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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/10/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 366 /2025 , promossa da:
con l'Avv. NUNZIATA GAETANO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente assumeva di essere insegnante della Scuola
Secondaria di II Grado attualmente in servizio presso “IST. SUP. A. PESENTI” di Cascina (PI), in virtù di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 per 18 ore settimanali.
Parte ricorrente rilevava che in precedenza aveva svolto servizio, in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
A.S. 2019/2020: contratto dal 19/09/2019 al 30/06/2020 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso “IST. COMP. G.B. Niccolini” di San Giuliano Terme (PI);
A.S. 2021/2022: contratto dal 11/10/2021 al 30/06/2022 per n. 1 ora di servizio settimanali, presso “IST. COMP. I. C. SC PO di San Giuliano Terme (PI); A.S. 2022/2023: contratto dal 01/09/2022 al 31/08/2023 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso IST. SUP. A. PESENTI” di Cascina (PI).
Parte ricorrente deduceva di aver diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di 500 euro annui, istituita con la L.n.107/2015 e corrisposta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato, e chiedeva di accertare il diritto alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di condannare il
[...]
a corrispondere il suddetto beneficio economico. Controparte_1
Nessuno si costituiva per parte resistente
Preliminarmente vista la regolarità della notifica viene dichiarata la contumacia di parte resistente.
La domanda è fondata per i seguenti motivi
Lo stesso convenuto ha dato atto che nella materia de qua sono intervenute le due CP_1 pronunce richiamate dal ricorrente, cui questo giudicante ritiene di doversi conformare, non essendo convincenti le considerazioni in diritto svolte dalla parte convenuta per porre la questione su un diverso piano di lettura ermeneutica diretta a rimettere in discussione la compatibilità delle norme disciplinanti la misura con le superiori fonti di rango comunitario e costituzionale.
Occorre dunque anzitutto richiamare il quadro normativo e provvedimentale di riferimento, evidenziato nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022 e nell'ordinanza del 18.5.2022 emessa dalla CGUE nella causa n. 450/2021.
Ai sensi dell'art. 282 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente, senza alcuna distinzione tra sottocategorie. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
L'art. 28 CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto.
L'art. 63 CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Il successivo art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), così recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Co Co Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, De. e della e con il Ministro De. e delle la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Il comma 124, dal canto suo, al primo periodo stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione dell'ora visto comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, è stato emanato il d.P.C.M.
23 settembre 2015 (oggetto del ricorso e le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016), rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
L'art. 2 del citato d.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli al comma 1 nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
L'art. 4 del medesimo d.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in buona sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
Il ha poi emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 – oggetto di impugnazione CP_1 unitamente al d.P.C.M. del 23 settembre 2015 – la quale al punto 2 (“Destinatari”) ribadisce che
“la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”. Con la citata sentenza il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015. CP_5
L'alta Corte ha osservato nella pronuncia che le norme della legge n. 107/2015 appena citate sembrano introdurre «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Già da queste prime, pienamente condivisibili, osservazioni del giudice amministrativo emerge come non possa essere avallata la considerazione della parte convenuta secondo cui il “ritorno” in termini di miglioramento della prestazione lavorativa possa avvenire solo nei confronti di un docente di ruolo, posto che anche il docente a tempo determinato, se maggiormente posto nelle condizioni di fare autoformazione, potrà svolgere una prestazione superiore in termini qualitativi.
Lo stesso complessivo quadro normativo sopra richiamato smentisce, infatti, l'assunto di una ratio della differenziazione.
Peraltro, il bonus viene riconosciuto anche a personale docente in part time, in prova o in comando, distacco o fuori ruolo, tutte posizioni in cui l'attività di docenza o non è piena, o non è certa per il futuro o è comunque sospesa.
Non si vede pertanto per quale ragione il docente a tempo determinato con supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (ex art. 4 commi 1 e 2 L. 3 maggio 1999 n. 124) debba ricevere un trattamento deteriore.
Per questa stessa ragione non vale a giustificare l'esclusione dal beneficio lo svolgimento di un numero di ore di lavoro inferiore all'orario di lavoro pieno.
6. Il Consiglio di Stato ha poi fornito un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124, della legge n.107/2015,
“tale da garantirne la conformità alla Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria”, senza necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
L'alta corte, prendendo le mosse dalle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, ha osservato come le norme di legge speciale di cui ai commi 121-124 non possono derogare il contratto collettivo, dal momento che “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215)”. Sicché
“nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Ne discende che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, il permanere nell'ordinamento giuridico delle norme di legge in esame non può costituire per la P.A. un ostacolo alla corretta applicazione delle norme dell'autoformazione nei confronti di tutti i docenti, ostandovi la contemporanea disciplina ricavabile dalla contrattazione collettiva di categoria che prevede l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
La circostanza che, di fatto, i Piani Nazionali della formazione abbiano previsto attività formativa obbligatoria solo al personale di ruolo nulla toglie circa l'ampia portata della previsione contrattuale, non avendo peraltro l'amministrazione fornito alcuna ragionevole motivazione per la quale il personale a tempo determinato debba essere trattato diversamente da quello a tempo indeterminato.
