TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8692/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8692/2018 promossa da:
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, (C.F. ) e (C.F.
[...] CP_3 C.F._1 Controparte_4
, con il patrocinio degli Avv. MARCELLO PISTILLI ( ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzi pec.
ATTORI
contro
P.I. ), con il patrocinio degli Avv. BENEDETTO GARGANI Controparte_5 P.IVA_2
( ) e GUIDO GARGANI ( ), elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
presso lo studio dei difensori, indirizzi pec.
CONVENUTA
e pagina 1 di 28 (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA Controparte_6 P.IVA_3
STASI ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._6
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 30.05.2018 la società , e Controparte_1 CP_3 CP_4
– premesso che: la società aveva stipulato con l'intermediario il contratto di conto corrente n.
[...]
179570113051 ed il contratto di conto corrente n. 179570113053, il contratto di intermediazione finanziaria con servizio di collocamento, consulenza e servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini n. 239506, il contratto di conto corrente anticipo fatture/documenti n.
179570113453, il contratto di conto corrente anticipo effetti n. 179570113450, il contratto di affidamento n. 179570113053, il contratto di portafoglio salvo buon fine a disponibilità immediata n.
1791286170, il contratto di pegno sulla provvista di € 25.000,00 sul conto corrente pegno n.
179570113051, il contratto di conto corrente vincolato a pegno n. 179570114008, il contratto di intermediazione finanziaria con servizio di collocamento e consulenza n. 239759, il contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione, con servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 239759; in data 25.07.2012, la società aveva acquistato n. 630
azioni ad un prezzo unitario di € 40,25000 e per un controvalore di € 25.357,500 Parte_1
(tali strumenti venivano depositati sul conto deposito titoli n. 179239506 e costituiti in pegno a favore della in sostituzione del pegno su provvista per la concessione delle aperture di credito del CP_5
13.06.2012); in data 22.04.2013, la aveva chiesto e ottenuto un aumento della garanzia CP_5
fideiussoria personale da parte di e di da € 140.000,00 a complessivi € CP_3 Controparte_4
pagina 2 di 28 330.000,00 a garanzia integrativa delle linee di credito concesse alla società; in data 22.04.2013, la società aveva trasferito su richiesta della l'importo di € 50.000,00 dal conto corrente ordinario al CP_5
conto corrente pegno c/c 179570113051; con contratto del 14.05.2013, la aveva ottenuto dalla CP_5
società e da una integrazione dell'atto di pegno del 13.06.2012, chiedendo la sostituzione CP_3
del pegno su provvista, con pegno n. 50 obbligazioni 28.03.2013-18.09.2015 TF 2,00%, CP_6
n. 554 da nominali € 1.000,00 ciascuno per un valore complessivo di € 50.000,00 acquistati (tale operazione doveva assicurare alla società le seguenti linee di credito: € 15.000,00 elasticità di cassa a revoca, € 100.000,00 promiscuo autoliquidante ed € 50.000,00 finanziamento import a revoca); la
Banca convenuta aveva indotto la società ad acquistare strumenti finanziari emessi da CP_6
prevedendo tali acquisti come condizione necessaria per la concessione e il mantenimento degli
[...]
affidamenti valorizzati nel corso del rapporto bancario, con conseguente violazione del divieto di assistenza finanziaria indiretta ex. art. 2358 c.c. e nullità dell'operazione di utilizzo della provvista di fido;
l'acquisto aveva scarsa attinenza con il profilo di investitore della società, in ragione delle dimensioni e della illiquidità del titolo, anche rispetto ad un fido per cassa, normalmente a servizio dell'operatività corrente di impresa, con conseguente diritto del cliente allo storno dal saldo debitore del capitale corrispondente all'investimento fatto di € 70.000,00 e del delta di interessi indotto dai maggiori numeri debitori generati dal saldo capitale indebito;
le operazioni di investimento erano quantitativamente e qualitativamente inadeguate al profilo di rischio del cliente, con conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria del 05.06.2012 e del 22.06.2012 per grave inadempimento della l'Istituto di credito aveva modificato le condizioni economiche delle CP_5
aperture di credito a valere sul conto corrente n. 0113053 e sul conto corrente n. 0113450 nel corso del rapporto, applicando un TEG superiore al tasso soglia, nonché aveva violato il divieto di anatocismo;
convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le seguenti Controparte_5
conclusioni: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità
delle operazioni di acquisto, sottoscrizione e conversione degli strumenti finanziari emessi da CP_6
pagina 3 di 28 e sottoscritti/acquistati dalla società attrice per complessivi € 75.522,28 o, in subordine, CP_5
accertare e dichiarare che le operazioni suddette siano inadeguate al profilo di rischio della società
attrice, con conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria del 05.06.2012 e del
22.06.2012; 2) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità dell'atto di utilizzo degli affidamenti contabilizzati sui conti anticipi n. 0113450 e n. 0113453, nonché sul conto corrente n.
179570113053; 3) accertare e dichiarare che, con riferimento al conto corrente n. 179570113053, il
TEG dei singoli trimestri, che è risultato superiore al tasso soglia in n. 10 trimestri di cui nel secondo trimestre 2013 e nel terzo trimestre 2014, in corrispondenza con la modifica delle condizioni contrattuali del contratto di affidamento, con conseguente nullità delle modifiche contrattuali e cancellazione di tutte le competenze addebitate nei suddetti periodi ai sensi dell'art. 1815 c.c. ; 4)
accertare e dichiarare che, con riferimento al conto anticipi n. 0113450, il TEG dei singoli trimestri è
risultato superiore al tasso soglia in n. 2 trimestri di cui nel quarto trimestre 2016, in corrispondenza con la modifica delle condizioni contrattuali del contratto di affidamento, con conseguente nullità delle modifiche contrattuali e cancellazione di tutte le competenze addebitate nei suddetti periodi ai sensi dell'art. 1815 c.c.; 5) con riferimento alle operazioni baciate stornare il conto corrente n.
179570113053 del capitale corrispondente all'investimento fatto e del delta di interessi indotto dai maggiori numeri debitori generati dal saldo capitale indebito;
6) ricalcolare il saldo di conto corrente n.
179570113053 e rideterminarlo nella misura di € 78.211,54, considerando anche l'effetto della nullità
delle competenze addebitate in c/c negli anni dal 01.01.2014 al 31.12.2016 a titolo di interessi anatocistici;
7) condannare a modificare il saldo del conto corrente n. 179570113053 CP_5
nella misura di € 78.211,54 e comunicare a Banca D'Italia il nuovo saldo di conto corrente, così come ricalcolato per le opportune rettifiche presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, con richiesta di modifica conseguente delle pubblicazioni precedenti;
8) condannare al risarcimento CP_5
dell'ulteriore danno da lucro cessante a favore della società attrice nella misura di € 52.046,31 o, in subordine, nel maggior flusso che sarebbe derivato dall'investimento delle somme utilizzate per pagina 4 di 28 l'acquisto degli strumenti finanziari nell'attività di impresa al tasso indicato nel Return of Interest, così
come indicato nell'ultimo bilancio depositato dalla società al 31.12.2017; 9) condannare CP_5
al risarcimento dell'ulteriore danno dal lucro cessante a favore della società attrice nella misura di €
60.000,00, per l'esito negativo della pratica di concessione del nuovo affidamento con Banca della
Provincia di Macerata S.p.a., 10) in via subordinata, nel merito, accertare che la banca ha eseguito i contratti di conto corrente n. 179570113053 e di conto anticipi n. 0113450 e n. 0113453, in violazione della clausola generale di buon fede nell'esecuzione del contratto e per l'effetto dichiarare risolti i suddetti contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c.; 11) e per l'effetto, condannare al CP_5
risarcimento del danno subito dalla società attrice per non ver potuto utilizzare le somme indebitamente trattenute dalla banca per investimenti nella propria attività di impresa per l'importo complessivo di €
190.257,85 12) in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità delle operazioni di acquisto, sottoscrizione e conversione degli strumenti finanziari emessi da e sottoscritti/acquistati dalla società attrice per complessivi € CP_6
75.522,28 o in subordine accertare e dichiarare che le operazioni suddette siano inadeguate al profilo di rischio della società, con conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria del
05.06.2012 e del 22.06.2012; 13) e per l'effetto, condannare al risarcimento dell'ulteriore CP_5
danno da lucro cessante a favore della società nella misura di € 52.046,31 o in subordine nel maggior flusso che sarebbe derivato dall'investimento delle somme utilizzate per l'acquisto degli strumenti finanziari nell'attività di impresa al tasso indicato nel Return of Interest, così come indicato nell'ultimo bilancio depositato della società al 31.2.2017; 14) condannare al risarcimento CP_5
dell'ulteriore danno da lucro cessante a favore della società attrice nella misura di € 60.000,00 per l'esito negativo della pratica di concessione nuovo affidamento con Banca della Provincia di Macerata
S.p.a.; 15) condannare la a pagare alla società attrice l'importo di complessivi € Controparte_5
190.257,85; 16) in via principale per i fideiussori, condannare la banca ad attivarsi per le opportune pagina 5 di 28 variazioni in Centrale Rischi della Banca d'Italia, in conseguenza del ricalcolo del saldo del conto corrente e dei conti anticipi della società attrice;
17) con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 26.09.2018, eccepiva la legittimazione passiva di Controparte_5
in ordine alle domande attoree, fatta eccezione per le contestazioni inerenti al Controparte_6
conto corrente n. 113053 riferibili al primo trimestre 2018, nonché deduceva la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione (in primo luogo quinquennale) di tutte le domande e pretese avversarie.
