CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6637/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro società - P.IVA_1
Difeso da
Geom. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 775/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0138275/2011 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava alla Società Isab srl l'Avviso di accertamento n. 138275 con il quale rettificava la rendita catastale di un una unità immobiliare - meglio distinta in atti - sita a a Melilli
(cfr. provvedimento fascicolo processuale).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
I primi Giudici hanno accolto il ricorso - con sentenza n. 775/2/19 depositata il 13/3/2019 - ritenendo che l'atto impugnato fosse carente sotto il profilo motivazionale (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello).
La Società si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento in contestazione indica – sia pure sinteticamente - i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto l'Amministrazione ad adottarlo nonché i relativi dati censuari e catastali
(Regolamento per la formazione del Catasto edilizio urbano - Dpr n. 1142 del 1949).
Tali elementi hanno consentito alla Società contribuente di raffrontarli con i dati indicati nella propria dichiarazione e di comprendere le ragioni della pretesa (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 11804 del 14/05/2010) ha chiarito in quali casi, e con quali modalità, l'Avviso di classamento di un immobile con attribuzione di maggiore rendita catastale debba essere motivato qualora venga utilizzata la c.d. procedura Doc. Fa. ritenendo che la procedura in parola “… costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa ...”.
3.- Secondo l' appena citata pronuncia, la “ …. giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle Commissioni tributari … ”.
4.- Con altra pronuncia di vertice è stato chiarito che l'Avviso di classamento catastale rappresenta “ … un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato', e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa …” (Cassazione, n. 2006/13319).
Ed infatti, esso comunica “una differente valutazione” relativamente alla proposta avanzata dalla parte mediante la dichiarazione OC (Cassazione, n. 13999/2012).
5.- Nella fattispecie concreta che qui ci occupa la nuova rendita è scaturita da “ … una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati … ” eseguita dall' Agenzia senza disattendere gli elementi di fatto forniti nella dichiarazione, anche se il risultato è differente da quella “proposta” (OC e Avviso in atti).
L'Agenzia non ha disatteso gli elementi del Doc. fa ma ha operato un “diverso apprezzamento” delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile (cfr. documentazione in atti).
Il Giudice di vertice ha ritenuto che, nell'ipotesi (come il caso di specie) in cui l'Avviso sia fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione di rendita, è sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censurarlo, foglio, particella subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita: trattandosi di fatti "inter partes" pacifici che non devono essere provati dall' Agenzia (Cassazione, n. 8344 del 2015).
6.- L'Agenzia, nel provvedimento impugnato, ha effettuato delle valutazioni “in linea” con “immobili similari” valorizzando le diverse componenti, costi e caratteristiche: le valutazioni sono state effettuate al costo di costruzione ed indicizzate al 1988/1989: ultima epoca censuaria.
La Società pur contestando le valutazioni dell' Agenzia non ha offerto concreti ed apprezzabili elementi di prova idonei a destabilizzarne il percorso argomentativo e la relativa pretesa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate.
Siracusa, 24 novembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6637/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro società - P.IVA_1
Difeso da
Geom. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 775/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0138275/2011 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava alla Società Isab srl l'Avviso di accertamento n. 138275 con il quale rettificava la rendita catastale di un una unità immobiliare - meglio distinta in atti - sita a a Melilli
(cfr. provvedimento fascicolo processuale).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva.
I primi Giudici hanno accolto il ricorso - con sentenza n. 775/2/19 depositata il 13/3/2019 - ritenendo che l'atto impugnato fosse carente sotto il profilo motivazionale (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello).
La Società si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento in contestazione indica – sia pure sinteticamente - i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto l'Amministrazione ad adottarlo nonché i relativi dati censuari e catastali
(Regolamento per la formazione del Catasto edilizio urbano - Dpr n. 1142 del 1949).
Tali elementi hanno consentito alla Società contribuente di raffrontarli con i dati indicati nella propria dichiarazione e di comprendere le ragioni della pretesa (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 11804 del 14/05/2010) ha chiarito in quali casi, e con quali modalità, l'Avviso di classamento di un immobile con attribuzione di maggiore rendita catastale debba essere motivato qualora venga utilizzata la c.d. procedura Doc. Fa. ritenendo che la procedura in parola “… costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa ...”.
3.- Secondo l' appena citata pronuncia, la “ …. giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle Commissioni tributari … ”.
4.- Con altra pronuncia di vertice è stato chiarito che l'Avviso di classamento catastale rappresenta “ … un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato', e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa …” (Cassazione, n. 2006/13319).
Ed infatti, esso comunica “una differente valutazione” relativamente alla proposta avanzata dalla parte mediante la dichiarazione OC (Cassazione, n. 13999/2012).
5.- Nella fattispecie concreta che qui ci occupa la nuova rendita è scaturita da “ … una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati … ” eseguita dall' Agenzia senza disattendere gli elementi di fatto forniti nella dichiarazione, anche se il risultato è differente da quella “proposta” (OC e Avviso in atti).
L'Agenzia non ha disatteso gli elementi del Doc. fa ma ha operato un “diverso apprezzamento” delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile (cfr. documentazione in atti).
Il Giudice di vertice ha ritenuto che, nell'ipotesi (come il caso di specie) in cui l'Avviso sia fondato sui medesimi fatti indicati dal contribuente nella proposta di attribuzione di rendita, è sufficientemente motivato con la sola precisazione di unità immobiliare, canone censurarlo, foglio, particella subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita: trattandosi di fatti "inter partes" pacifici che non devono essere provati dall' Agenzia (Cassazione, n. 8344 del 2015).
6.- L'Agenzia, nel provvedimento impugnato, ha effettuato delle valutazioni “in linea” con “immobili similari” valorizzando le diverse componenti, costi e caratteristiche: le valutazioni sono state effettuate al costo di costruzione ed indicizzate al 1988/1989: ultima epoca censuaria.
La Società pur contestando le valutazioni dell' Agenzia non ha offerto concreti ed apprezzabili elementi di prova idonei a destabilizzarne il percorso argomentativo e la relativa pretesa.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'Agenzia delle entrate.
Siracusa, 24 novembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA