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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato il [...] a [...] -Brasile), codice fiscale Parte_1 brasiliano n. , residente a [...], n° 90, casa 47, São Lourenço, C.F._1
Curitiba (PR), CAP 82200-180;
nata il [...] a [...] - Brasile), Parte_2 residente in [...], n° 45, Apto 1101, Bairro Água Verde, Curitiba/PR, CAP
80.240-240 in nome proprio e in qualità di rappresentante di suo figlio minorenne
[...] minorenne, residente in [...]Persona_1
Lobo, n° 45, Apto 1101, Bairro Água Verde, città di Curitiba / PR, CAP 80.240-240 (Brasile);
nato il [...] a [...] - PR, titolare del RG n° Parte_3
9.889.603-1, iscritto al CPF/ME con il n° , residente e domiciliato in Rua C.F._2
Evaldo Wendler, n° 90, casa 47, São Lourenço, Curitiba (PR) - CAP 82200-180, e-mail
, Telefone (41) Email_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. BEGGIN VALERIA e dall'avv. AZEVEDO MICHELON ANA
CAROLINE, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da figlia di e Persona_2 CP_2 [...]
cittadina italiana fin dalla nascita avvenuta in data 28/02/1934 a Canoinhas (RS- CP_3
Brasile) in quanto figlia di cittadini italiani e CP_2 Controparte_3
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che trattasi di discendenza da capostipite donna nata in [...] prerepubblicana il cui riconoscimento è azionabile solo per via giudiziaria.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
I ricorrenti hanno dedotto che figlia di e Persona_2 CP_2 [...] nata in data [...] a [...]- Brasile) è cittadina italiana “come risulta CP_3 nella comunicazione del riconoscimento della cittadinanza del Comune di Villa Bartolomea,
Verona, Italia”.
Nonostante che tale “comunicazione” non risulti in atti e non sia stata indicata in calce al ricorso fra i documenti prodotti, la circostanza che sia nata cittadina italiana si Persona_2 deduce in modo univoco dalla circostanza che ella ha potuto ottenere la trascrizione nei registri italiani della propria nascita, come risulta dall'Estratto per riassunto del registro degli atti di nascita con generalità rilasciato dal Comune di Villa Bartolome (cfr. doc. 1 pag. 1) dal quale risulta che la nascita è stata trascritta nel registro degli atti di nascita del Comune dell'anno
2009.
Ora, secondo quanto disposto dall'art. 17 DPR n. 309/2000, l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
E' pertanto del tutto evidente che, in base a tale norma, il presupposto per la trascrizione nei registri italiani dell'evento nascita verificatosi all'estero è che sia relativo ad un cittadino italiano. E' evidente che se al momento della richiesta di trascrizione la capostipite era italiana, essendo nata all'estero non poteva che essere italiana fina dal momento della nascita dovendosi escludere che, essendo nata e vissuta all'estero, abbia acquistato la cittadinanza italiana per ragioni diverse dalla discendenza dopo la nascita del figlio alla cui Parte_1 nascita avvenuta il 21.11.1958 non può pertanto che averla trasmessa .
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “La sig.ra in data 21.12.1957 contraeva matrimonio con il sig. Parte_4
a Curitiba (PR- Brasile) (DOC 01: CERTIFICATI DI Persona_3
NASCITA/MATRIMONIO DELL'AVO SIGRA. RL CE OT TRADOTTO E
LEGALIZZATO); - Dalla relazione tra il Signora. e il sig. Persona_2
è nato l'odierno ricorrente il sig Persona_3 [...] [...] ata 14.07.1984 a Curitiba - PR - Brasile Parte_1 contraeva matrimonio con la sig.ra . Divorziati il 29.11.1989. Persona_4 Parte_2
Il sig. ha contratto secondo matrimonio in data 01.09.2023 a Parte_1
Curitiba - PR - Brasile con la sig.ra (DOC 02: CERTIFICATI DI Persona_5
NASCITA/MATRIMONI DEL SIG. TRADOTTI E Parte_1
LEGALIZZATI); - Dall'unione tra Il sig e la sig.ra Parte_1 [...]
è nata l'odierna ricorrente la sig.ra Persona_6 Parte_2 il 19.06.1988 a Curitiba -PR - Brasile (DOC 03: CERTIFICATI DI NASCITA DELLA
[...]
SIGA. TRADOTTI E LEGALIZZATI); Dall'unione Parte_2 tra la sig.ra e è nato Parte_2 Controparte_4
l'odierno ricorrente il minore il Persona_7
19.06.1988 a Curitiba -PR - Brasile. (DOC 04: CERTIFICATI DI NASCITA DEL MINORE
TRADOTTI E LEGALIZZATI); - Persona_7
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è Parte_1 Persona_5 nato l'odierno ricorrente il sig. nato il [...] a [...]_3
- PR - Brasile “
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,2,3,4,5,6).
Il matrimonio tra la cittadina italiana in data 21.12.1957 con il Persona_2 cittadino brasiliano a Curitiba (PR- Brasile) non ha Persona_3 comportato interruzione nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionali nelle Sentenze n. 87//1975 e n. 30/1983 valevoli nel caso in esame trattandosi di fattispecie ancora giustiziabili secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 4466/2009.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva infatti:
“la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è trascritto l'atto di nascita di di procedere alle Persona_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Immigrazione nella causa r.g. 7980/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è trascritto l'atto di nascita di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_2 legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1 Venezia, 03/07/2025
Brambullo
Il Giudice : Dott. Mauro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato il [...] a [...] -Brasile), codice fiscale Parte_1 brasiliano n. , residente a [...], n° 90, casa 47, São Lourenço, C.F._1
Curitiba (PR), CAP 82200-180;
nata il [...] a [...] - Brasile), Parte_2 residente in [...], n° 45, Apto 1101, Bairro Água Verde, Curitiba/PR, CAP
80.240-240 in nome proprio e in qualità di rappresentante di suo figlio minorenne
[...] minorenne, residente in [...]Persona_1
Lobo, n° 45, Apto 1101, Bairro Água Verde, città di Curitiba / PR, CAP 80.240-240 (Brasile);
nato il [...] a [...] - PR, titolare del RG n° Parte_3
9.889.603-1, iscritto al CPF/ME con il n° , residente e domiciliato in Rua C.F._2
Evaldo Wendler, n° 90, casa 47, São Lourenço, Curitiba (PR) - CAP 82200-180, e-mail
, Telefone (41) Email_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. BEGGIN VALERIA e dall'avv. AZEVEDO MICHELON ANA
CAROLINE, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da figlia di e Persona_2 CP_2 [...]
cittadina italiana fin dalla nascita avvenuta in data 28/02/1934 a Canoinhas (RS- CP_3
Brasile) in quanto figlia di cittadini italiani e CP_2 Controparte_3
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che trattasi di discendenza da capostipite donna nata in [...] prerepubblicana il cui riconoscimento è azionabile solo per via giudiziaria.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
I ricorrenti hanno dedotto che figlia di e Persona_2 CP_2 [...] nata in data [...] a [...]- Brasile) è cittadina italiana “come risulta CP_3 nella comunicazione del riconoscimento della cittadinanza del Comune di Villa Bartolomea,
Verona, Italia”.
Nonostante che tale “comunicazione” non risulti in atti e non sia stata indicata in calce al ricorso fra i documenti prodotti, la circostanza che sia nata cittadina italiana si Persona_2 deduce in modo univoco dalla circostanza che ella ha potuto ottenere la trascrizione nei registri italiani della propria nascita, come risulta dall'Estratto per riassunto del registro degli atti di nascita con generalità rilasciato dal Comune di Villa Bartolome (cfr. doc. 1 pag. 1) dal quale risulta che la nascita è stata trascritta nel registro degli atti di nascita del Comune dell'anno
2009.
Ora, secondo quanto disposto dall'art. 17 DPR n. 309/2000, l'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
E' pertanto del tutto evidente che, in base a tale norma, il presupposto per la trascrizione nei registri italiani dell'evento nascita verificatosi all'estero è che sia relativo ad un cittadino italiano. E' evidente che se al momento della richiesta di trascrizione la capostipite era italiana, essendo nata all'estero non poteva che essere italiana fina dal momento della nascita dovendosi escludere che, essendo nata e vissuta all'estero, abbia acquistato la cittadinanza italiana per ragioni diverse dalla discendenza dopo la nascita del figlio alla cui Parte_1 nascita avvenuta il 21.11.1958 non può pertanto che averla trasmessa .
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “La sig.ra in data 21.12.1957 contraeva matrimonio con il sig. Parte_4
a Curitiba (PR- Brasile) (DOC 01: CERTIFICATI DI Persona_3
NASCITA/MATRIMONIO DELL'AVO SIGRA. RL CE OT TRADOTTO E
LEGALIZZATO); - Dalla relazione tra il Signora. e il sig. Persona_2
è nato l'odierno ricorrente il sig Persona_3 [...] [...] ata 14.07.1984 a Curitiba - PR - Brasile Parte_1 contraeva matrimonio con la sig.ra . Divorziati il 29.11.1989. Persona_4 Parte_2
Il sig. ha contratto secondo matrimonio in data 01.09.2023 a Parte_1
Curitiba - PR - Brasile con la sig.ra (DOC 02: CERTIFICATI DI Persona_5
NASCITA/MATRIMONI DEL SIG. TRADOTTI E Parte_1
LEGALIZZATI); - Dall'unione tra Il sig e la sig.ra Parte_1 [...]
è nata l'odierna ricorrente la sig.ra Persona_6 Parte_2 il 19.06.1988 a Curitiba -PR - Brasile (DOC 03: CERTIFICATI DI NASCITA DELLA
[...]
SIGA. TRADOTTI E LEGALIZZATI); Dall'unione Parte_2 tra la sig.ra e è nato Parte_2 Controparte_4
l'odierno ricorrente il minore il Persona_7
19.06.1988 a Curitiba -PR - Brasile. (DOC 04: CERTIFICATI DI NASCITA DEL MINORE
TRADOTTI E LEGALIZZATI); - Persona_7
Dall'unione tra il sig. e la sig.ra è Parte_1 Persona_5 nato l'odierno ricorrente il sig. nato il [...] a [...]_3
- PR - Brasile “
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,2,3,4,5,6).
Il matrimonio tra la cittadina italiana in data 21.12.1957 con il Persona_2 cittadino brasiliano a Curitiba (PR- Brasile) non ha Persona_3 comportato interruzione nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionali nelle Sentenze n. 87//1975 e n. 30/1983 valevoli nel caso in esame trattandosi di fattispecie ancora giustiziabili secondo i principi enunciati da Cass. SSUU n. 4466/2009.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912, in vigore all'epoca del matrimonio, prevedeva infatti:
“la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975
e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare.
La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è trascritto l'atto di nascita di di procedere alle Persona_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Immigrazione nella causa r.g. 7980/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è trascritto l'atto di nascita di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Persona_2 legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1 Venezia, 03/07/2025
Brambullo
Il Giudice : Dott. Mauro