Nel merito, la assumeva che le profilature rilasciate dalla cliente attestavano un profilo di CP_5
esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari di livello medio, nonché una propensione al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità di livello medio-alto, aggiungendo che le operazioni inadeguate erano state poste in essere nell'ambito del servizio di “consulenza”, ma solo a seguito di iniziativa del cliente.
Rilevava altresì che i dipendenti della avevano chiarito le caratteristiche dello strumento CP_5
finanziario acquistato e che la cliente era stata periodicamente informata, attraverso l'invio degli estratti conto del dossier titoli, delle risultanze delle profilature che rendeva nel tempo e dell'andamento della coerenza/incoerenza degli investimenti rispetto alle suddette risultanze.
Aggiungeva che le operazioni di incremento dei fidi, attuate in fase di revisione annuale degli affidamenti, erano state puntualmente condivise con i soci ed il legale rappresentante della società
attrice, così come il necessario adeguamento delle garanzie reali e fideiussorie a supporto.
Evidenziava, inoltre, che la condizione di “liquidità” era stata garantita dalla possibilità dello stesso emittente di procedere al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e concreti, adducendo il puntuale rispetto del disposto dell'art. 46, comma 2, lett. b), del Regolamento Consob n. 16190/07
(abrogato dalla delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) in tema di operatività dei clienti fuori dai pagina 6 di 28 mercati regolamentati, nonché rilevava la mancata prova della titolarità degli strumenti finanziari e del nesso causale tra la condotta ascritta alla ed il danno lamentato. CP_5
In ordine ai rapporti di conto corrente e di affidamento, eccepiva la prescrizione delle avverse domande, nonché nel merito deduceva il rispetto del tasso soglia e la regolare pattuizione delle condizioni economiche dei contratti, rassegnando pertanto le seguenti conclusioni: 1) nel merito,
riconoscere e dichiarare unica legittimata Parte_2
passivamente a conoscere delle domande di parte attrice (con l'unica eccezione costituita dalle contestazioni, contenute in citazione, inerenti il c/c n. 113053, laddove riferibili al primo trimestre
2018) eventualmente estromettendo dal giudizio e rigettando comunque ogni Controparte_5
domanda proposta nei confronti di quest'ultima; 2) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o,
comunque, rigettare tutte le domande attrici, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
3) nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, quanto alle domande relative agli investimenti, condannare la parte attrice a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati;
4) sempre con riferimento alle domande relative agli investimenti,
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie fondate sull'art. 2358 c.c., dichiarare la nullità dei finanziamenti asseritamente concessi in violazione della norma (quindi, tutti i finanziamenti descritti in citazione), disponendo comunque la restituzione a degli Controparte_5
importi finanziati in forza dei contratti di finanziamento ed affidamento dichiarati nulli;
5) con vittoria di spese.
Con comparsa del 06.11.2019, interveniva nel procedimento eccependo Controparte_6
la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva l'estromissione, nonché Controparte_5
l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti, quale soggetto passivamente legittimato.
Nel merito, la società intervenuta faceva proprie le argomentazioni della convenuta, rassegnando le medesime conclusioni.
pagina 7 di 28 Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., gli attori eccepivano la nullità
delle fideiussioni per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di prove testimoniali e ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta è infondata. Controparte_5
Sul punto appare opportuna una breve ricostruzione delle vicende che hanno coinvolto CP_6
e
[...] Controparte_5
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di al fine di far fronte alla gravissima crisi Controparte_7 Controparte_6
interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
e di (ciascuna singolarmente, la « o, collettivamente, le «Banche»)
[...] Controparte_6 CP_5
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a
liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 2”. In forza poi dell'art. 2,1., lett.c), i commissari liquidatori devono procedere “alla
cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario
pagina 8 di 28 individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”, cioè Intesa San Paolo S.p.a. e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo
unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3,
retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione, ex art.3, include
“l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco,
ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in
liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della
normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o
obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di
transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4,
co. 4, inoltre, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, di cui uno di nomina ministeriale, deve effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il
cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività,
passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle
Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1”. E',
tuttavia, possibile prevedere nel contratto di cessione la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta
amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società
classificati come Attività deteriorate” e “crediti ad alto rischio non classificati come attività
deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, co. 5, D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4, co. 7,
infine, nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al citato art. 4, co. 4, e in quello di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, “il
pagina 9 di 28 soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena
liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Controparte_6
concludeva con contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l'altro,
[...] Controparte_9
le partecipazioni di in in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del Controparte_6 Controparte_5
contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di l'art. 3.1.1. Controparte_6
prevede debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui che siano CP_5 CP_5
espressamente incluse nell'Insieme Aggregato”. Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b)-(iv)
e lett. (b)-(vi), devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o Passività Incluse diverso dal Contenzioso Pregresso. Infine, in forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, Controparte_6 CP_6
si impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o
[...]
classificabili come crediti di esclusi dall'Insieme Aggregato. Controparte_6
In data 10 luglio 2017, in attuazione dell'art. 4, co. 5, del D.L. n. 99/2017 e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, e concludevano contratto di ri- Controparte_5 Controparte_6
trasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017 in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”)
e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali. Ai
sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo, inoltre, assumeva l'obbligo di intervenire Controparte_6
in giudizio e chiedere l'estromissione di con riferimento ai “Contenziosi Passivi”, Controparte_5
per tali dovendosi intendere quelli relativi ai crediti “ritrasferiti” e aventi ad oggetto, tra l'altro, pretese pagina 10 di 28 restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità
extracontrattuale (cfr.
7.1 e 7.2 dell'accordo).
Infine, in data 17 gennaio 2018, e concludevano il Controparte_6 Controparte_9
“Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
[...]
e , con cui hanno inteso precisare cosa debba Controparte_8 CP_6 Controparte_6
intendersi per Contenzioso Pregresso e Contenzioso Escluso. In particolare, ai sensi dell'art. 3.3
dell'accordo, sono da intendersi come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche CP_5
Estere Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, l'All. 1.1
all'atto ricognitivo, al punto 2, contempla, tra i contenziosi esclusi, il “Contenzioso giudiziale civile
passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete”.
Premesso quanto sopra, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui
Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere il campo Controparte_5
applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, cioè
[...]
Controparte_10 CP_6
Non può del resto ritenersi che il contratto di cessione di azienda sopra menzionato abbia avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest'ultima non era nemmeno totalitaria era partecipata da nella misura del 70%). Controparte_5 CP_6
La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il
D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di da eventuali responsabilità per la CP_5
pagina 11 di 28 commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio).
Deve, inoltre, condividersi quanto osservato in recente sentenza del medesimo Tribunale adito: “In
questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha
dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto
provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha
lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati
derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche,
sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o
fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore
statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa
dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di
misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si
trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (Trib.
Bari, n. 5181/2023).
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la legittimazione passiva di CP_5
Priva di pregio deve ritenersi l'eccezione di improcedibilità del giudizio, atteso che gli attori non hanno giammai evocato in giudizio intervenuta volontariamente nel procedimento a Controparte_6
sostegno delle eccezioni preliminari e delle ragioni di merito della convenuta CP_5
pagina 12 di 28 Sempre in via preliminare, deve innanzitutto rilevarsi che dalla documentazione in atti (contratti quadro ed ordini di acquisto) emerge chiaramente la titolarità delle azioni oggetto del giudizio in capo alla società attrice.
La domanda di nullità delle operazioni cd. baciate, sollevata dagli attori per violazione del divieto di assistenza finanziaria indiretta, va rigettata.
A tal proposito, va osservato che l'art. 2358 c.c., dettato per le società per azioni, dispone che la società
non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste nel seguito delle disposizioni, in specie la preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria, successiva a dettagliata relazione informativa degli amministratori.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, di cui non constano successive pronunce difformi, “in
tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito
dall'art. 2358 cod. civ., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere
assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione
finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale
tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della
società dello scopo vietato” (Cass. Sez. I, n.15398/2013; id. n. 25006/2006).
Va peraltro rilevato che l'art. 2358 c.c. costituisce una norma imperativa “di grado elevato”, la cui inosservanza comporta la nullità non solo del singolo atto di finanziamento che la violi, bensì di tutti gli atti ad esso collegati, purché ne sia dimostrato il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso (Cass., n. 28148/2023).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto la nullità delle operazioni di acquisto per complessivi €
75.522,28, nonché dell'atto di utilizzo degli affidamenti contabilizzati sui conti anticipi nn. 0113450,
pagina 13 di 28 In data 13.06.2012, la convenuta ha concesso un affidamento alla società attrice per complessivi CP_5
€ 70.000,00, di cui € 10.000,00 attraverso la forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente ed
€ 60.000,00 attraverso due conti anticipi s.b.f. di effetti commerciali e fatture commerciali.
In data 25.07.2012, la società attrice ha acquistato, per tramite della n. 630 azioni Controparte_5
emesse da per complessivi € 25.358,50, mentre in data 11.07.2014 n. 1400 azioni Parte_1
(n. 1322 azioni e n. 78 azioni).
Sul punto l'ausiliario ha evidenziato che la prima operazione è preceduta (temporalmente di poco più di un mese) dalla concessione di un affidamento da parte di di cui tecnicamente solo € Controparte_5
10.000,00, pari all'importo dell'affidamento, rappresentavano ulteriore liquidità che poteva ben essere impiegata dalla società attrice per l'investimento finanziario effettuato in data 25.07.2012 di €
25.357,50.
