di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
10-Le spese straordinarie per due i figli, specificamente individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia, saranno sopportate e suddivise, stante la disparità di reddito, al 80% marito e 20% moglie , secondo le modalità fissate dallo stesso Protocollo. Tale regolamentazione varrà e sarà efficace fino a quando la sig.ra non reperirà Parte_1 un'idonea attività lavorativa nel qual caso le spese saranno suddivise al
50% tra i due coniugi.
11-Le parti concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall' CP_1
verrà percepito dai coniugi, nella misura del 50% cadauno;
si dà atto che le parti sono concordi a che, alla vendita dell'immobile di Via dei Mille e all'estinzione del mutuo della casa familiare, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie al 100% (a tal fine il marito presta già il consenso).
3 12-La casa sita in La Spezia Via dei Mille 25 piano 4°, in paritaria comproprietà tra i coniugi, verrà posta in vendita non appena sottoscritto il presente accordo di separazione, fermo restando che entrambi i coniugi si attiveranno per reperire degli acquirenti e parteciperanno alle conseguenti trattative per la vendita.
13-Nelle more della vendita di cui sopra, la moglie continuerà a corrispondere, integralmente, i ratei del mutuo accesso per l'acquisto dell' immobile, utilizzando i proventi dei canoni di locazione e trattenendo, a proprio favore, l' eventuale differenza.
A tal fine, entrambi i coniugi si obbligano a stipulare contratti di locazione transitori fino all'atto di vendita, contratti che andranno stipulati da entrambi i ricorrenti.
Con il corrispettivo della vendita di tale immobile, si provvederà all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile stesso e, a seguire, su quello gravante della casa familiare di Via Nervesa della Battaglia.
L'eventuale residuo della vendita verrà diviso al 50% tra i coniugi.
14-Ogni altro rapporto economico è stato regolato tra le parti, le quali nulla hanno più da pretendere l'una dall' altra, a qualsivoglia titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.8.2025, premettendo di aver contratto in data
3.9.2011 in Portoferraio (LI) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 20 parte
II serie C anno 2011), di aver avuto due figli e , nati Per_1 Per_2 rispettivamente l'8.9.2009 e il 10.2.20211), di essere in regime di
4 separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 20.11.2025 dinanzi al GI delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso, precisando che ad oggi l'assegno unico familiare ammonta ad € 360,00 (per entrambi i figli), e la causa è stata rimessa in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 8.9.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158 c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minore di età e pertanto possono essere rettificate dal Tribunale.
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della prole minore di età, tenuto conto dell'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le Parte_2
seguenti condizioni concordate:
“1-I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e mantenendo reciproco rispetto.
5 2-I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e di quello dei figli.
3-La casa coniugale, sita in La Spezia Via Nervesa della Battaglia 20, in paritaria comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla moglie, con tutti gli arredi, la quale continuerà ad abitarla, unitamente ai due figli minori.
4-La moglie riconosce che tutte le attrezzature da lavoro e da giardino sono di proprietà esclusiva del marito. Attualmente sono presenti all' interno della cantina e dei terreni pertinenziali all' abitazione (cointestati tra i due coniugi).
Trattandosi di aree pertinenziali alla casa coniugale egli potrà accedervi, per prelevare le suddette attrezzature e farne uso, previo congruo preavviso e disponibilità della moglie.
5-Il marito continuerà a corrispondere, per intero, i ratei del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, pari a circa 400,00 euro mensili.
6-La moglie si impegna a volturare, a suo nome, tutte le utenze dell' abitazione, i cui oneri resteranno a suo integrale carico, non appena sottoscritto il presente accordo di separazione;
e il marito, alla sottoscrizione del presente accordo, presta già il consenso a trasferire la proprietà del cane Margot, di sua proprietà ed iscritta all'anagrafe canina a suo nome, a terza persona scelta da entrambi i coniugi, fino ad allora il si Pt_2
impegna ad occuparsi del cane quando la moglie si allontana dalla casa familiare per motivi personali.
7-I figli minori, e , sono affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori – i quali assumeranno, di comune accordo, le maggiori decisioni relative all' istruzione, educazione e salute degli stessi, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali – con collocazione presso la madre, che si occuperà dell'ordinaria amministrazione, e residenza stabile presso l'abitazione, sita in La Spezia
Via Nervesa della Battaglia 20.
8-Il padre potrà vedere e tenere con sé i due figli, anche singolarmente, nei giorni martedì e giovedì dalle 13:30 alle 18:30, il venerdì dalle 17:30 alle
6 22:30, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e sportivi degli stessi, secondo le loro volontà ed i loro desideri, ed, in ogni caso, a fine settimana alternati (da venerdì dopo la scuola a domenica sera), da concordare tra le parti in base alle esigenze scolastiche/sportive dei figli e lavorative dei genitori;
durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni il periodo di vacanza verrà diviso al 50% tra i coniugi;
per quindici giorni (di cui sette anche continuativi) durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 15 marzo di ogni anno.
9-Il padre contribuirà al mantenimento dei due figli, corrispondendo alla madre la somma complessiva di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT.
10-Le spese straordinarie per due i figli, specificamente individuate dal
Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia, saranno sopportate e suddivise, stante la disparità di reddito, al 80% marito e 20% moglie, secondo le modalità fissate dallo stesso Protocollo. Tale regolamentazione varrà e sarà efficace fino a quando la sig.ra non reperirà Parte_1 un'idonea attività lavorativa nel qual caso le spese saranno suddivise al
50% tra i due coniugi.
11-Le parti concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall' CP_1
verrà percepito dai coniugi, nella misura del 50% cadauno;
si dà atto che le parti sono concordi a che, alla vendita dell'immobile di Via dei Mille e, all'estinzione del mutuo della casa familiare, l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie al 100% (a tal fine il marito presta già il consenso).
12-La casa sita in La Spezia Via dei Mille 25 piano 4°, in paritaria comproprietà tra i coniugi, verrà posta in vendita non appena sottoscritto il presente accordo di separazione, fermo restando che entrambi i coniugi si
7 attiveranno per reperire degli acquirenti e parteciperanno alle conseguenti trattative per la vendita.
13-Nelle more della vendita di cui sopra, la moglie continuerà a corrispondere, integralmente, i ratei del mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile, utilizzando i proventi dei canoni di locazione e trattenendo, a proprio favore, l'eventuale differenza.
A tal fine, entrambi i coniugi si obbligano a stipulare contratti di locazione transitori fino all'atto di vendita, contratti che andranno stipulati da entrambi i ricorrenti.
Con il corrispettivo della vendita di tale immobile, si provvederà all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile stesso e, a seguire, su quello gravante della casa familiare di Via Nervesa della Battaglia.
L'eventuale residuo della vendita verrà diviso al 50% tra i coniugi.
14-Ogni altro rapporto economico è stato regolato tra le parti, le quali nulla hanno più da pretendere l'una dall' altra, a qualsivoglia titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito.”
Nulla per le spese
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente estensore
IA BA
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