Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Taranto n. 1878 del 5.10.2022 Oggetto: indennizzo ex art. 2, co. 363, l.n. 244/2007 (danneggiati da sindrome da talidomide)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Segalerba e Sabrina Parte_1
Carniglia
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 30.07.2019 esponeva di: essere nata a [...] parto Parte_1
gemellare distocico in data 16.09.1963; aver presentato, in data 28.11.2016, domanda al
[...]
(di seguito ) per ottenere l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, CP_1 CP_1
l.n. 244/2007, che aveva esteso l'indennizzo previsto dall'art. 1 l.n. 229/2005 per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia;
aver ricevuto provvedimento del MINISTERO datato 6.05.2019 con cui, pur dandosi atto che la C.M.O aveva ascritto la patologia da cui l'istante era affetta alla 5° categoria della
Tabella A allegata al d.p.r. n. 834/1981, era stato ritenuto insussistente il nesso causale tra
1
di CTU, accertarsi il nesso di causalità tra la somministrazione di talidomide e le conseguenti complicazioni patologiche da cui era affetta, e dichiararsi il suo diritto di percepire l'indennizzo di cui alla l.n. 244/2007 e n. 229/2005, con condanna del al pagamento di quanto dovuto CP_1
a tale titolo, oltre accessori come per legge.
Si costituiva in giudizio il che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva CP_1
il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite. Sotto un primo profilo, il Tribunale riteneva che non sussistesse prova certa in merito all'assunzione del farmaco da parte della madre della ricorrente (oggi deceduta), in quanto all'epoca della gestazione (1963) il farmaco era stato ritirato dal commercio sul territorio nazionale da circa cinque mesi;
in proposito giudicava che non fosse sufficiente, ai fini probatori, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 10.08.2018, a firma del padre della ricorrente, in cui questi dichiarava l'assunzione, da parte della gestante, di un farmaco a base di talidomide durante i primi mesi di gravidanza. Sotto altro profilo, anche a voler prescindere dall'assenza di siffatta prova, evidenziava che il consulente medico-legale, incaricato in corso di causa, aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la possibile assunzione del farmaco in questione e la patologia dell'istante, evidenziando che la malformazione congenita del cingolo scapolo-omerale rilevata, avendo un interessamento esclusivamente monolaterale e riferito alla sola porzione distale dell'arto superiore, con mancato coinvolgimento del cingolo, portava a ritenere solo “possibile” e non anche “probabile” l'esistenza del nesso causale, anche in considerazione dei criteri di cui al D.M. n. 166 del 17.10.2017. Riteneva, altresì, che non potesse condividersi la prospettazione attorea, secondo cui per il riconoscimento dell'indennizzo sarebbe stato sufficiente accertare, per i nati tra il 1959 e il 1965, la sola esistenza della sindrome da talidomide nelle forme della focomelia, senza alcuna necessità di indagine sul nesso causale. Tale prospettazione, infatti, appariva confliggente non solo con quanto previsto dal D.M. n.
166/2017, ma anche con quanto previsto dal D.M. n.163/2009 (ritenuto applicabile dalla ricorrente ratione temporis), non potendo parlarsi, in ogni caso, di una presunzione di nesso di causalità, specie in mancanza di prova certa circa la stessa assunzione del farmaco e di adeguate deduzioni e prove in merito alla insussistenza di cause genetiche che potessero avere determinato la malformazione per cui è causa, incombendo in capo alla ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, e cioè l'assunzione del farmaco in gravidanza, l'esistenza della malformazione e il nesso di causalità tra la prima e la seconda.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello , ritenendola errata perché: Parte_1
1) era stato affermato che la talidomide non fosse in commercio nel periodo per cui è causa, nonostante che tale farmaco avesse continuato a circolare in Italia anche dopo il 1962, come era dimostrato dell'esistenza di casi di malattia contratta dai nati dopo tale anno e dal fatto che la stessa legge istitutiva del beneficio stabiliva che i soggetti potenzialmente esposti alla talidomide erano i nati tra il 1959 e il 1965 (platea poi ampliata sino ai nati nel 1966 con legge del 2016);
2) non era stata ammessa la prova testimoniale con il teste , padre della ricorrente, Testimone_1
sulla posizione oggetto della dichiarazione sostitutiva allegata in atti;
3) non era stato tenuto conto dei principi affermati dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
55/2019, che aveva consacrato il principio della presunzione di assunzione della talidomide per i nati tra gli anni 1958 e 1966, onerando gli stessi solo di fornire la prova del nesso causale al fine di ottenere l'indennizzo, senza necessità di ulteriore prova;
4) il caso sottoposto a giudizio era stato valutato, in adesione alle conclusioni peritali, secondo i criteri fissati dal D.M. n. 166/2017, che, tuttavia, non poteva trovare applicazione in quanto la domanda amministrativa era stata proposto il 28.11.2016, con conseguente assoggettamento della procedura di accertamento alle regole di cui al D.M. n. 163/2009;
5) non si era tenuto conto -per come invece previsto dallo stesso d.l. n. 113/2016- dei nuovi studi scientifici secondo cui l'assunzione della talidomide è compatibile con la monolateralità delle lesioni;
6) la sentenza appariva errata anche alla luce delle due consulenze medico-legali a firma della prof.ssa e del dott. prodotte nel presente grado di giudizio. Per_1 Per_2
Ha concluso chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, previo rinnovo della consulenza tecnica e, se del caso, previa ammissione della prova testimoniale richiesta.