Di contro, non si può giungere alla medesima conclusione per la restante parte dell'affidamento che,
per la sua forma tecnica (due conti anticipi s.b.f. di effetti commerciali e fatture commerciali), non è
dato sapere se abbia o meno, ed in quale misura, generato ulteriore finanza da impiegare per l'investimento finanziario de quo.
Quanto alla seconda operazione di investimento effettuata in data 11.07.2014, per un totale di n. 1400
azioni (n. 1322 azioni e n. 78 azioni), l'ausiliario ha rilevato che il suddetto acquisto non risulta preceduto da alcun finanziamento da parte di escludendo pertanto la fattispecie di Controparte_5
assistenza finanziaria indiretta.
Orbene, il nesso rilevato dall'ausiliario tra l'affidamento di € 10.000,00 ed il primo acquisto di azioni,
risulta insufficiente a dimostrare il collegamento funzionale tra le operazioni di investimento e gli affidamenti concessi dalla convenuta, avendo la società attrice dedotto la nullità di tutte le CP_5
operazioni di investimento.
Pertanto, atteso l'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice, in ordine all'interdipendenza tra le operazioni di investimento e gli affidamenti, complessivamente pagina 14 di 28 considerate, lacuna non superabile con le sole deposizioni dei testi in ordine alle riferite sollecitazioni all'investimento per l'acquisizione o il mantenimento di linee di credito, deve escludersi la dedotta nullità.
Per le medesime ragioni, deve altresì escludersi la violazione della normativa antitrust e della conseguente pratica commerciale scorretta.
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, relativamente alle operazioni di investimento,
va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
pagina 15 di 28 correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dalla società
attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la società attrice ha acquistato n. 630 Controparte_5
azioni per complessivi € 25.357,50 in data 05.06.2012 (allegato 13 dell'atto di citazione), n. 1322
azioni e n. 78 azioni in data 11.07.2014, rispettivamente per complessivi € 47.592,00 e 2.808,0
(allegato 14 della comparsa di costituzione).
Procedendo alla disamina degli investimenti oggetto di causa, emerge che le suddette azioni rientrano,
per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative,
tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la pagina 16 di 28 conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della Banca di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della Banca.
In particolare, nei contratti quadro di intermediazione finanziaria con servizio di collocamento e consulenza e servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini n. 239506 e n.
239759 – sottoscritti rispettivamente in data 05.06.2012 e 22.06.2012 (allegati 11 e 12 della comparsa di costituzione), la società attrice ha dichiarato di aver preso visione in ogni sua parte delle
“Informazioni generali e della policy di classificazione della clientela”, della “NT della
Transmission policy”, della “NT della Execution policy”, della “NT della politica di gestione dei conflitti di interesse e inducement” e della “Scheda finanziaria”, consegnati tempestivamente, nonché
di aver preso atto che “le attività di cui al presente contratto non comportano alcuna garanzia di
mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati”.
Procedendo all'esame della documentazione, si evince che la non ha fornito alcuna informazione CP_5
in sede di sottoscrizione dell'ordine di acquisto di n. 630 azioni del 25.07.2012, mentre nella scheda di adesione dell'11.07.2014, relativa al successivo acquisto di n. 1400 azioni, la società attrice ha dichiarato “di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota
di NT, depositate in data 25.06.2014 presso la Consob e gratuitamente disponibili presso la sede
legale e le filiali di e delle altre Banche del;
- di aver Parte_1 Parte_3
preso visione dei “Fattori di rischio” predisposti ai fini dell'offerta, richiamati al punto D della Nota
di NT, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di
essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'offerta comporta i rischi tipici di un
investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati;
- di conoscere ed
accettare senza riserve le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta contenute nella Nota
Informativa e nella Nota di NT;
- di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso
pagina 17 di 28 natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter effettuare
consapevoli scelte di investimento e disinvestimento”.
La società attrice ha altresì asserito di aver preso visione della seguente Disclosure: “Trattasi di
strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentati, né
negoziato su un sistema multilaterale di negoziazione né forma oggetto di un'attività di
internazionalizzazione sistematica. Si richiama l'attenzione su quanto specificamente indicato nella
Nota di NT, nella Nota Informativa e nel Documento di Registrazione in termini di rischio di
mercato, rischio di liquidità ed orizzonte temporale connesso alla possibile difficoltà, in sede di
investimento, di conseguire un prezzo predeterminato in un arco di tempo breve. Per una informazione
dettagliata sui rischi correlati si rinvia ai paragrafi 2.1 “Fattori di rischio connesso all'investimento
nella Azioni”, 2.2 “Rischio di Liquidità connesso alle azioni” della Nota Informativa (…). La Nota
Informativa, unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota di NT sono disponibili
gratuitamente presso la sede legale e le filiali di e delle altre Banche del Parte_1
nonché del sito internet della medesima www.venetobanca.it”. Pt_3 CP_6
A ciò va aggiunto che la convenuta ha prodotto il Documento di registrazione relativo alla CP_5
offerta in opzione delle azioni di nuova emissione di la Nota informativa e la Nota di CP_6
sintesi (allegati 16, 17 e 18 della comparsa di costituzione), tutti depositati presso la Consob in data
25.06.2014, dai quali emerge che le relative azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato,
né negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di vendita delle stesse, in tutto o anche solo in parte.
In ordine al conflitto di interessi, va osservato che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di informare adeguatamente il cliente nel caso in cui abbia intenzione di compiere operazioni in conflitto di interesse e solamente dopo avere ottenuto l'autorizzazione da parte del cliente può porre in essere tali operazioni
(Cass. n. 20251/2021).
pagina 18 di 28 Nel caso di specie, nei contratti quadro stipulati in data 05.06.2012 e 22.06.2012, il cliente ha dichiarato di aver preso visione della “NT della politica di gestione dei conflitti di interesse”,
situazione debitamente segnalata solo nell'ordine di acquisto dell'11.07.2014 e nei relativi documenti
“Preordine su prodotti e Servizi Finanziari” e “Ordine su strumenti finanziari”, sottoscritti dalla società
attrice in data 11.07.2014.
Ed invero, nella scheda di adesione dell'11.07.2014 la società attrice ha preso atto che “ Parte_1
versa in conflitto di interessi in quanto, inter alia, assume, allo stesso tempo, il ruolo di
[...]
Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta”; (…), con rinvio al paragrafo
2.8 “Rischi connessi a conflitti di interesse dell'Emittente” della Nota Informativa.
La ha altresì prodotto il questionario Mifid, sottoscritto in data 05.06.2012, dal quale emerge che CP_5
il principale obiettivo dell'investitrice è “accantonare capitale in ottica d'investimenti futuri ovvero
per gestire il rischio derivante dalle proprie esposizioni” e che il rischio di mercato assunto è “medio”.
Nel suddetto documento, la società ha dichiarato di voler incrementare il capitale in ottica di acquisti futuri e/o previdenziali, assumendo un rischio di mercato “medio -alto” ed un rischio di liquidità
“medio” “con buona probabilità di liquidazione dell'investimento in ogni momento con modesto sacrificio di prezzo”.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla pagina 19 di 28 capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, a seguito delle informazioni raccolte in sede di profilatura, la Banca convenuta ha valutato l'obiettivo dell'investimento con voto di tipo “Buona rivalutabilità del capitale su una scala
di valori da 1 a 6“, riportando la seguente nota: “La/Vi informiamo che, nei termini di validità della
raccomandazione suindicati, la/e operazione/i oggetto della raccomandazione personalizzata sopra
riportata risulta/risultano a Lei/Voi adeguata/e, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle
informazioni di conoscenza, esperienza, holding period, obiettivi di investimento e situazione
finanziaria, da Lei/Voi forniteci con il questionario di profilatura. Le/Vi segnaliamo inoltre che
l'adeguatezza della raccomandazione personalizzata sopra indicata presuppone l'integrale esecuzione
– per indicazione, oggetto, controvalore, e divisa dell'operazione o delle operazioni sopra consigliate,
nei termini di validità della raccomandazione medesima (…)”.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non appare compatibile con l'obiettivo d'investimento dichiarato dalla società attrice, ovvero “accantonare capitale in ottica d'investimenti futuri ovvero per gestire il rischio derivante dalle proprie esposizioni”.
In relazione al primo ordine del 5.7.2012 la ha prestato servizio di consulenza, non segnalando CP_5
l'incompatibilità dell'operazione con l'obiettivo di investimento.
Quanto agli ordini di acquisto di n. 1322 azioni e di n. 78 azioni dell'11.07.2014, va rilevato che nel relativo documento denominato “Preordine su prodotti e servizi finanziari”, la Banca ha segnalato l'inadeguatezza dell'operazione per superamento del limite di concentrazione e per obiettivo,
sconsigliando all'investitrice l'esecuzione dell'operazione, tenuto conto del questionario Mifid
sottoscritto dalla società attrice in data 05.06.2012, in assenza di ulteriori profilature in atti.
Tale segnalazione non esclude, tuttavia, la responsabilità della per inadeguatezza delle CP_5
operazioni eseguite in data 11.07.2014, non avendo la stessa, con sufficiente certezza, provato pagina 20 di 28 l'esclusione dell'attività di consulenza in sede di sottoscrizione degli investimenti, invero riportata quale servizio prestato nei relativi ordini di acquisto, ancorché seguita dalla dichiarazione del cliente di non avvalersi del suddetto servizio (allegato 14 della comparsa di costituzione).
