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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 5322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5322 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.1963/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2022 R.G., promossa da:
p.iva numero in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, prof. con sede legale a Bologna, via della Parte_2
Cooperazione n.3, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Scuderi, giusta procura in atti attore e convenuto in via riconvenzionale contro codice fiscale con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Catania, Via Galermo n. 173, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato Aurelio Mirone, giusta CP_2 procura in atti convenuta ed attrice in via riconvenzionale
***
All'udienza del 14.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, il (di seguito Parte_1
Parte Contr
ha citato in giudizio l' (nel prosieguo per sentirla Controparte_1 condannare all'esatto adempimento del contratto stipulato in data 28 maggio 2015, nonché al 1 risarcimento del danno causato dall'inadempimento, in misura pari ad euro 1.217.886,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Contr L'attrice ha esposto che: in data 28 maggio 2015, aveva stipulato con l' un “contratto per
l'affidamento del servizio di ristorazione”, della durata di dieci anni (dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2025), avente ad oggetto la produzione e consegna di pasti da espletarsi presso i Centri di
Riabilitazione “Maria SS del Carmelo” sito in Pedara (CT), “Presidio A e V. Pecorino Paternò” sito in Catania, “ ” sito in San Giovanni La Punta (CT) e Controparte_3 [...]
, sita in Viagrande (CT); che, a partire dai primi mesi dell'anno Controparte_4
Contr 2019, aveva subito un considerevole calo degli ordini da parte dell' con conseguente contrazione del fatturato effettivo rispetto al prezzo annuo presuntivamente stabilito nella somma pari ad euro 675.805,00 + IVA (art. 15 del contratto); che nel corso del 2019 aveva fatturato la somma pari ad € 380.136,00, nell'anno 2020 il fatturato si era ridotto ad € 247.553,00 e nell'anno 2021 (fino al mese di settembre) il fatturato era stato € 181.840,00.
Ha, dunque, lamentato la violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 15 del contratto nonché
l'inosservanza dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti, essendosi l'ODA rivolta ad altri fornitori in costanza di rapporto. Ha chiesto, pertanto: a) la condanna all'esatto adempimento, consistente nell'attuazione di ordini, nel corso dei singoli anni fino alla naturale Parte scadenza, che apportino un fatturato a favore del pari all'importo di euro 675.805,00, oltre
IVA, cioè quell'importo presuntivamente stabilito dalle parti in contratto e, comunque, pari al numero di ospiti presenti all'interno della struttura;
b) il risarcimento del danno pari ad €
1.217.886,00, corrispondente alla differenza del fatturato realizzato negli anni 2019, 2020 e 2021
(fino al mese di settembre) rispetto al valore presunto di cui sopra. Contr Con comparsa di risposta depositata il 22.4.2022 si è costituita in giudizio l' contestando la fondatezza delle domande attoree, sul presupposto dell'insussistenza di alcuno obbligo contrattuale relativo al numero dei pasti da erogare all'anno; la stessa ha negato che vi sia stata una campagna di dismissione e la violazione del dovere di buona fede, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadadempimento della società attrice nell'esecuzione del servizio di ristorazione, tale da costringerla ad affidare a terzi alcuni servizi. In via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel corso del giudizio sono state rigettate le richieste di prova e le parti sono state invitate a formulare le conclusioni.
2 2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto, da un lato, l'azione di esatto adempimento e di Parte risarcimento del danno da inadempimento formulate dal e, dall'altro, la domanda Contr riconvenzionale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. proposta dall' .
Prima di analizzare le domande formulate dalle parti, preme scrutinare il contenuto del contratto stipulato in data 28 maggio 2015, così da poter individuare sia la natura giuridica dello stesso, sia l'esatta portata delle obbligazioni.
Ebbene, l'articolo 2 individua in termini chiari l'oggetto del rapporto giuridico patrimoniale Parte intercorrente tra le parti, stabilendo che “Con il presente contratto il si impegna ad erogare, su base continuativa, per il periodo di anni 10 (dieci), a far data dall'1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2025, tutte le prestazioni necessarie per la gestione del servizio di ristorazione e dei servizi accessori, eventualmente richiesti, presso i centri di cui in premessa, secondo le modalità che saranno di seguito esplicitate”. Parte In sostanza, il per il tramite della consorziata COT, ha assunto l'obbligo di fornire i pasti richiesti sulla base delle esigenze dell'ODA, avuto riguardo al numero degli ospiti presenti all'interno dei Centri di Riabilitazione “Maria SS del Carmelo” sito in Pedara (CT), “Presidio A
e V. Pecorino Paternò” sito in Catania, “ ” sito in San Giovanni Controparte_3
La Punta (CT) e , sita in Viagrande (CT). Controparte_4
L'art. 3 delinea il contenuto del servizio, consistente nell'acquisto e nello stoccaggio delle derrate alimentari e nella preparazione, cottura, confenzionamento e consegna presso i centri facenti capo all'ODA.
Si prevede, altresì, all'art. 6, comma 3, che è responsabilità del “Gestore” (ovvero del CNS) la buona e corretta conservazione delle derrate alimentari “stoccate in magazzino”.
L'art. 7 regola la qualità delle prestazioni, precisando che “Il Gestore avrà cura di preparare pasti comuni e speciali (su precisa indicazione dell'ODA) in ottemperanza alla normativa di riferimento in materia igienico sanitaria e in piena applicazione della metodologia “HACCP”
[inoltre] … Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti nelle quantità idonee a garantire un corretto equilibrio nutrzionale per la tipologia di utenza considerata”.