Si è costituito in giudizio il , che ha riproposto le difese svolte nel giudizio di primo CP_1 grado, richiamando letteratura scientifica con specifico riferimento agli effetti dell'assunzione di talidomide in caso di parti gemellari, quale quello di specie. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 26.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello -che stante la loro stretta connessione vanno trattati congiuntamente- sono infondati e devono essere disattesi per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova preliminarmente riportare le fonti normative che disciplinano la presente fattispecie.
L'art. 2, comma 363, l.n. 244/2007, prevedeva che: “l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
3 2005, n. 229 [ndr. per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie],
è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia”.
L'art. 31 d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni, dalla l.n. 14/2009, ha successivamente previsto che: “l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965”.
L'art. 21-ter, comma 1, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla l.n. 160/2016, ha nuovamente modificato la disciplina, prevedendo che “l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 1)”, ossia dal 21 agosto 2016.
L'art. 21-ter, comma 2, d.l. n. 113/2016 prevede, infine, che “L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163 (comma 2)”.
Con sentenza n. 55/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, d.l. n. 113/2016, nella parte in cui prevede che, per i nati negli anni 1958 e 1966,
l'indennizzo decorra dalla “data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, anziché dalla “medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965”, quindi dal 1° gennaio 2008.
Con D.M. n. 166 del 17.10.2017, il MINISTERO, dando attuazione all'art. 21-ter, ha apportato integrazioni al D.M. n. 163/2009 (contenente “Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”), stabilendo, nell'allegato A, appositi criteri di inclusione e di esclusione, in base ai quali, sulla scorta dei dati scientifici attualmente conosciuti in ambito medico, può ammettersi o negarsi il beneficio in questione.
***
Tale risultando il dato normativo di riferimento, come già evidenziato in premessa, parte appellante censura la decisione impugnata sia sotto il profilo della ritenuta mancanza di prova circa l'assunzione
4 del farmaco da parte della madre, sia sotto il profilo della accertata insussistenza del nesso di causalità tra la possibile assunzione del farmaco e la patologia da cui l'istante è affetta.
In considerazione dei motivi di appello articolati (ai numeri da 4 a 6) avverso la ritenuta insussistenza del nesso causale tra l'ipotetica assunzione del farmaco da parte della gestante e le malformazioni riportate dall'appellante, la Corte ha ritenuto di disporre il rinnovo dell'incarico peritale.
Il consulente incaricato nel presente grado di giudizio ha anch'egli escluso la sussistenza del nesso causale richiesto dalla legge ai fini dell'indennizzo per cui è causa, in quanto -pur ritenendo in astratto possibile che l'assunzione della talidomide possa causare anche una malformazione monolaterale e isolata dell'arto superiore, come quella di cui è affetta la signora ha evidenziato Parte_1 che nel caso in esame mancano del tutto elementi idonei a comprovare l'entità, la durata e il periodo di gestazione durante il quale sarebbe avvenuta l'assunzione dalla talidomide, cosa che indebolisce fino ad annullare ogni ipotesi di nesso causale con la patologia malformativa di cui è portatrice.
Inoltre, rispondendo alle osservazioni proposte dai consulenti nominati dalle parti, il consulente ha ulteriormente evidenziato la peculiarità del caso oggetto di accertamento, che riguarda un parto gemellare in cui la sorella gemella della signora non è risultata affetta, alla nascita, da alcuna Parte_1 malformazione. Sul punto il consulente ha richiamato, condividendoli, i dati statistici e gli studi scientifici già citati dalla consulente di parte del , coerenti nel rilevare la presenza quasi CP_1 costante di malformazioni in entrambi i gemelli nati da donne che avevano assunto talidomide nei periodi critici della loro gravidanza, mentre in nessuna coppia oggetto di studio si era verificato il caso che uno solo dei due neonati fosse portatore di malformazioni e l'altro completamente sano.