Ed invero, la prestazione dell'attività di consulenza impone alla di astenersi dall'esecuzione di CP_5
operazioni di investimento ritenute inadeguate, non essendo sufficiente la mera segnalazione, con conseguente irrilevanza dell'eventuale dichiarazione espressa del cliente di procedere all'acquisto.
Alla luce delle considerazioni svolte, indipendentemente dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attivo, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2012 e al 2014.
Quanto al credito restitutorio, derivante dalla risoluzione dei contratti, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 75.757,50, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Va negato il diritto alla compensazione con i crediti per dividendi ed utili, in difetto di allegazione e prova del relativo e specifico importo.
In ordine al quantum della pretesa, deve altresì rilevarsi che dagli atti del giudizio non è emersa la riscossione da parte della società attrice, all'attualità, di indennizzi, di cui non può pertanto tenersi conto ai fini del ridimensionamento della pretesa attorea.
Deve, inoltre, escludersi il riconoscimento del danno dedotto dagli attori, consistente nel maggior flusso che sarebbe derivato dall'investimento delle somme utilizzate per l'acquisto degli strumenti finanziari nell'attività di impresa al tasso indicato nel Return of Interest, in difetto di allegazione e pagina 21 di 28 prova della redditività ulteriore dell'attività produttiva negli esercizi relativi al periodo di acquisto dei titoli.
In ordine ai rapporti di conto corrente, va osservato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c.,
sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
Quanto all'esercizio dello ius variandi, va rilevato che “nei contratti a tempo indeterminato può essere
convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli
altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale
del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo
le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n.
102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012,
pagina 22 di 28 DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto,
per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo,
sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Sulla base dei quesiti formulati e dei principi innanzi esposti, l'ausiliario ha esaminato il contratto di conto corrente n. 113053 del 07.06.2012, il documento di sintesi del contratto di conto corrente pagina 23 di 28 anticipo effetti n. 113450 del 13.06.2012, nonché i contratti di affidamento del 13.06.2012, 29.04.2013,
01.09. 2014, 13.12.2016 e 9.02.2017, giungendo alle seguenti conclusioni:
1) In ordine al conto corrente n. 113053, va rilevato che i tassi di interesse a debito del cliente applicati dalla nel secondo, terzo, quarto trimestre 2014 e nel quarto trimestre 2017 hanno superato la CP_5
“soglia d'usura” a seguito dello jus variandi, considerando per la prima rilevazione la categoria
“Scoperti senza affidamento” (in assenza di affidamento), mentre per le successive rilevazioni la categoria “Aperture di credito in conto corrente”.
Sul punto va precisato che l'ausiliario ha provveduto ad escludere dal calcolo del TEG le spese unitarie per le singole operazioni e le spese bancarie non connesse all'affidamento concesso e/o utilizzato,
conteggiando separatamente le CSA su base annua e le altre spese/commissioni relative all'affidamento per il periodo successivo al 01.4.2017, rapportandole rispettivamente al fido accordato all'affidamento e al saldo liquido massimo di segno negativo del periodo (ciò al fine di considerare solo le CSA relative all'affidamento sul conto corrente oggetto di indagine, non già le CSA relative agli altri affidamenti concessi, ma con addebito sullo stesso conto corrente n. 113053, così come previsto contrattualmente).
Ed invero, l'ausiliario ha evidenziato che l'affermazione del ctp di parte convenuta, circa la riferibilità
Part di parte delle ad affidamenti utilizzabili su altri conti correnti (anche sulla base del calcolo esposto nei conti scalari del c/c n. 113053), appare corretta, benché detta modalità di addebito non sia solitamente utilizzata nella prassi bancaria, in quanto vi è esatta previsione nel contratto di affidamento del 09.2.2017.
L'ausiliario ha pertanto proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 113053 senza tener conto di alcun interesse corrispettivo (art.1815 comma 2, c.c.), mentre per i periodi in cui non è stata riscontrata l'usurarietà, utilizzando i tassi come applicati dalla banca.
Quanto alla violazione del divieto di anatocismo, atteso che il contratto di conto corrente n. 113053 del
05.06.2012 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, va osservato che la ha concretamente applicato la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi, come da CP_5
pagina 24 di 28 delibera CICR ed in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l n.147/2013).
Per il periodo dall'01.01.2014 al 30.09.2016, la ha continuato ad applicare la capitalizzazione CP_5
trimestrale degli interessi, in violazione dell'art.120 comma 2 TUB, come modificato dalla legge
147/2013.
L'ausiliario ha pertanto proceduto all'applicazione della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori dal 05.06.2012 (data apertura del conto corrente) al 31.12.2013, all'esclusione di ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori per il periodo dal 01.01.2014 al
30.09.2016
(calcolandoli separatamente dal capitale con le modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147), nonché per il periodo dal 01.10.2016 al
31.03.2018 al conteggio degli interessi debitori al 31 dicembre con capitalizzazione al l° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
Ed invero, in relazione a quest'ultimo periodo, il contratto di apertura di credito del 09.02.2017 sul c/c n.113053 prevede la facoltà per il cliente di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento
(v. art. 2 co. 1 lett. a decreto MEF 30.6.2012 n. 644) e in conto di pagamento (art. 1 lett. l d.lgs n.
11/2010), autorizzando l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.
Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, l'ausiliario ha considerato la commissione denominata “Commissioni fuori fido conti affidati” del 30.09.2012, prevista nel contratto del 5.06.2012,
le commissioni denominate “Comm. istruttoria veloce non consumatori” a partire dal 31.03.2017 fino al 31.12.2017, pattuite solo nel contratto di apertura di credito del 09.02.2017, nonché la commissione denominata “Commiss. servizio affidamento”, prevista nel contratto del 5.06.2012 e nel contratto di apertura di credito del 13.06.2012.
Di contro, sono state esclude le commissioni denominate “Comm. istruttoria veloce non consumatori”
a partire dal 31.12.2012 fino al 31.12.2016, in difetto di pattuizione.
pagina 25 di 28 Quanto alle spese, è emerso che la ha addebitato le spese denominate “Spese unitarie di gruppo” CP_5
dal 30.09.2012 al 31.12.2017, le “spese forfettarie annue” dal 31.12.2012 al 31.12.2017 e le spese denominate “canone mensile” dal 01.07.2012 al 01.03.2018, regolarmente pattuite (prospetto alle pagine 19, 20, 21 e 22 dell'elaborato peritale), sicché le stesse sono state applicate nella ricostruzione del saldo del conto corrente, così come applicate in concreto dall'Istituto di credito.
2) In ordine al conto corrente anticipo effetti n. 113450, è emerso che i tassi d'interesse a debito del cliente applicati dalla banca sono stati sempre al di sotto della c.d. “soglia d'usura”.
Quanto alla violazione del divieto di anatocismo, devono ritenersi ribadite le conclusioni innanzi esposte in ordine al conto corrente n. 179570113053.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'ausiliario ha pertanto accertato il saldo del conto corrente n.
179570113053 nell'importo di € 12.114,93 alla data del 31.03.2018, a debito per la società correntista.
Sul punto va osservato che le azioni di accertamento della sussistenza di illegittime annotazioni in conto corrente e, conseguentemente, dell'effettivo saldo dare-avere tra le parti, non è soggetta a prescrizione (Cass., n. 3858/2021).
Deve invece escludersi la configurabilità del danno allegato dagli attori, consistente nella mancata concessione dell'affidamento richiesto alla Banca della Provincia di Macerata S.p.a., in difetto di prova del danno, ossia degli effetti pregiudizievoli della mancata stipulazione del contratto di affidamento.
Gli attori hanno altresì eccepito, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.,
la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90 in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”,
emesso dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la Pt_5
fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che,
ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
pagina 26 di 28 La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe pertanto dalla previsione nella fideiussione in esame delle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
Orbene, tale deduzione non rileva ai fini del giudizio, in quanto costituisce un ampliamento del thema
decidendum.
Al riguardo va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Ad ogni buon conto, va rilevato che la suddetta eccezione presuppone la produzione in giudizio del provvedimento della Banca D'Italia n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva, trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit curia, nella specie tardivamente prodotto
(con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.), oltre il termine previsto per il deposito della documentazione.
Inoltre, atteso che il citato provvedimento costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente alle fideiussioni stipulate dal 2002 al maggio 2005, va rilevato che gli attori e hanno stipulato la fideiussione in data 08.06.2012, risultando pertanto CP_3 Controparte_4
onerati dell'allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non assolto.
La convenuta e la società intervenuta, prevalentemente soccombenti, vanno condannate in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
pagina 27 di 28
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Controparte_1
, e , con citazione del 30.05.2018, nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
con intervento di in parziale accoglimento delle domande, così CP_5 Controparte_6
provvede:
1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni oggetto di lite, per inadempimento grave della;
Controparte_5
2) condanna alla restituzione, in favore della società attrice, della somma di € Controparte_5
75.757,50, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) accerta il saldo del conto corrente n. 179570113053 in € 12.114,93, a debito per la società attrice;
4) dichiara la tenuta a comunicare il nuovo saldo debitore del c/c n. 179570113053 Controparte_5
alla Centrale Rischi della Banca D'Italia;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) condanna e in solido, al rimborso delle spese Controparte_5 Controparte_6
processuali, in favore degli attori, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per esborsi,
nonché spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 7.5.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0113453 e sul conto corrente n. 179570113053.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8692/2018 promossa da:
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, (C.F. ) e (C.F.
[...] CP_3 C.F._1 Controparte_4
, con il patrocinio degli Avv. MARCELLO PISTILLI ( ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzi pec.
ATTORI
contro
P.I. ), con il patrocinio degli Avv. BENEDETTO GARGANI Controparte_5 P.IVA_2
( ) e GUIDO GARGANI ( ), elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
presso lo studio dei difensori, indirizzi pec.
CONVENUTA
e pagina 1 di 28 (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA Controparte_6 P.IVA_3
STASI ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._6
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 30.05.2018 la società , e Controparte_1 CP_3 CP_4
– premesso che: la società aveva stipulato con l'intermediario il contratto di conto corrente n.
[...]
179570113051 ed il contratto di conto corrente n. 179570113053, il contratto di intermediazione finanziaria con servizio di collocamento, consulenza e servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini n. 239506, il contratto di conto corrente anticipo fatture/documenti n.
179570113453, il contratto di conto corrente anticipo effetti n. 179570113450, il contratto di affidamento n. 179570113053, il contratto di portafoglio salvo buon fine a disponibilità immediata n.
1791286170, il contratto di pegno sulla provvista di € 25.000,00 sul conto corrente pegno n.
179570113051, il contratto di conto corrente vincolato a pegno n. 179570114008, il contratto di intermediazione finanziaria con servizio di collocamento e consulenza n. 239759, il contratto disciplinante i depositi di strumenti finanziari a custodia e amministrazione, con servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 239759; in data 25.07.2012, la società aveva acquistato n. 630
azioni ad un prezzo unitario di € 40,25000 e per un controvalore di € 25.357,500 Parte_1
(tali strumenti venivano depositati sul conto deposito titoli n. 179239506 e costituiti in pegno a favore della in sostituzione del pegno su provvista per la concessione delle aperture di credito del CP_5
13.06.2012); in data 22.04.2013, la aveva chiesto e ottenuto un aumento della garanzia CP_5
fideiussoria personale da parte di e di da € 140.000,00 a complessivi € CP_3 Controparte_4
pagina 2 di 28 330.000,00 a garanzia integrativa delle linee di credito concesse alla società; in data 22.04.2013, la società aveva trasferito su richiesta della l'importo di € 50.000,00 dal conto corrente ordinario al CP_5
conto corrente pegno c/c 179570113051; con contratto del 14.05.2013, la aveva ottenuto dalla CP_5
società e da una integrazione dell'atto di pegno del 13.06.2012, chiedendo la sostituzione CP_3
del pegno su provvista, con pegno n. 50 obbligazioni 28.03.2013-18.09.2015 TF 2,00%, CP_6
n. 554 da nominali € 1.000,00 ciascuno per un valore complessivo di € 50.000,00 acquistati (tale operazione doveva assicurare alla società le seguenti linee di credito: € 15.000,00 elasticità di cassa a revoca, € 100.000,00 promiscuo autoliquidante ed € 50.000,00 finanziamento import a revoca); la
Banca convenuta aveva indotto la società ad acquistare strumenti finanziari emessi da CP_6
prevedendo tali acquisti come condizione necessaria per la concessione e il mantenimento degli
[...]
affidamenti valorizzati nel corso del rapporto bancario, con conseguente violazione del divieto di assistenza finanziaria indiretta ex. art. 2358 c.c. e nullità dell'operazione di utilizzo della provvista di fido;
l'acquisto aveva scarsa attinenza con il profilo di investitore della società, in ragione delle dimensioni e della illiquidità del titolo, anche rispetto ad un fido per cassa, normalmente a servizio dell'operatività corrente di impresa, con conseguente diritto del cliente allo storno dal saldo debitore del capitale corrispondente all'investimento fatto di € 70.000,00 e del delta di interessi indotto dai maggiori numeri debitori generati dal saldo capitale indebito;
le operazioni di investimento erano quantitativamente e qualitativamente inadeguate al profilo di rischio del cliente, con conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria del 05.06.2012 e del 22.06.2012 per grave inadempimento della l'Istituto di credito aveva modificato le condizioni economiche delle CP_5
aperture di credito a valere sul conto corrente n. 0113053 e sul conto corrente n. 0113450 nel corso del rapporto, applicando un TEG superiore al tasso soglia, nonché aveva violato il divieto di anatocismo;
convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le seguenti Controparte_5
conclusioni: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità
delle operazioni di acquisto, sottoscrizione e conversione degli strumenti finanziari emessi da CP_6
pagina 3 di 28 e sottoscritti/acquistati dalla società attrice per complessivi € 75.522,28 o, in subordine, CP_5
accertare e dichiarare che le operazioni suddette siano inadeguate al profilo di rischio della società
attrice, con conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria del 05.06.2012 e del
22.06.2012; 2) accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità dell'atto di utilizzo degli affidamenti contabilizzati sui conti anticipi n. 0113450 e n. 0113453, nonché sul conto corrente n.
179570113053; 3) accertare e dichiarare che, con riferimento al conto corrente n. 179570113053, il
TEG dei singoli trimestri, che è risultato superiore al tasso soglia in n. 10 trimestri di cui nel secondo trimestre 2013 e nel terzo trimestre 2014, in corrispondenza con la modifica delle condizioni contrattuali del contratto di affidamento, con conseguente nullità delle modifiche contrattuali e cancellazione di tutte le competenze addebitate nei suddetti periodi ai sensi dell'art. 1815 c.c. ; 4)
accertare e dichiarare che, con riferimento al conto anticipi n. 0113450, il TEG dei singoli trimestri è
risultato superiore al tasso soglia in n. 2 trimestri di cui nel quarto trimestre 2016, in corrispondenza con la modifica delle condizioni contrattuali del contratto di affidamento, con conseguente nullità delle modifiche contrattuali e cancellazione di tutte le competenze addebitate nei suddetti periodi ai sensi dell'art. 1815 c.c.; 5) con riferimento alle operazioni baciate stornare il conto corrente n.
179570113053 del capitale corrispondente all'investimento fatto e del delta di interessi indotto dai maggiori numeri debitori generati dal saldo capitale indebito;
6) ricalcolare il saldo di conto corrente n.
179570113053 e rideterminarlo nella misura di € 78.211,54, considerando anche l'effetto della nullità
delle competenze addebitate in c/c negli anni dal 01.01.2014 al 31.12.2016 a titolo di interessi anatocistici;
7) condannare a modificare il saldo del conto corrente n. 179570113053 CP_5
nella misura di € 78.211,54 e comunicare a Banca D'Italia il nuovo saldo di conto corrente, così come ricalcolato per le opportune rettifiche presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia, con richiesta di modifica conseguente delle pubblicazioni precedenti;
8) condannare al risarcimento CP_5
dell'ulteriore danno da lucro cessante a favore della società attrice nella misura di € 52.046,31 o, in subordine, nel maggior flusso che sarebbe derivato dall'investimento delle somme utilizzate per pagina 4 di 28 l'acquisto degli strumenti finanziari nell'attività di impresa al tasso indicato nel Return of Interest, così
come indicato nell'ultimo bilancio depositato dalla società al 31.12.2017; 9) condannare CP_5
al risarcimento dell'ulteriore danno dal lucro cessante a favore della società attrice nella misura di €
60.000,00, per l'esito negativo della pratica di concessione del nuovo affidamento con Banca della
Provincia di Macerata S.p.a., 10) in via subordinata, nel merito, accertare che la banca ha eseguito i contratti di conto corrente n. 179570113053 e di conto anticipi n. 0113450 e n. 0113453, in violazione della clausola generale di buon fede nell'esecuzione del contratto e per l'effetto dichiarare risolti i suddetti contratti ai sensi dell'art. 1453 c.c.; 11) e per l'effetto, condannare al CP_5
risarcimento del danno subito dalla società attrice per non ver potuto utilizzare le somme indebitamente trattenute dalla banca per investimenti nella propria attività di impresa per l'importo complessivo di €
190.257,85 12) in via ulteriormente subordinata nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'illegittimità delle operazioni di acquisto, sottoscrizione e conversione degli strumenti finanziari emessi da e sottoscritti/acquistati dalla società attrice per complessivi € CP_6
75.522,28 o in subordine accertare e dichiarare che le operazioni suddette siano inadeguate al profilo di rischio della società, con conseguente risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria del
05.06.2012 e del 22.06.2012; 13) e per l'effetto, condannare al risarcimento dell'ulteriore CP_5
danno da lucro cessante a favore della società nella misura di € 52.046,31 o in subordine nel maggior flusso che sarebbe derivato dall'investimento delle somme utilizzate per l'acquisto degli strumenti finanziari nell'attività di impresa al tasso indicato nel Return of Interest, così come indicato nell'ultimo bilancio depositato della società al 31.2.2017; 14) condannare al risarcimento CP_5
dell'ulteriore danno da lucro cessante a favore della società attrice nella misura di € 60.000,00 per l'esito negativo della pratica di concessione nuovo affidamento con Banca della Provincia di Macerata
S.p.a.; 15) condannare la a pagare alla società attrice l'importo di complessivi € Controparte_5
190.257,85; 16) in via principale per i fideiussori, condannare la banca ad attivarsi per le opportune pagina 5 di 28 variazioni in Centrale Rischi della Banca d'Italia, in conseguenza del ricalcolo del saldo del conto corrente e dei conti anticipi della società attrice;
17) con vittoria di spese.