Le parti hanno stabilito che l'esecuzione del servizio avvenga mediante la messa a disposizione – Contr a titolo di comodato – da parte dell' di locali per il montaggio delle attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti, nonché per la collocazione di uffici amministrativi utili alla gestione del servizio (artt. 4 e 5 del conratto). 3 Per quanto concerne l'esecuzione del rapporto, l'art. 8 prevede che “La preparazione dei pasti avverrà sulla base del numero di utenti medio settimanale che verrà definito tra le parti. Entro le ore 9,30 di ogni giorno dovrà pervenire, presso la cucina del C.D.E. “Maria SS del Carmelo” la prenotazione per il numero esatto di utenti presenti.”
Infine, in punto di determinazione del corrispettivo, l'art. 15 stabilisce il prezzo dei singoli pasti per ciascun utente (colazione, pranzo e cena), individuando, altresì, un valore presunto sulla base degli utenti medi annui. In particolare, la clausola in esame prevede che “I prezzi convenuti, espressi al netto dell'IVA, comprensivi di tutti gli oneri previsti a carico del Gestore, sono i seguenti:
- Colazione: €/cad. 0,901 + IVA
- Pranzo: €/cad. 4,275 + IVA
- Cena: €/cad. 4,275 + IVA
Il valore annuo presunto del contratto è calcolato considerando una media annuale di 40.000 colazioni, 100. 000 pranzi e 53.000 cene ed è pari ad €/anno 675.805,00 + IVA.
Gli importi sopra indicati verranno fatturati con cadenza mensile posticipata, sulla base del consuntivo dei pasti erogati”.
In definitiva, per quanto di interesse, tra le principali obbligazioni gravanti sulle parti, il contratto Parte prevede: il servizio di ristorazione continuativo da parte del la messa a disposizione di Contr spazi da parte dell' per l'installazione delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività, la preparzione e la consegna dei pasti nel rispetto della normativa HACCP e delle specifiche esigenze degli utenti, nonché, l'individuazione dei prezzi del vitto per ogni utente
(colazione, pranzo e cena) con indicazione di un valore “presunto” annuo del corrispettivo pari ad euro 675.805,00 + IVA.
Il contratto stipulato inter partes va qualificato come appalto di servizi e, al pari della somministrazione (che dall'appalto di servizi mutua la disciplina, ex art. 1677 c.c.), si caratterizza per l'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e per la frazionabilità dell'adempimento in una serie di prestazioni, ciascuna delle quali riproduce in sé tutti gli elementi di una prestazione completa, materialmente autonoma e scindibile dalle altre. Da qui il richiamo contenuto nell'art. 1677 c.c. alla disciplina della somministrazione, in cui la prestazione
è delimitata periodicamente in funzione del bisogno del somministrato ed in cui l'elemento temporale è requisito essenziale del rapporto (Cass. civ., Sez. II, 17/04/2001, n. 5609; Cass. n.
5434/2002). 4 3. Delineato il contenuto del contratto e la relativa disciplina applicabile, occorre esaminare dapprima le domande di parte attrice volte ad ottenere il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di ristorazione ed il risarcimento del danno derivante dal lamentato inadempimento.
Le domande formulate dal sono infondate. Parte_1
Contr L'attrice ha dedotto due inadempimenti da parte dell' , consistenti: a) nel non avere assicurato il raggiungimento del numero di ordinazioni pari ad euro 675.805,00 oltre iva annuo;
b) nell'avere violato l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
a) Con riguardo al primo inadempimento, viene in rilievo l'art. 15 del contratto, secondo cui “Il valore annuo presunto del contratto è calcolato considerando una media annuale di 40.000 colazioni, 100. 000 pranzi e 53.000 cene ed è pari ad €/anno 675.805,00 + IVA.”. Secondo Contr l'attrice l' , in ossequio alla superiore clausola pattizia, avrebbe dovuto garantire un quantitativo minimo di ordinazioni tale per cui il fatturato annuo realtivo agli anni 2019, 2020 e
2021 avrebbe dovuto raggiungere l'importo di € 675.805,00, oltre IVA.
Rileva il decidente che l'assunto di parte attrice non sia fondato.
Ricostruendo la volontà pattuzia, per il tramite delle clasuole contrattuali, si osserva che: Parte
- l'art. 2 prevede che “Con il presente contratto il si impegna ad erogare, su base continuativa, per il periodo di anni 10 (dieci), a far data dall'1 luglio 2015 e fino al 30 giugno
2025, tutte le prestazioni necessarie per la gestione del servizio di ristorazione (…)”, lascinado intendere che l'erogazione dei pasti debba essere parametrata alle esigenze di parte convenuta;
- l'art. 8 stabilisce che “La preparazione dei pasti avverrà sulla base del numero di utenti medio settimanale che verrà definito tra le parti. Entro le ore 9,30 di ogni giorno dovrà pervenire, presso la cucina del C.D.E. “Maria SS del Carmelo” la prenotazione per il numero esatto di utenti presenti”. La clausola appena riportata specifica ulteriormente il contenuto delle obbligazioni gravanti sull'ODA, individuando in maniera puntuale un doppio parametro per l'emissione degli ordini: il primo, di portata settimanale, sulla scorta del quale la preparazione dei pasti avviene in base al numero degli “utenti medio settimanale” definito in corso di esecuzione del contratto tra le parti;
il secondo, di carattere giornaliero, in virtù del quale le Parte ordinazioni devono pervenire giornalmente al entro le ore 09:30, sulla base del numero esatto degli utenti presenti;
- l'art. 15 individua il prezzo specifico per ogni pasto (colazione, pranzo e cena) per ciascun utente, prevedendo, altresì, che “Gli importi sopra indicati verranno fatturati con cadenza 5 mensile posticipata, sulla base del consuntivo dei pasti erogati”, di tal ché l'importo delle singole fatturazioni mensili viene calcolato sul numero effettivo di pasti forniti durante il mese di riferimento e non in base ad una stima o a un importo forfettario.
Nell'ambito delle suddette clausole contrattuali si inserisce, al secondo periodo dell'art. 15, la previsione secondo cui “Il valore annuo presunto del contratto è calcolato considerando una media annuale di 40.000 colazioni, 100. 000 pranzi e 53.000 cene ed è pari ad €/anno
675.805,00 + IVA.”
Con la previsione suindicata le parti hanno voluto individuare un valore indicativo delle somministrazioni annue e, non, come per vero accennato dalla parte convenuta, un prezzo à forfait, ovvero un corrispettivo determinato a prescindere dalla reale quantità di cose di volta in volta prodotte dal fornitore (il CNS) o consumate dal committente (l'ODA).
Militano a sostegno di tale assunto le norme in materia di interpretazione dei contratti, secondo cui occorre indagare “la comune intenzione delle parti” e non bisogna limitarsi al “senso letterale delle parole” (art. 1362 c.c.), dovendosi intepretare le clausole “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 c.c.).
Ed invero, sul piano strettamente letterale il richiamo al valore presunto implica un valore orientativo e meramente indicativo, distinto dal prezzo fisso determinato à forfait, sicché va escluso che il “valore presunto” stimato sulla base degli utenti medi annuali (di cui al secondo perido dell'art. 15) abbia carattere vincolante.
Siffatta intepretazione è coerente con le altre clausole che disciplinano le modalità di erogazione e di fatturazione delle prestazioni (artt. 2, 8 e 15 del contratto).
Invero, il contratto prevede, tra gli altri, che le prestazioni vengano eseguite sulla base degli ordini effettivamente emessi e che la fatturazione sia effettuata con cadenza mensile posticipata, sulla base del consuntivo delle prestazioni (o dei pasti) effettivamente erogati. Ne consegue che il valore riportato all'art. 15 non determina un obbligo di corrispondere somme predeterminate o forfettarie, ma rappresenta un mero parametro utile alla quantificazione provvisoria e non vincolante del corrispettivo, essendo quest'ultimo determinato solo all'esito delle prestazioni effettivamente rese nel singolo periodo di riferimento.
Lo scopo della previsione sopracitata, secondo l'intenzione delle parti, è quello di individuare un parametro quantitativo, idoneo a rendere determinabile ex art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto, senza tuttavia vincolare le parti ad un corrispettivo fisso o predeterminato, il quale resta subordinato, lungo l'arco temporale di efficacia del contratto (dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 6 2025), al numero ed alla tipologia delle prestazioni concretamente eseguite e rendicontate a consuntivo.
Peraltro, valorizzando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, comma 2 c.c., emerge che dal 2015 fino ai primi mesi del
2019 le stesse abbiano dato regolare esecuzione all'accordo sulla base degli ordini impartiti dall'ODA, confermando, dunque, che l'emissione degli ordini sia avvenuta in forza del reale fabbisogno della parte convenuta e non anche in base al prezzo di euro 675.805 oltre iva, che l'attrice non ha dimostrato di avere raggiunto.
A ben vedere, per le ragioni di cui sopra, la stessa parte attrice ha riconosciuto il corretto adempimento delle prestazioni eseguite, esponendo di aver fatturato l'importo di € 380.136,00 per l'anno 2019, di € 247.553,00 per l'anno 2020 e di € 181.840,00 per l'anno 2021. I suddetti importi, infatti, seppur inferiori al valore presunto di €/anno 675.805,00 + IVA, dimostrano che le singole forniture di vitto mensili siano state regolarmente adempiute dall'ODA e siano state parametrate al reale fabbisogno della stessa.
Peraltro, l'attrice non ha contestato che a partire dal mese di gennaio 2019 la
[...]
, sita in Viagrande (CT), abbia cessato la propria attività, così Controparte_4 determinandosi una riduzione di 4.300 pasti mensili;
non è parimenti controverso che, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, l'accesso ai centri di riabilitazione “Presidio A. e V.
Pecorino Paternò” sito in Catania (CT) e “ ” sito in S. Giovanni Controparte_3
La Punta (CT) sia stato inibito agli utenti in regime di semiconvitto, per un totale di 8.000 pasti in meno nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020.
In definitiva, il tenore generale delle clausole contrattuali (artt. 2, 8 e 15) porta ad affermare che le parti abbiano voluto determinare l'ammontare della fornitura del vitto facendo riferimento alle esigenze concrete dell'ODA - determinato in base al valore medio settimanale e attualizzato giornalmente - emancipandolo dal fabbisogno ex ante prevedibile e, a maggior ragione, dal valore presuntivamente stabilito dalle parti, avente natura meramente indicativa e non di corrispettivo fisso.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi che le parti si siano contrattualmente obbligate all'erogazione di un numero di pasti tali da raggiungere il corrispettivo annuo di euro
6756.805 oltre iva, sicché non sussiste il lamentato inadempimento della convenuta. Contr b) Fermo restando quanto sopra evidenziato, va esclusa anche la violazione, da parte dell' , del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.). 7 Introverso tra le parti che l'ODA si sia rivolta, in costanza di rapporto, anche a terzi fornitori per la preparazione dei pasti, appare opportuno evidenziare come il contratto non prevedesse alcuna clausola di esclusiva che sarebbe stata violata da parte della committente.
Ciò detto, ad avviso del decidente l'affidamento a terzi del servizio di ristorazione da parte del Parte non integra la violazione del dovere di buona fede contrattuale.
Ed invero, è documentalmente provato che negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la COT (società Parte consorziata del non abbia dato corretta esecuzione agli obblighi contrattuali previsti, fornendo pasti contrari agli standard stabiliti dalle parti ed utilizzando materiali (come ad es. i contenitori per la conservazione e distribuzione del cibo) non conformi ai requisiti di sicurezza.
A mero titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti verbali: verbale di non conformità del 24 giugno 2019 per cibi privi di etichetta;
verbale di non conformità del 28 luglio 2019 per verdure non passate fornite agli ospiti disfagici;
20 novembre 2019 per “latte inacidito”; verbale di non conformità del 25 luglio 2019 per peperoni carbonizzati;
verbale di non conformità del 24 luglio
2019 per la presenza di un insetto (“ragnetto”) nel pasto;
verbale di non conformità del 01 agosto
2019 per la presenza di un filamento metallico nel pasto;
verbale di non conformità del 30 agosto
2019 per la presenza di “filini di acciaio” nel pasto;
rapporto di non conformità n. 29 del 15 luglio 2019 in cui si legge che “la consegna prevista per il 10/07/2019 è stata effettuata in data
15/07/2019 alle H 13:30. Ciò ha determinato la mancata somministrazione del pasto a circa 15 utenti disfagici, ai quali nessun altro pasto sostitutivo può essere somministrato”; verbale di contestazione del 31 gennaio 2021 per la presenza di un osso di circa 7 cm;
verbale di non conformità del 23 gennaio 2020 per verbale di non conformità del 06 maggio Parte_4
2021 per la sporcizia dei contenitori termici;
verbale di non conformità del 25 agosto 2021 per la presenza di muffa nel parmigiano;
verbale di non conformità del 26 aprile 2021 perché
l'operatore ha consegnato i pasti senza mascherina, lasciando scoperti naso e bocca;
verbale di non conformità del 16 febbraio 2021 per la presenza di pezzetti di ossa di pollo;
verbale di non conformità del 03 giugno 2021 per la presenza di fili elettrici scoperti nel contenitore dell'insalata etc. (doc. 11, 12 e 13 di parte convenuta).
Le plurime contestazioni della committente consistenti nella somministrazione di pasti di scarsa qualità, nel non avere seguito le diete dei pazienti, nell'avere riscontrato la presenza di batteri, etc., trovano conferma nei verbali di non conformità depositati in atti nonché nei documenti di riscontro con cui l'attrice ha ammesso e riconosciuto gli errori. Si vedano, al riguardo, le diverse Parte lettere in cui, prendendo consapevolezza dell'accaduto e scusandosi, il ha rassicurato la 8 committente sulla corretta esecuzione futura delle prestazioni;
rassicurazione rimasta, tuttavia, Contr inattuata alla luce del fatto che i verbali di non conformità sono stati emessi dall' fino a tutto il 2022 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte convenuta).
Per quanto sopra, l'affidamento a terzi del servizio di ristorazione, lungi dall'integrare l'inadempimento dell'obbligo di buona fede, rappresenta corretta reazione alla condotta Parte gravemente inadempiente del in violazione degli artt. 6 e 7 del contratto, trovando in definitiva giustificazione nell'art. 1460 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, vanno rigettate sia la domanda di esatto adempimento sia la consequenziale domanda di rasarcimento del danno, stante l'assenza del lamentato Parte inadempimento da parte del
4. Passando alla domanda riconvenzionale, si osserva come la stessa sia fondata. Parte Come è stato sopra evidenziato, la si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di somministrare i pasti nel rispetto della normativa sanitaria e HACCP, causando gravi disagi agli ospiti delle strutture, soprattutto per i soggetti affetti da disfagia, con conseguente impossibilità di consumazione dei pasti da parte degli stessi.
L'inadempimento in questione assume i connotati della gravità incidendo su un presupposto indefettibile trale da pregiudicare la fiducia della committente nella corretta esecuzione della futura prestazione.
Trova, dunque, applicazione la fattispecie prevista dall'art. 1564 c.c. (per effetto del richiamo operato dall'art. 1677 c.c.), secondo cui il contratto è suscettibile di risoluzione quando l'importanza della inesecuzione (o della inesatta esecuzione) del frammento di fornitura sia tale da pregiudicare il credito riposto da uno dei contraenti sull'affidabilità della controparte riguardo alla puntuale attuazione pro futuro degli impegni assunti.
È intuitivo, nel caso di specie, che la documentata reiterazione degli inadempimenti e delle inesatte esecuzioni rafforzino la compromissione del succitato elemento fiduciario, tenuto conto del nesso direttamente proporzionale che intercorre fra la gravità delle violazioni già compiute e la probabilità della loro rinnovazione.
È evidente che gli inadempimenti sopra rilevati hanno fatto sì che sorgesse nella convenuta l'idea di una latente disorganizzazione del formitore tale da compromettere le sorti future del contratto. Contr Per quanto sopra, nella comparazione dei reciproci comportamenti, l' si è vista costretta ad affidare a terzi l'esecuzione del contratto in conseguenza del venir meno del rapporto di fiducia Parte causato dalla gravità delle condotte inadempienti del 9 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'ODA va accolta.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
1.000.000,00 a 2.000.000,00), in euro 23.946, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 5.989) ed introduttiva (euro 3.951) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 8.797) e decisionale (euro 5.209), stante la natura documentale della causa e la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1963/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le domande proposte dal Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dall' e, per Controparte_1
l'effetto, pronuncia la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti il
28.5.2015;
CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che liquida in euro 23.946, oltre spese generali, iva e c.p.am Controparte_1
Così deciso in Catania, il 4 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta dal dott. Manuel Barca, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2022 R.G., promossa da:
p.iva numero in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, prof. con sede legale a Bologna, via della Parte_2
Cooperazione n.3, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Scuderi, giusta procura in atti attore e convenuto in via riconvenzionale contro codice fiscale con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Catania, Via Galermo n. 173, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato Aurelio Mirone, giusta CP_2 procura in atti convenuta ed attrice in via riconvenzionale
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All'udienza del 14.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022, il (di seguito Parte_1
Parte Contr
ha citato in giudizio l' (nel prosieguo per sentirla Controparte_1 condannare all'esatto adempimento del contratto stipulato in data 28 maggio 2015, nonché al 1 risarcimento del danno causato dall'inadempimento, in misura pari ad euro 1.217.886,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Contr L'attrice ha esposto che: in data 28 maggio 2015, aveva stipulato con l' un “contratto per
l'affidamento del servizio di ristorazione”, della durata di dieci anni (dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2025), avente ad oggetto la produzione e consegna di pasti da espletarsi presso i Centri di
Riabilitazione “Maria SS del Carmelo” sito in Pedara (CT), “Presidio A e V. Pecorino Paternò” sito in Catania, “ ” sito in San Giovanni La Punta (CT) e Controparte_3 [...]
, sita in Viagrande (CT); che, a partire dai primi mesi dell'anno Controparte_4
Contr 2019, aveva subito un considerevole calo degli ordini da parte dell' con conseguente contrazione del fatturato effettivo rispetto al prezzo annuo presuntivamente stabilito nella somma pari ad euro 675.805,00 + IVA (art. 15 del contratto); che nel corso del 2019 aveva fatturato la somma pari ad € 380.136,00, nell'anno 2020 il fatturato si era ridotto ad € 247.553,00 e nell'anno 2021 (fino al mese di settembre) il fatturato era stato € 181.840,00.
Ha, dunque, lamentato la violazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 15 del contratto nonché
l'inosservanza dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti, essendosi l'ODA rivolta ad altri fornitori in costanza di rapporto. Ha chiesto, pertanto: a) la condanna all'esatto adempimento, consistente nell'attuazione di ordini, nel corso dei singoli anni fino alla naturale Parte scadenza, che apportino un fatturato a favore del pari all'importo di euro 675.805,00, oltre
IVA, cioè quell'importo presuntivamente stabilito dalle parti in contratto e, comunque, pari al numero di ospiti presenti all'interno della struttura;
b) il risarcimento del danno pari ad €
1.217.886,00, corrispondente alla differenza del fatturato realizzato negli anni 2019, 2020 e 2021
(fino al mese di settembre) rispetto al valore presunto di cui sopra. Contr Con comparsa di risposta depositata il 22.4.2022 si è costituita in giudizio l' contestando la fondatezza delle domande attoree, sul presupposto dell'insussistenza di alcuno obbligo contrattuale relativo al numero dei pasti da erogare all'anno; la stessa ha negato che vi sia stata una campagna di dismissione e la violazione del dovere di buona fede, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadadempimento della società attrice nell'esecuzione del servizio di ristorazione, tale da costringerla ad affidare a terzi alcuni servizi. In via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel corso del giudizio sono state rigettate le richieste di prova e le parti sono state invitate a formulare le conclusioni.
2 2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto, da un lato, l'azione di esatto adempimento e di Parte risarcimento del danno da inadempimento formulate dal e, dall'altro, la domanda Contr riconvenzionale di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. proposta dall' .
Prima di analizzare le domande formulate dalle parti, preme scrutinare il contenuto del contratto stipulato in data 28 maggio 2015, così da poter individuare sia la natura giuridica dello stesso, sia l'esatta portata delle obbligazioni.
Ebbene, l'articolo 2 individua in termini chiari l'oggetto del rapporto giuridico patrimoniale Parte intercorrente tra le parti, stabilendo che “Con il presente contratto il si impegna ad erogare, su base continuativa, per il periodo di anni 10 (dieci), a far data dall'1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2025, tutte le prestazioni necessarie per la gestione del servizio di ristorazione e dei servizi accessori, eventualmente richiesti, presso i centri di cui in premessa, secondo le modalità che saranno di seguito esplicitate”. Parte In sostanza, il per il tramite della consorziata COT, ha assunto l'obbligo di fornire i pasti richiesti sulla base delle esigenze dell'ODA, avuto riguardo al numero degli ospiti presenti all'interno dei Centri di Riabilitazione “Maria SS del Carmelo” sito in Pedara (CT), “Presidio A
e V. Pecorino Paternò” sito in Catania, “ ” sito in San Giovanni Controparte_3
La Punta (CT) e , sita in Viagrande (CT). Controparte_4
L'art. 3 delinea il contenuto del servizio, consistente nell'acquisto e nello stoccaggio delle derrate alimentari e nella preparazione, cottura, confenzionamento e consegna presso i centri facenti capo all'ODA.
Si prevede, altresì, all'art. 6, comma 3, che è responsabilità del “Gestore” (ovvero del CNS) la buona e corretta conservazione delle derrate alimentari “stoccate in magazzino”.
L'art. 7 regola la qualità delle prestazioni, precisando che “Il Gestore avrà cura di preparare pasti comuni e speciali (su precisa indicazione dell'ODA) in ottemperanza alla normativa di riferimento in materia igienico sanitaria e in piena applicazione della metodologia “HACCP”
[inoltre] … Ogni porzione dovrà garantire la composizione bromatologica dei singoli piatti nelle quantità idonee a garantire un corretto equilibrio nutrzionale per la tipologia di utenza considerata”.
Le parti hanno stabilito che l'esecuzione del servizio avvenga mediante la messa a disposizione – Contr a titolo di comodato – da parte dell' di locali per il montaggio delle attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti, nonché per la collocazione di uffici amministrativi utili alla gestione del servizio (artt. 4 e 5 del conratto). 3 Per quanto concerne l'esecuzione del rapporto, l'art. 8 prevede che “La preparazione dei pasti avverrà sulla base del numero di utenti medio settimanale che verrà definito tra le parti. Entro le ore 9,30 di ogni giorno dovrà pervenire, presso la cucina del C.D.E. “Maria SS del Carmelo” la prenotazione per il numero esatto di utenti presenti.”
Infine, in punto di determinazione del corrispettivo, l'art. 15 stabilisce il prezzo dei singoli pasti per ciascun utente (colazione, pranzo e cena), individuando, altresì, un valore presunto sulla base degli utenti medi annui. In particolare, la clausola in esame prevede che “I prezzi convenuti, espressi al netto dell'IVA, comprensivi di tutti gli oneri previsti a carico del Gestore, sono i seguenti:
- Colazione: €/cad. 0,901 + IVA
- Pranzo: €/cad. 4,275 + IVA
- Cena: €/cad. 4,275 + IVA
Il valore annuo presunto del contratto è calcolato considerando una media annuale di 40.000 colazioni, 100. 000 pranzi e 53.000 cene ed è pari ad €/anno 675.805,00 + IVA.
Gli importi sopra indicati verranno fatturati con cadenza mensile posticipata, sulla base del consuntivo dei pasti erogati”.
In definitiva, per quanto di interesse, tra le principali obbligazioni gravanti sulle parti, il contratto Parte prevede: il servizio di ristorazione continuativo da parte del la messa a disposizione di Contr spazi da parte dell' per l'installazione delle attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività, la preparzione e la consegna dei pasti nel rispetto della normativa HACCP e delle specifiche esigenze degli utenti, nonché, l'individuazione dei prezzi del vitto per ogni utente
(colazione, pranzo e cena) con indicazione di un valore “presunto” annuo del corrispettivo pari ad euro 675.805,00 + IVA.
Il contratto stipulato inter partes va qualificato come appalto di servizi e, al pari della somministrazione (che dall'appalto di servizi mutua la disciplina, ex art. 1677 c.c.), si caratterizza per l'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e per la frazionabilità dell'adempimento in una serie di prestazioni, ciascuna delle quali riproduce in sé tutti gli elementi di una prestazione completa, materialmente autonoma e scindibile dalle altre. Da qui il richiamo contenuto nell'art. 1677 c.c. alla disciplina della somministrazione, in cui la prestazione
è delimitata periodicamente in funzione del bisogno del somministrato ed in cui l'elemento temporale è requisito essenziale del rapporto (Cass. civ., Sez. II, 17/04/2001, n. 5609; Cass. n.
5434/2002). 4 3. Delineato il contenuto del contratto e la relativa disciplina applicabile, occorre esaminare dapprima le domande di parte attrice volte ad ottenere il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di ristorazione ed il risarcimento del danno derivante dal lamentato inadempimento.
Le domande formulate dal sono infondate. Parte_1
Contr L'attrice ha dedotto due inadempimenti da parte dell' , consistenti: a) nel non avere assicurato il raggiungimento del numero di ordinazioni pari ad euro 675.805,00 oltre iva annuo;
b) nell'avere violato l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
a) Con riguardo al primo inadempimento, viene in rilievo l'art. 15 del contratto, secondo cui “Il valore annuo presunto del contratto è calcolato considerando una media annuale di 40.000 colazioni, 100. 000 pranzi e 53.000 cene ed è pari ad €/anno 675.805,00 + IVA.”. Secondo Contr l'attrice l' , in ossequio alla superiore clausola pattizia, avrebbe dovuto garantire un quantitativo minimo di ordinazioni tale per cui il fatturato annuo realtivo agli anni 2019, 2020 e
2021 avrebbe dovuto raggiungere l'importo di € 675.805,00, oltre IVA.
Rileva il decidente che l'assunto di parte attrice non sia fondato.
Ricostruendo la volontà pattuzia, per il tramite delle clasuole contrattuali, si osserva che: Parte
- l'art. 2 prevede che “Con il presente contratto il si impegna ad erogare, su base continuativa, per il periodo di anni 10 (dieci), a far data dall'1 luglio 2015 e fino al 30 giugno
2025, tutte le prestazioni necessarie per la gestione del servizio di ristorazione (…)”, lascinado intendere che l'erogazione dei pasti debba essere parametrata alle esigenze di parte convenuta;
- l'art. 8 stabilisce che “La preparazione dei pasti avverrà sulla base del numero di utenti medio settimanale che verrà definito tra le parti. Entro le ore 9,30 di ogni giorno dovrà pervenire, presso la cucina del C.D.E. “Maria SS del Carmelo” la prenotazione per il numero esatto di utenti presenti”. La clausola appena riportata specifica ulteriormente il contenuto delle obbligazioni gravanti sull'ODA, individuando in maniera puntuale un doppio parametro per l'emissione degli ordini: il primo, di portata settimanale, sulla scorta del quale la preparazione dei pasti avviene in base al numero degli “utenti medio settimanale” definito in corso di esecuzione del contratto tra le parti;
il secondo, di carattere giornaliero, in virtù del quale le Parte ordinazioni devono pervenire giornalmente al entro le ore 09:30, sulla base del numero esatto degli utenti presenti;
- l'art. 15 individua il prezzo specifico per ogni pasto (colazione, pranzo e cena) per ciascun utente, prevedendo, altresì, che “Gli importi sopra indicati verranno fatturati con cadenza 5 mensile posticipata, sulla base del consuntivo dei pasti erogati”, di tal ché l'importo delle singole fatturazioni mensili viene calcolato sul numero effettivo di pasti forniti durante il mese di riferimento e non in base ad una stima o a un importo forfettario.
Nell'ambito delle suddette clausole contrattuali si inserisce, al secondo periodo dell'art. 15, la previsione secondo cui “Il valore annuo presunto del contratto è calcolato considerando una media annuale di 40.000 colazioni, 100. 000 pranzi e 53.000 cene ed è pari ad €/anno
675.805,00 + IVA.”
Con la previsione suindicata le parti hanno voluto individuare un valore indicativo delle somministrazioni annue e, non, come per vero accennato dalla parte convenuta, un prezzo à forfait, ovvero un corrispettivo determinato a prescindere dalla reale quantità di cose di volta in volta prodotte dal fornitore (il CNS) o consumate dal committente (l'ODA).
Militano a sostegno di tale assunto le norme in materia di interpretazione dei contratti, secondo cui occorre indagare “la comune intenzione delle parti” e non bisogna limitarsi al “senso letterale delle parole” (art. 1362 c.c.), dovendosi intepretare le clausole “le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 c.c.).
Ed invero, sul piano strettamente letterale il richiamo al valore presunto implica un valore orientativo e meramente indicativo, distinto dal prezzo fisso determinato à forfait, sicché va escluso che il “valore presunto” stimato sulla base degli utenti medi annuali (di cui al secondo perido dell'art. 15) abbia carattere vincolante.
Siffatta intepretazione è coerente con le altre clausole che disciplinano le modalità di erogazione e di fatturazione delle prestazioni (artt. 2, 8 e 15 del contratto).
Invero, il contratto prevede, tra gli altri, che le prestazioni vengano eseguite sulla base degli ordini effettivamente emessi e che la fatturazione sia effettuata con cadenza mensile posticipata, sulla base del consuntivo delle prestazioni (o dei pasti) effettivamente erogati. Ne consegue che il valore riportato all'art. 15 non determina un obbligo di corrispondere somme predeterminate o forfettarie, ma rappresenta un mero parametro utile alla quantificazione provvisoria e non vincolante del corrispettivo, essendo quest'ultimo determinato solo all'esito delle prestazioni effettivamente rese nel singolo periodo di riferimento.
Lo scopo della previsione sopracitata, secondo l'intenzione delle parti, è quello di individuare un parametro quantitativo, idoneo a rendere determinabile ex art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto, senza tuttavia vincolare le parti ad un corrispettivo fisso o predeterminato, il quale resta subordinato, lungo l'arco temporale di efficacia del contratto (dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 6 2025), al numero ed alla tipologia delle prestazioni concretamente eseguite e rendicontate a consuntivo.
Peraltro, valorizzando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, comma 2 c.c., emerge che dal 2015 fino ai primi mesi del
2019 le stesse abbiano dato regolare esecuzione all'accordo sulla base degli ordini impartiti dall'ODA, confermando, dunque, che l'emissione degli ordini sia avvenuta in forza del reale fabbisogno della parte convenuta e non anche in base al prezzo di euro 675.805 oltre iva, che l'attrice non ha dimostrato di avere raggiunto.
A ben vedere, per le ragioni di cui sopra, la stessa parte attrice ha riconosciuto il corretto adempimento delle prestazioni eseguite, esponendo di aver fatturato l'importo di € 380.136,00 per l'anno 2019, di € 247.553,00 per l'anno 2020 e di € 181.840,00 per l'anno 2021. I suddetti importi, infatti, seppur inferiori al valore presunto di €/anno 675.805,00 + IVA, dimostrano che le singole forniture di vitto mensili siano state regolarmente adempiute dall'ODA e siano state parametrate al reale fabbisogno della stessa.
Peraltro, l'attrice non ha contestato che a partire dal mese di gennaio 2019 la
[...]
, sita in Viagrande (CT), abbia cessato la propria attività, così Controparte_4 determinandosi una riduzione di 4.300 pasti mensili;
non è parimenti controverso che, a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, l'accesso ai centri di riabilitazione “Presidio A. e V.
Pecorino Paternò” sito in Catania (CT) e “ ” sito in S. Giovanni Controparte_3
La Punta (CT) sia stato inibito agli utenti in regime di semiconvitto, per un totale di 8.000 pasti in meno nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020.
In definitiva, il tenore generale delle clausole contrattuali (artt. 2, 8 e 15) porta ad affermare che le parti abbiano voluto determinare l'ammontare della fornitura del vitto facendo riferimento alle esigenze concrete dell'ODA - determinato in base al valore medio settimanale e attualizzato giornalmente - emancipandolo dal fabbisogno ex ante prevedibile e, a maggior ragione, dal valore presuntivamente stabilito dalle parti, avente natura meramente indicativa e non di corrispettivo fisso.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi che le parti si siano contrattualmente obbligate all'erogazione di un numero di pasti tali da raggiungere il corrispettivo annuo di euro
6756.805 oltre iva, sicché non sussiste il lamentato inadempimento della convenuta. Contr b) Fermo restando quanto sopra evidenziato, va esclusa anche la violazione, da parte dell' , del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (ex art. 1375 c.c.). 7 Introverso tra le parti che l'ODA si sia rivolta, in costanza di rapporto, anche a terzi fornitori per la preparazione dei pasti, appare opportuno evidenziare come il contratto non prevedesse alcuna clausola di esclusiva che sarebbe stata violata da parte della committente.
Ciò detto, ad avviso del decidente l'affidamento a terzi del servizio di ristorazione da parte del Parte non integra la violazione del dovere di buona fede contrattuale.
Ed invero, è documentalmente provato che negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la COT (società Parte consorziata del non abbia dato corretta esecuzione agli obblighi contrattuali previsti, fornendo pasti contrari agli standard stabiliti dalle parti ed utilizzando materiali (come ad es. i contenitori per la conservazione e distribuzione del cibo) non conformi ai requisiti di sicurezza.
A mero titolo esemplificativo, si segnalano i seguenti verbali: verbale di non conformità del 24 giugno 2019 per cibi privi di etichetta;
verbale di non conformità del 28 luglio 2019 per verdure non passate fornite agli ospiti disfagici;
20 novembre 2019 per “latte inacidito”; verbale di non conformità del 25 luglio 2019 per peperoni carbonizzati;
verbale di non conformità del 24 luglio
2019 per la presenza di un insetto (“ragnetto”) nel pasto;
verbale di non conformità del 01 agosto
2019 per la presenza di un filamento metallico nel pasto;
verbale di non conformità del 30 agosto
2019 per la presenza di “filini di acciaio” nel pasto;
rapporto di non conformità n. 29 del 15 luglio 2019 in cui si legge che “la consegna prevista per il 10/07/2019 è stata effettuata in data
15/07/2019 alle H 13:30. Ciò ha determinato la mancata somministrazione del pasto a circa 15 utenti disfagici, ai quali nessun altro pasto sostitutivo può essere somministrato”; verbale di contestazione del 31 gennaio 2021 per la presenza di un osso di circa 7 cm;
verbale di non conformità del 23 gennaio 2020 per verbale di non conformità del 06 maggio Parte_4
2021 per la sporcizia dei contenitori termici;
verbale di non conformità del 25 agosto 2021 per la presenza di muffa nel parmigiano;
verbale di non conformità del 26 aprile 2021 perché
l'operatore ha consegnato i pasti senza mascherina, lasciando scoperti naso e bocca;
verbale di non conformità del 16 febbraio 2021 per la presenza di pezzetti di ossa di pollo;
verbale di non conformità del 03 giugno 2021 per la presenza di fili elettrici scoperti nel contenitore dell'insalata etc. (doc. 11, 12 e 13 di parte convenuta).
Le plurime contestazioni della committente consistenti nella somministrazione di pasti di scarsa qualità, nel non avere seguito le diete dei pazienti, nell'avere riscontrato la presenza di batteri, etc., trovano conferma nei verbali di non conformità depositati in atti nonché nei documenti di riscontro con cui l'attrice ha ammesso e riconosciuto gli errori. Si vedano, al riguardo, le diverse Parte lettere in cui, prendendo consapevolezza dell'accaduto e scusandosi, il ha rassicurato la 8 committente sulla corretta esecuzione futura delle prestazioni;
rassicurazione rimasta, tuttavia, Contr inattuata alla luce del fatto che i verbali di non conformità sono stati emessi dall' fino a tutto il 2022 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte convenuta).
Per quanto sopra, l'affidamento a terzi del servizio di ristorazione, lungi dall'integrare l'inadempimento dell'obbligo di buona fede, rappresenta corretta reazione alla condotta Parte gravemente inadempiente del in violazione degli artt. 6 e 7 del contratto, trovando in definitiva giustificazione nell'art. 1460 c.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, vanno rigettate sia la domanda di esatto adempimento sia la consequenziale domanda di rasarcimento del danno, stante l'assenza del lamentato Parte inadempimento da parte del
4. Passando alla domanda riconvenzionale, si osserva come la stessa sia fondata. Parte Come è stato sopra evidenziato, la si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di somministrare i pasti nel rispetto della normativa sanitaria e HACCP, causando gravi disagi agli ospiti delle strutture, soprattutto per i soggetti affetti da disfagia, con conseguente impossibilità di consumazione dei pasti da parte degli stessi.
L'inadempimento in questione assume i connotati della gravità incidendo su un presupposto indefettibile trale da pregiudicare la fiducia della committente nella corretta esecuzione della futura prestazione.
Trova, dunque, applicazione la fattispecie prevista dall'art. 1564 c.c. (per effetto del richiamo operato dall'art. 1677 c.c.), secondo cui il contratto è suscettibile di risoluzione quando l'importanza della inesecuzione (o della inesatta esecuzione) del frammento di fornitura sia tale da pregiudicare il credito riposto da uno dei contraenti sull'affidabilità della controparte riguardo alla puntuale attuazione pro futuro degli impegni assunti.
È intuitivo, nel caso di specie, che la documentata reiterazione degli inadempimenti e delle inesatte esecuzioni rafforzino la compromissione del succitato elemento fiduciario, tenuto conto del nesso direttamente proporzionale che intercorre fra la gravità delle violazioni già compiute e la probabilità della loro rinnovazione.
È evidente che gli inadempimenti sopra rilevati hanno fatto sì che sorgesse nella convenuta l'idea di una latente disorganizzazione del formitore tale da compromettere le sorti future del contratto. Contr Per quanto sopra, nella comparazione dei reciproci comportamenti, l' si è vista costretta ad affidare a terzi l'esecuzione del contratto in conseguenza del venir meno del rapporto di fiducia Parte causato dalla gravità delle condotte inadempienti del 9 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'ODA va accolta.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
1.000.000,00 a 2.000.000,00), in euro 23.946, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 5.989) ed introduttiva (euro 3.951) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 8.797) e decisionale (euro 5.209), stante la natura documentale della causa e la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1963/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA le domande proposte dal Parte_1
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale proposta dall' e, per Controparte_1
l'effetto, pronuncia la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti il
28.5.2015;
CONDANNA il al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dell' , che liquida in euro 23.946, oltre spese generali, iva e c.p.am Controparte_1
Così deciso in Catania, il 4 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
La presente sentenza è stata redatta dal dott. Manuel Barca, magistrato ordinario in tirocinio.
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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