Inoltre, ha ritenuto plausibili le ipotesi patogenetiche, alternative a quella teratogena, prospettate nel caso in esame dalla stessa consulente di parte (“…difetto di nutrizione limitato ad uno dei feti gemelli, per problemi vascolari loco-regionali di verosimile genesi meccanica (da possibile compressione, o mal posizione
o presenza di briglie amniotiche dovute ad interruzioni di continuità del foglietto coriale che ricopre la superficie interna della camera gestazionale che vengono a determinare difetti asimmetrici riduttivi degli arti costrizioni ad anello), nel momento in cui sta crescendo e differenziandosi la estremità distale dell'arto, solo di quello destro e solo di una delle due gemelle, nella sua porzione più distale e prevalentemente della parte post-assiale”, cfr. pagg. 17 e 18 della relazione peritale). Alla luce di tali considerazioni, il consulente incaricato ha, pertanto, ribadito l'assenza di elementi sufficienti a far ritenere, secondo il criterio di una ragionevole probabilità logico-scientifica, che sia stata l'assunzione della talidomide a causare la malformazione congenita dell'arto superiore destro da cui è affetta la signora . Parte_1
Parte appellante ha contestato i risultati peritali (sia nelle osservazioni presentate dal proprio consulente di parte sia nel corso dell'udienza di discussione del 26.02.2025), lamentando, in particolare, che il consulente d'ufficio abbia fatto applicazione dei criteri introdotti dal D.M. n.
5 166/2017 (nella parte in cui richiedono tra i requisiti di inclusione la prova dell'assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento, periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti), nonostante che nel quesito proposto dalla Corte fosse stato espressamente richiesto di fare applicazione del D.M. n. 163/2009, per come previsto dall'art. 5 D.M.
n. 166/2017, ai sensi del quale “Le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n.163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento”. Ad avviso dell'appellante, al consulente non era richiesta alcuna indagine circa l'assunzione del farmaco da parte della madre, trattandosi di aspetto giuridico che doveva essere valutato dalla Corte secondo principi giuridici che esulano dalle competenze medico-legali. Sotto tale profilo ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Gli argomenti di parte appellante non possono essere condivisi.
CP_ Dalla lettura dell'elaborato peritale, infatti, emerge chiaramente che il consulente dando atto dell'insussistenza di documentazione comprovante l'assunzione della talidomide nel periodo di gestazione, per come richiesto dal D.M. n. 166/2017- ha ritenuto comunque che siffatta circostanza non lo potesse esimere “dal valutare oltre che particolari requisiti stabiliti dalla legge, la sussistenza di nesso causale tra danno ed agente lesivo (malformazione e talidomide) secondo rigidi criteri medico-legali”
(così a pag. 11 della relazione peritale), e ha poi spiegato che le conclusioni cui egli era prevenuto rispondevano al criterio di una ragionevole probabilità logico-scientifica e di una probabilità logica,
a prescindere dagli indicatori contenuti nel D.M. n. 166/2017 citato (v. pag. 18 della relazione peritale).
In considerazione di tanto, deve ritenersi che non ricorra nella specie un'ipotesi di nullità della consulenza, sotto il profilo del ritenuto allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal quesito sottoposto al consulente.
Al contrario, ritiene la Corte di dover aderire alle conclusioni peritali, tenuto conto dell'esaustività delle indagini eseguite, delle risposte fornite alle osservazioni delle parti, nonché dell'assenza di vizi e della logicità della motivazione che supporta le conclusioni sopracitate, le quali si pongono in linea con quelle rese in sede di giudizio in primo grado da diverso consulente tecnico di ufficio e che rispondono ai criteri di causalità fondati sul principio della probabilità logico-scientifica.
Si richiamano in proposito i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui “i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p.
e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile è quella basata sul principio della preponderanza dell'evidenza o
6 "del più probabile che non"; con l'ulteriore precisazione che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi
(c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. n. 8788 del 2019; n. 23197 del
2018; Cass., S.U. n. 581 del 2008; S.U. n. 576 del 2008); l'esistenza di un nesso causale poggia necessariamente su una ragionevole probabilità logico-scientifica e non ha alcun fondamento giuridico la pretesa di parte ricorrente di un accertamento del nesso causale in termini di "possibilità" quanto alla derivazione delle infermità indennizzabili per sindrome da talidomide” (cfr. Cass. n. 4602/2021).
Il metodo di indagine applicato dal consulente incaricato appare in tutto conforme ai criteri indicati dalla Suprema Corte e, anche per questo motivo, le conclusioni rassegnate vanno esenti da censure.
***
Le suesposte considerazioni -già da sole sufficienti al rigetto dell'appello- appaiono ulteriormente avvalorate, nella specie, dalla mancanza di prova dell'assunzione della talidomide da parte della madre dell'appellante.
A tale riguardo, ritiene la Corte di non potere condividere gli argomenti dell'appellante (motivi di appello da 1 a 3) nella parte in cui sostiene che, per i nati tra gli anni 1958 e 1966, debba operare la presunzione di assunzione della talidomide.
La formulazione delle norme sopra riportate, invero, non consente di ritenere l'esistenza di una presunzione nel senso voluto dall'appellante ove si consideri che, nella legge del 2007, poi integrata nel 2008, si fa riferimento ai nati negli anni 1958-1966 “affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco”, espressione che dal punto di vista logico presuppone - quale requisito del diritto per cui è causa- l'assunzione del farmaco e la sussistenza di un nesso causale tra tale assunzione e le malformazioni.
L'interpretazione proposta da parte appellante, inoltre, non appare avvalorata neppure dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019, in quanto la qualificazione del nesso causale fra la patologia e l'assunzione del farmaco da parte della madre quale "fatto presunto" è contenuto al punto 1.3 dello
“svolgimento del processo”, in cui è riassunto il contenuto dell'ordinanza di rimessione del giudice a quo, mentre la motivazione sottesa all'accoglimento della questione di costituzionalità attiene a profili del tutto differenti.
Pertanto, anche ammettendo l'esistenza di un favore normativo per i nati nella fascia 1958-1966 (in considerazione della circolazione del farmaco nel suddetto periodo) questo non può tradursi in un esonero dall'onere della prova, potendosi ritenere, al più, operante una agevolazione probatoria, che non può prescindere, però, dall'esistenza di un principio di prova idoneo, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
7 Ciò anche in considerazione dei principi di diritto già sopra richiamati (cfr. Cass. n. 4602/2021) che
-ai fini di un giudizio finale di “certezza probabilistica”- impongono la puntuale verifica degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
Nella specie la prova circa l'assunzione della talidomide è stata affidata a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal padre della ricorrente, e alla richiesta di prova testimoniale con lo stesso su un capitolo di prova avente medesimo contenuto (“vero che la madre della ricorrente sig.ra P_
, nei primi mesi del 1963, ovvero durante i primi mesi di gravidanza che ha portato alla nascita
[...] della ricorrente, ha assunto un farmaco a base di “Talidomide”, ovvero di un farmaco usato come sedativo antinausea”). E tuttavia, la prova richiesta appare generica, in mancanza di più circostanziate allegazioni quali, per esempio, l'indicazione del nome commerciale del farmaco assunto, i disturbi da cui la signora era affetta, il medico che all'epoca la aveva in cura e che eventualmente P_ le prescrisse il farmaco. Tali specificazioni sarebbero state necessarie ancor più ove si consideri che nel settembre del 1963 -anno di nascita dell'appellante- erano ben note ai medici e ai farmacisti le informazioni sugli effetti teratogeni dei prodotti contenenti talidomide usati per contrastare la nausea ed il vomito gravidico, eppure non risulta che nessuno dei sanitari che seguirono la gravidanza gemellare della donna fecero diagnosi di sindrome da talidomide né tanto fecero gli universitari che operarono l'appellante nel l967 (v. sul punto pag. 11 dell'elaborato peritale redatto nel presente grado di giudizio).
Non vi è prova, dunque, dell'effettiva assunzione della talidomide da parte della signora P_
durante il periodo di gestazione, risultando del tutto generica (e quindi inammissibile) la richiesta di prova testimoniale articolata sul punto. In ogni caso, per completezza va detto che, nell'anamnesi riportata nell'elaborato peritale depositato nel presente grado di giudizio, si dà atto dell'intervenuto decesso del padre dell'appellante all'età di 94 anni (v. pag. 3 della relazione peritale).
In ultimo, considerata la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, deve ritenersi irrilevante la circostanza (dedotta nel primo motivo di appello) relativa alla circolazione, nell'anno 1963, di farmaci contenenti talidomide.
Per tutte le ragioni suddette l'appello deve essere rigettato.
La complessità delle questioni affrontate integra le gravi ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
Le spese di ctu, liquidate in sperato decreto, vano poste definitivamente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
8 visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 14/06/2023 da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del 05/10/2022 n. 1878/2022 del Tribunale di Taranto così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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