7. Occorre sul punto ricordare che il principio di non discriminazione è stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n.
1999/70/CE. Secondo la clausola 4 “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola antidiscriminatoria è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza Part comunitaria (si v. in particolare la sentenza del 13.9.2007 resa nella causa C-307/05, ricorrente
Ce. Al., seguita dalla sentenza del 22.12.2010 resa nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, ricorrenti
Ga. e To.).
Gli Stati membri destinatari della direttiva sono tenuti a garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che il loro lavoro non sia diversamente trattato per il solo motivo di essere stato prestato a tempo determinato. Può affermarsi che il contenuto dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato pone una “norma di diritto sociale comunitario”.
È stato osservato che la direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 è ad effetto diretto (self executing), atteso che essa ha contenuto sufficientemente preciso, tale da non consentire allo Stato membro alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione della disciplina che stabilisce. Il principio sopra richiamato è ormai pacifico ed è stato sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia del Part 18.10.2012 nei procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti Va. (C-302/11 e C-304/11) e altri. È stato ivi evidenziato, in relazione alla efficacia diretta della direttiva, che: “[…] la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva
1999/70”, termine venuto a scadenza il 31.7.2001.
Possono giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori assunti a termine e lavoratori assunti in ruolo soltanto le “ragioni oggettive” menzionate dall'accordo quadro, definite dalla Corte di
Giustizia come “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro […]. Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Sussiste d'altronde - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia nella ricordata sentenza del Part 18.10.2012 nei procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti Va. (C-302/11 e (omissis)) e altri - piena comparabilità della situazione del lavoratore assunto a tempo determinato, con quella dei colleghi assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla luce degli elementi evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria, tra cui hanno rilevanza decisiva “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Non è invero in discussione, in quanto tema nemmeno dedotto dall'amministrazione scolastica, che le attività d'insegnamento svolte dalla ricorrente assunta con supplenze annuali o sino al termine delle attività scolastiche (v. stato matricolare), abbiano comportato un'assoluta identità, sotto il profilo degli obblighi contrattuali, rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.
Come già accennato, la CGUE si è già espressa anche in relazione alla fattispecie in esame, nella causa C-450/2021 con ordinanza del 18.5.2022.
La decisione del giudice comunitario è chiara e netta nel definire l'attribuzione economica in esame come una misura che rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, talché non può esservi dubbio alcuno in merito, anche in considerazione della linearità dei passaggi motivazionali che di seguito si trascrivono, essendo lasciato al giudice nazionale il diverso problema di stabilire quale sia la natura e lo scopo della misura (fermo restando che già la legge stabilisce che non ha natura di retribuzione accessoria né costituisce reddito imponibile):
«33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Us. Ar., C-
72/18, (omissis), punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Ga. Ga. e Ig. To., C-444/09 e
C-456/09, (omissis), punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, Mo. Me., C-273/10, non pubblicata,
EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, Con Cont ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in Pe caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Sa., C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, Ce. Me., C-315/17, non pubblicata,
EU:C:2018:207, punto 47).
[…] 48 […], occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La decisione della CGUE sulla sussistenza del contrasto della normativa nazionale rispetto alla clausola 4 rende evidentemente superflua la ulteriore questione della compatibilità della normativa con la clausola 6 dell'Accordo Quadro, la quale al secondo comma dispone che “Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, poiché, a prescindere dalla finalità della misura, pacificamente rivolta alla promozione dell'autoformazione del docente, le disposizioni sono comunque destinate ad essere disapplicate per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tornando sul piano interno, occorre infine evidenziare che, con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. 3 maggio 1999 n. 124, la Suprema Corte, con la sentenza di recente pubblicata sopra citata n. 29961/2023, intervenuta a seguito di ricorso pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha dato pieno avallo all'orientamento predetto, enunciando il principio secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Ot. Be. ad usufruire del beneficio della Carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pari al controvalore di complessivi € 2.500,00.
Per l'effetto condanna l'amministrazione scolastica a mettere a disposizione della ricorrente l'importo predetto mediante accredito sulla Carta Elettronica del docente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario così provvede, accoglie il ricorso e, conseguentemente accerta e dichiara, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico: 2019/2020; 2021/2022;
2022/2023; condanna il al riconoscimento del beneficio stesso, e per l'effetto, Controparte_1
condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della Controparte_1 somma di € 1.500,00; condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in € 1.000, 00 per compenso al procuratore antistatario , oltre rimborso spese generali CPA ed IVA e CU
Pisa, 20 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Rossana Ciccone