Costituitasi con comparsa del 26.09.2018, eccepiva la legittimazione passiva di Controparte_5
in ordine alle domande attoree, fatta eccezione per le contestazioni inerenti al Controparte_6
conto corrente n. 113053 riferibili al primo trimestre 2018, nonché deduceva la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione (in primo luogo quinquennale) di tutte le domande e pretese avversarie.
Nel merito, la assumeva che le profilature rilasciate dalla cliente attestavano un profilo di CP_5
esperienza e conoscenza in materia di strumenti finanziari di livello medio, nonché una propensione al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità di livello medio-alto, aggiungendo che le operazioni inadeguate erano state poste in essere nell'ambito del servizio di “consulenza”, ma solo a seguito di iniziativa del cliente.
Rilevava altresì che i dipendenti della avevano chiarito le caratteristiche dello strumento CP_5
finanziario acquistato e che la cliente era stata periodicamente informata, attraverso l'invio degli estratti conto del dossier titoli, delle risultanze delle profilature che rendeva nel tempo e dell'andamento della coerenza/incoerenza degli investimenti rispetto alle suddette risultanze.
Aggiungeva che le operazioni di incremento dei fidi, attuate in fase di revisione annuale degli affidamenti, erano state puntualmente condivise con i soci ed il legale rappresentante della società
attrice, così come il necessario adeguamento delle garanzie reali e fideiussorie a supporto.
Evidenziava, inoltre, che la condizione di “liquidità” era stata garantita dalla possibilità dello stesso emittente di procedere al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e concreti, adducendo il puntuale rispetto del disposto dell'art. 46, comma 2, lett. b), del Regolamento Consob n. 16190/07
(abrogato dalla delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) in tema di operatività dei clienti fuori dai pagina 6 di 28 mercati regolamentati, nonché rilevava la mancata prova della titolarità degli strumenti finanziari e del nesso causale tra la condotta ascritta alla ed il danno lamentato. CP_5
In ordine ai rapporti di conto corrente e di affidamento, eccepiva la prescrizione delle avverse domande, nonché nel merito deduceva il rispetto del tasso soglia e la regolare pattuizione delle condizioni economiche dei contratti, rassegnando pertanto le seguenti conclusioni: 1) nel merito,
riconoscere e dichiarare unica legittimata Parte_2
passivamente a conoscere delle domande di parte attrice (con l'unica eccezione costituita dalle contestazioni, contenute in citazione, inerenti il c/c n. 113053, laddove riferibili al primo trimestre
2018) eventualmente estromettendo dal giudizio e rigettando comunque ogni Controparte_5
domanda proposta nei confronti di quest'ultima; 2) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o,
comunque, rigettare tutte le domande attrici, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
3) nella denegata ipotesi di soccombenza della banca, quanto alle domande relative agli investimenti, condannare la parte attrice a restituire i titoli in contestazione e i rendimenti nelle more incassati;
4) sempre con riferimento alle domande relative agli investimenti,
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie fondate sull'art. 2358 c.c., dichiarare la nullità dei finanziamenti asseritamente concessi in violazione della norma (quindi, tutti i finanziamenti descritti in citazione), disponendo comunque la restituzione a degli Controparte_5
importi finanziati in forza dei contratti di finanziamento ed affidamento dichiarati nulli;
5) con vittoria di spese.
Con comparsa del 06.11.2019, interveniva nel procedimento eccependo Controparte_6
la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva l'estromissione, nonché Controparte_5
l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti, quale soggetto passivamente legittimato.
Nel merito, la società intervenuta faceva proprie le argomentazioni della convenuta, rassegnando le medesime conclusioni.
pagina 7 di 28 Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., gli attori eccepivano la nullità
delle fideiussioni per violazione della normativa della libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus, con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di prove testimoniali e ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta è infondata. Controparte_5
Sul punto appare opportuna una breve ricostruzione delle vicende che hanno coinvolto CP_6
e
[...] Controparte_5
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di e di al fine di far fronte alla gravissima crisi Controparte_7 Controparte_6
interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
e di (ciascuna singolarmente, la « o, collettivamente, le «Banche»)
[...] Controparte_6 CP_5
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per "soggetti sottoposti a
liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 2”. In forza poi dell'art. 2,1., lett.c), i commissari liquidatori devono procedere “alla
cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario
pagina 8 di 28 individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”, cioè Intesa San Paolo S.p.a. e, secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo
unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3,
retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione, ex art.3, include
“l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco,
ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in
liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei
confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della
normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o
obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di
transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4,
co. 4, inoltre, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, di cui uno di nomina ministeriale, deve effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il
cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività,
passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle
Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1”. E',
tuttavia, possibile prevedere nel contratto di cessione la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta
amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società
classificati come Attività deteriorate” e “crediti ad alto rischio non classificati come attività
deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, co. 5, D.L. n. 99/2017). Ai sensi dell'art. 4, co. 7,
infine, nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al citato art. 4, co. 4, e in quello di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, “il
pagina 9 di 28 soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena
liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Controparte_6
concludeva con contratto di cessione di azienda, comprendente, tra l'altro,
[...] Controparte_9
le partecipazioni di in in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del Controparte_6 Controparte_5
contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di l'art. 3.1.1. Controparte_6
prevede debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui che siano CP_5 CP_5
espressamente incluse nell'Insieme Aggregato”. Tuttavia, ai sensi del successivo art.
3.1.4. lett. (b)-(iv)
e lett. (b)-(vi), devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o Passività Incluse diverso dal Contenzioso Pregresso. Infine, in forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, Controparte_6 CP_6
si impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o
[...]
classificabili come crediti di esclusi dall'Insieme Aggregato. Controparte_6
In data 10 luglio 2017, in attuazione dell'art. 4, co. 5, del D.L. n. 99/2017 e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, e concludevano contratto di ri- Controparte_5 Controparte_6
trasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017 in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”)
e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali. Ai
sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo, inoltre, assumeva l'obbligo di intervenire Controparte_6
in giudizio e chiedere l'estromissione di con riferimento ai “Contenziosi Passivi”, Controparte_5
per tali dovendosi intendere quelli relativi ai crediti “ritrasferiti” e aventi ad oggetto, tra l'altro, pretese pagina 10 di 28 restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità
extracontrattuale (cfr.
7.1 e 7.2 dell'accordo).
Infine, in data 17 gennaio 2018, e concludevano il Controparte_6 Controparte_9
“Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a
[...]
e , con cui hanno inteso precisare cosa debba Controparte_8 CP_6 Controparte_6
intendersi per Contenzioso Pregresso e Contenzioso Escluso. In particolare, ai sensi dell'art. 3.3
dell'accordo, sono da intendersi come ricompresi tra i Contenziosi Esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso Banca Nuova, e le Banche CP_5
Estere Partecipate per la sottoscrizione o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, l'All. 1.1
all'atto ricognitivo, al punto 2, contempla, tra i contenziosi esclusi, il “Contenzioso giudiziale civile
passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete”.
Premesso quanto sopra, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in l.c.a., tra cui
Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2, sono precisi nel restringere il campo Controparte_5
applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, cioè
[...]
Controparte_10 CP_6
Non può del resto ritenersi che il contratto di cessione di azienda sopra menzionato abbia avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione, tanto più che nel caso in esame quest'ultima non era nemmeno totalitaria era partecipata da nella misura del 70%). Controparte_5 CP_6
La descritta interpretazione sarebbe l'unica costituzionalmente possibile, in quanto sostenere che il
D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di da eventuali responsabilità per la CP_5
pagina 11 di 28 commercializzazione delle azioni della allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore (il quale, imprevedibilmente, si troverebbe dinanzi per di più un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a l.c.a. con conseguente improcedibilità della sua domanda), frustrerebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 47 (che incoraggia e tutela il risparmio).
Deve, inoltre, condividersi quanto osservato in recente sentenza del medesimo Tribunale adito: “In
questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha
dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto
provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha
lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati
derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche,
sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite
alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o
fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore
statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa
dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di
misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche, seppure si
trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia” (Trib.
Bari, n. 5181/2023).
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la legittimazione passiva di CP_5
Priva di pregio deve ritenersi l'eccezione di improcedibilità del giudizio, atteso che gli attori non hanno giammai evocato in giudizio intervenuta volontariamente nel procedimento a Controparte_6
sostegno delle eccezioni preliminari e delle ragioni di merito della convenuta CP_5
pagina 12 di 28 Sempre in via preliminare, deve innanzitutto rilevarsi che dalla documentazione in atti (contratti quadro ed ordini di acquisto) emerge chiaramente la titolarità delle azioni oggetto del giudizio in capo alla società attrice.
La domanda di nullità delle operazioni cd. baciate, sollevata dagli attori per violazione del divieto di assistenza finanziaria indiretta, va rigettata.
A tal proposito, va osservato che l'art. 2358 c.c., dettato per le società per azioni, dispone che la società
non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste nel seguito delle disposizioni, in specie la preventiva autorizzazione dell'assemblea straordinaria, successiva a dettagliata relazione informativa degli amministratori.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, di cui non constano successive pronunce difformi, “in
tema di società per azioni, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito
dall'art. 2358 cod. civ., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere
assoluto e va inteso in senso ampio. Ne consegue che è vietata qualsiasi forma di agevolazione
finanziaria - avvenga essa prima o dopo l'acquisto - atteso che assume rilevanza il nesso strumentale
tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della
società dello scopo vietato” (Cass. Sez. I, n.15398/2013; id. n. 25006/2006).
Va peraltro rilevato che l'art. 2358 c.c. costituisce una norma imperativa “di grado elevato”, la cui inosservanza comporta la nullità non solo del singolo atto di finanziamento che la violi, bensì di tutti gli atti ad esso collegati, purché ne sia dimostrato il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso (Cass., n. 28148/2023).
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto la nullità delle operazioni di acquisto per complessivi €
75.522,28, nonché dell'atto di utilizzo degli affidamenti contabilizzati sui conti anticipi nn. 0113450,
pagina 13 di 28 In data 13.06.2012, la convenuta ha concesso un affidamento alla società attrice per complessivi CP_5
€ 70.000,00, di cui € 10.000,00 attraverso la forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente ed
€ 60.000,00 attraverso due conti anticipi s.b.f. di effetti commerciali e fatture commerciali.
In data 25.07.2012, la società attrice ha acquistato, per tramite della n. 630 azioni Controparte_5
emesse da per complessivi € 25.358,50, mentre in data 11.07.2014 n. 1400 azioni Parte_1
(n. 1322 azioni e n. 78 azioni).
Sul punto l'ausiliario ha evidenziato che la prima operazione è preceduta (temporalmente di poco più di un mese) dalla concessione di un affidamento da parte di di cui tecnicamente solo € Controparte_5
10.000,00, pari all'importo dell'affidamento, rappresentavano ulteriore liquidità che poteva ben essere impiegata dalla società attrice per l'investimento finanziario effettuato in data 25.07.2012 di €
25.357,50.
Di contro, non si può giungere alla medesima conclusione per la restante parte dell'affidamento che,
per la sua forma tecnica (due conti anticipi s.b.f. di effetti commerciali e fatture commerciali), non è
dato sapere se abbia o meno, ed in quale misura, generato ulteriore finanza da impiegare per l'investimento finanziario de quo.
Quanto alla seconda operazione di investimento effettuata in data 11.07.2014, per un totale di n. 1400
azioni (n. 1322 azioni e n. 78 azioni), l'ausiliario ha rilevato che il suddetto acquisto non risulta preceduto da alcun finanziamento da parte di escludendo pertanto la fattispecie di Controparte_5
assistenza finanziaria indiretta.
Orbene, il nesso rilevato dall'ausiliario tra l'affidamento di € 10.000,00 ed il primo acquisto di azioni,
risulta insufficiente a dimostrare il collegamento funzionale tra le operazioni di investimento e gli affidamenti concessi dalla convenuta, avendo la società attrice dedotto la nullità di tutte le CP_5
operazioni di investimento.
Pertanto, atteso l'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio da parte della società attrice, in ordine all'interdipendenza tra le operazioni di investimento e gli affidamenti, complessivamente pagina 14 di 28 considerate, lacuna non superabile con le sole deposizioni dei testi in ordine alle riferite sollecitazioni all'investimento per l'acquisizione o il mantenimento di linee di credito, deve escludersi la dedotta nullità.
Per le medesime ragioni, deve altresì escludersi la violazione della normativa antitrust e della conseguente pratica commerciale scorretta.
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, relativamente alle operazioni di investimento,
va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007).
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
pagina 15 di 28 correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dalla società
attrice, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la società attrice ha acquistato n. 630 Controparte_5
azioni per complessivi € 25.357,50 in data 05.06.2012 (allegato 13 dell'atto di citazione), n. 1322
azioni e n. 78 azioni in data 11.07.2014, rispettivamente per complessivi € 47.592,00 e 2.808,0
(allegato 14 della comparsa di costituzione).
Procedendo alla disamina degli investimenti oggetto di causa, emerge che le suddette azioni rientrano,
per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative,
tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la pagina 16 di 28 conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della Banca di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della Banca.
In particolare, nei contratti quadro di intermediazione finanziaria con servizio di collocamento e consulenza e servizio di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini n. 239506 e n.
239759 – sottoscritti rispettivamente in data 05.06.2012 e 22.06.2012 (allegati 11 e 12 della comparsa di costituzione), la società attrice ha dichiarato di aver preso visione in ogni sua parte delle
“Informazioni generali e della policy di classificazione della clientela”, della “NT della
Transmission policy”, della “NT della Execution policy”, della “NT della politica di gestione dei conflitti di interesse e inducement” e della “Scheda finanziaria”, consegnati tempestivamente, nonché
di aver preso atto che “le attività di cui al presente contratto non comportano alcuna garanzia di
mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati”.
Procedendo all'esame della documentazione, si evince che la non ha fornito alcuna informazione CP_5
in sede di sottoscrizione dell'ordine di acquisto di n. 630 azioni del 25.07.2012, mentre nella scheda di adesione dell'11.07.2014, relativa al successivo acquisto di n. 1400 azioni, la società attrice ha dichiarato “di aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota
di NT, depositate in data 25.06.2014 presso la Consob e gratuitamente disponibili presso la sede
legale e le filiali di e delle altre Banche del;
- di aver Parte_1 Parte_3
preso visione dei “Fattori di rischio” predisposti ai fini dell'offerta, richiamati al punto D della Nota
di NT, al Capitolo IV del Documento di Registrazione e al Capitolo II della Nota Informativa e di
essere, in particolare, a conoscenza che l'adesione all'offerta comporta i rischi tipici di un
investimento in strumenti finanziari di capitale non quotati in mercati regolamentati;
- di conoscere ed
accettare senza riserve le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta contenute nella Nota
Informativa e nella Nota di NT;
- di aver ricevuto informazioni adeguate e di aver compreso
pagina 17 di 28 natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Azioni al fine di poter effettuare
consapevoli scelte di investimento e disinvestimento”.
La società attrice ha altresì asserito di aver preso visione della seguente Disclosure: “Trattasi di
strumento finanziario illiquido in quanto non quotato o negoziato in mercati regolamentati, né
negoziato su un sistema multilaterale di negoziazione né forma oggetto di un'attività di
internazionalizzazione sistematica. Si richiama l'attenzione su quanto specificamente indicato nella
Nota di NT, nella Nota Informativa e nel Documento di Registrazione in termini di rischio di
mercato, rischio di liquidità ed orizzonte temporale connesso alla possibile difficoltà, in sede di
investimento, di conseguire un prezzo predeterminato in un arco di tempo breve. Per una informazione
dettagliata sui rischi correlati si rinvia ai paragrafi 2.1 “Fattori di rischio connesso all'investimento
nella Azioni”, 2.2 “Rischio di Liquidità connesso alle azioni” della Nota Informativa (…). La Nota
Informativa, unitamente al Documento di Registrazione e alla Nota di NT sono disponibili
gratuitamente presso la sede legale e le filiali di e delle altre Banche del Parte_1
nonché del sito internet della medesima www.venetobanca.it”. Pt_3 CP_6
A ciò va aggiunto che la convenuta ha prodotto il Documento di registrazione relativo alla CP_5
offerta in opzione delle azioni di nuova emissione di la Nota informativa e la Nota di CP_6
sintesi (allegati 16, 17 e 18 della comparsa di costituzione), tutti depositati presso la Consob in data
25.06.2014, dai quali emerge che le relative azioni non sono quotate su alcun mercato regolamentato,
né negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, con conseguente difficoltà di vendita delle stesse, in tutto o anche solo in parte.
In ordine al conflitto di interessi, va osservato che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di informare adeguatamente il cliente nel caso in cui abbia intenzione di compiere operazioni in conflitto di interesse e solamente dopo avere ottenuto l'autorizzazione da parte del cliente può porre in essere tali operazioni
(Cass. n. 20251/2021).
pagina 18 di 28 Nel caso di specie, nei contratti quadro stipulati in data 05.06.2012 e 22.06.2012, il cliente ha dichiarato di aver preso visione della “NT della politica di gestione dei conflitti di interesse”,
situazione debitamente segnalata solo nell'ordine di acquisto dell'11.07.2014 e nei relativi documenti
“Preordine su prodotti e Servizi Finanziari” e “Ordine su strumenti finanziari”, sottoscritti dalla società
attrice in data 11.07.2014.
Ed invero, nella scheda di adesione dell'11.07.2014 la società attrice ha preso atto che “ Parte_1
versa in conflitto di interessi in quanto, inter alia, assume, allo stesso tempo, il ruolo di
[...]
Emittente e collocatore degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta”; (…), con rinvio al paragrafo
2.8 “Rischi connessi a conflitti di interesse dell'Emittente” della Nota Informativa.
La ha altresì prodotto il questionario Mifid, sottoscritto in data 05.06.2012, dal quale emerge che CP_5
il principale obiettivo dell'investitrice è “accantonare capitale in ottica d'investimenti futuri ovvero
per gestire il rischio derivante dalle proprie esposizioni” e che il rischio di mercato assunto è “medio”.
Nel suddetto documento, la società ha dichiarato di voler incrementare il capitale in ottica di acquisti futuri e/o previdenziali, assumendo un rischio di mercato “medio -alto” ed un rischio di liquidità
“medio” “con buona probabilità di liquidazione dell'investimento in ogni momento con modesto sacrificio di prezzo”.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla pagina 19 di 28 capacità patrimoniale degli investitori, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, a seguito delle informazioni raccolte in sede di profilatura, la Banca convenuta ha valutato l'obiettivo dell'investimento con voto di tipo “Buona rivalutabilità del capitale su una scala
di valori da 1 a 6“, riportando la seguente nota: “La/Vi informiamo che, nei termini di validità della
raccomandazione suindicati, la/e operazione/i oggetto della raccomandazione personalizzata sopra
riportata risulta/risultano a Lei/Voi adeguata/e, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle
informazioni di conoscenza, esperienza, holding period, obiettivi di investimento e situazione
finanziaria, da Lei/Voi forniteci con il questionario di profilatura. Le/Vi segnaliamo inoltre che
l'adeguatezza della raccomandazione personalizzata sopra indicata presuppone l'integrale esecuzione
– per indicazione, oggetto, controvalore, e divisa dell'operazione o delle operazioni sopra consigliate,
nei termini di validità della raccomandazione medesima (…)”.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non appare compatibile con l'obiettivo d'investimento dichiarato dalla società attrice, ovvero “accantonare capitale in ottica d'investimenti futuri ovvero per gestire il rischio derivante dalle proprie esposizioni”.
In relazione al primo ordine del 5.7.2012 la ha prestato servizio di consulenza, non segnalando CP_5
l'incompatibilità dell'operazione con l'obiettivo di investimento.
Quanto agli ordini di acquisto di n. 1322 azioni e di n. 78 azioni dell'11.07.2014, va rilevato che nel relativo documento denominato “Preordine su prodotti e servizi finanziari”, la Banca ha segnalato l'inadeguatezza dell'operazione per superamento del limite di concentrazione e per obiettivo,
sconsigliando all'investitrice l'esecuzione dell'operazione, tenuto conto del questionario Mifid
sottoscritto dalla società attrice in data 05.06.2012, in assenza di ulteriori profilature in atti.
Tale segnalazione non esclude, tuttavia, la responsabilità della per inadeguatezza delle CP_5
operazioni eseguite in data 11.07.2014, non avendo la stessa, con sufficiente certezza, provato pagina 20 di 28 l'esclusione dell'attività di consulenza in sede di sottoscrizione degli investimenti, invero riportata quale servizio prestato nei relativi ordini di acquisto, ancorché seguita dalla dichiarazione del cliente di non avvalersi del suddetto servizio (allegato 14 della comparsa di costituzione).
Ed invero, la prestazione dell'attività di consulenza impone alla di astenersi dall'esecuzione di CP_5
operazioni di investimento ritenute inadeguate, non essendo sufficiente la mera segnalazione, con conseguente irrilevanza dell'eventuale dichiarazione espressa del cliente di procedere all'acquisto.
Alla luce delle considerazioni svolte, indipendentemente dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attivo, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. diritto invero non prescritto, in quanto di natura contrattuale e soggetto all'ordinario termine decennale, nella specie non decorso in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2012 e al 2014.
Quanto al credito restitutorio, derivante dalla risoluzione dei contratti, va riconosciuto il diritto alla restituzione dell'importo di € 75.757,50, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, con conseguente pronuncia di condanna, previa restituzione delle azioni.
Va negato il diritto alla compensazione con i crediti per dividendi ed utili, in difetto di allegazione e prova del relativo e specifico importo.
In ordine al quantum della pretesa, deve altresì rilevarsi che dagli atti del giudizio non è emersa la riscossione da parte della società attrice, all'attualità, di indennizzi, di cui non può pertanto tenersi conto ai fini del ridimensionamento della pretesa attorea.
Deve, inoltre, escludersi il riconoscimento del danno dedotto dagli attori, consistente nel maggior flusso che sarebbe derivato dall'investimento delle somme utilizzate per l'acquisto degli strumenti finanziari nell'attività di impresa al tasso indicato nel Return of Interest, in difetto di allegazione e pagina 21 di 28 prova della redditività ulteriore dell'attività produttiva negli esercizi relativi al periodo di acquisto dei titoli.
In ordine ai rapporti di conto corrente, va osservato che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c.,
sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
Quanto all'esercizio dello ius variandi, va rilevato che “nei contratti a tempo indeterminato può essere
convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli
altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le
clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale
del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo
le modalità stabilite dal CICR” (art. 118 TUB).
In ordine alle commissioni di massimo scoperto, va osservato che nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n.
102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012,
pagina 22 di 28 DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto,
per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo,
sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Sulla base dei quesiti formulati e dei principi innanzi esposti, l'ausiliario ha esaminato il contratto di conto corrente n. 113053 del 07.06.2012, il documento di sintesi del contratto di conto corrente pagina 23 di 28 anticipo effetti n. 113450 del 13.06.2012, nonché i contratti di affidamento del 13.06.2012, 29.04.2013,
01.09. 2014, 13.12.2016 e 9.02.2017, giungendo alle seguenti conclusioni:
1) In ordine al conto corrente n. 113053, va rilevato che i tassi di interesse a debito del cliente applicati dalla nel secondo, terzo, quarto trimestre 2014 e nel quarto trimestre 2017 hanno superato la CP_5
“soglia d'usura” a seguito dello jus variandi, considerando per la prima rilevazione la categoria
“Scoperti senza affidamento” (in assenza di affidamento), mentre per le successive rilevazioni la categoria “Aperture di credito in conto corrente”.
Sul punto va precisato che l'ausiliario ha provveduto ad escludere dal calcolo del TEG le spese unitarie per le singole operazioni e le spese bancarie non connesse all'affidamento concesso e/o utilizzato,
conteggiando separatamente le CSA su base annua e le altre spese/commissioni relative all'affidamento per il periodo successivo al 01.4.2017, rapportandole rispettivamente al fido accordato all'affidamento e al saldo liquido massimo di segno negativo del periodo (ciò al fine di considerare solo le CSA relative all'affidamento sul conto corrente oggetto di indagine, non già le CSA relative agli altri affidamenti concessi, ma con addebito sullo stesso conto corrente n. 113053, così come previsto contrattualmente).
Ed invero, l'ausiliario ha evidenziato che l'affermazione del ctp di parte convenuta, circa la riferibilità
Part di parte delle ad affidamenti utilizzabili su altri conti correnti (anche sulla base del calcolo esposto nei conti scalari del c/c n. 113053), appare corretta, benché detta modalità di addebito non sia solitamente utilizzata nella prassi bancaria, in quanto vi è esatta previsione nel contratto di affidamento del 09.2.2017.
L'ausiliario ha pertanto proceduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 113053 senza tener conto di alcun interesse corrispettivo (art.1815 comma 2, c.c.), mentre per i periodi in cui non è stata riscontrata l'usurarietà, utilizzando i tassi come applicati dalla banca.
Quanto alla violazione del divieto di anatocismo, atteso che il contratto di conto corrente n. 113053 del
05.06.2012 prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, va osservato che la ha concretamente applicato la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi, come da CP_5
pagina 24 di 28 delibera CICR ed in ossequio al comma 2 dell'art. 120 TUB (nella formula antecedente la modifica di cui alla l n.147/2013).
Per il periodo dall'01.01.2014 al 30.09.2016, la ha continuato ad applicare la capitalizzazione CP_5
trimestrale degli interessi, in violazione dell'art.120 comma 2 TUB, come modificato dalla legge
147/2013.
L'ausiliario ha pertanto proceduto all'applicazione della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori dal 05.06.2012 (data apertura del conto corrente) al 31.12.2013, all'esclusione di ogni forma di capitalizzazione periodica degli interessi debitori per il periodo dal 01.01.2014 al
30.09.2016
(calcolandoli separatamente dal capitale con le modalità previste dall'art. 120 co. 2 TUB, come modificato dall'art. 1 co. 629 l. n. 27.12.2013 n. 147), nonché per il periodo dal 01.10.2016 al
31.03.2018 al conteggio degli interessi debitori al 31 dicembre con capitalizzazione al l° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
Ed invero, in relazione a quest'ultimo periodo, il contratto di apertura di credito del 09.02.2017 sul c/c n.113053 prevede la facoltà per il cliente di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento
(v. art. 2 co. 1 lett. a decreto MEF 30.6.2012 n. 644) e in conto di pagamento (art. 1 lett. l d.lgs n.
11/2010), autorizzando l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.
Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, l'ausiliario ha considerato la commissione denominata “Commissioni fuori fido conti affidati” del 30.09.2012, prevista nel contratto del 5.06.2012,
le commissioni denominate “Comm. istruttoria veloce non consumatori” a partire dal 31.03.2017 fino al 31.12.2017, pattuite solo nel contratto di apertura di credito del 09.02.2017, nonché la commissione denominata “Commiss. servizio affidamento”, prevista nel contratto del 5.06.2012 e nel contratto di apertura di credito del 13.06.2012.
Di contro, sono state esclude le commissioni denominate “Comm. istruttoria veloce non consumatori”
a partire dal 31.12.2012 fino al 31.12.2016, in difetto di pattuizione.
pagina 25 di 28 Quanto alle spese, è emerso che la ha addebitato le spese denominate “Spese unitarie di gruppo” CP_5
dal 30.09.2012 al 31.12.2017, le “spese forfettarie annue” dal 31.12.2012 al 31.12.2017 e le spese denominate “canone mensile” dal 01.07.2012 al 01.03.2018, regolarmente pattuite (prospetto alle pagine 19, 20, 21 e 22 dell'elaborato peritale), sicché le stesse sono state applicate nella ricostruzione del saldo del conto corrente, così come applicate in concreto dall'Istituto di credito.
2) In ordine al conto corrente anticipo effetti n. 113450, è emerso che i tassi d'interesse a debito del cliente applicati dalla banca sono stati sempre al di sotto della c.d. “soglia d'usura”.
Quanto alla violazione del divieto di anatocismo, devono ritenersi ribadite le conclusioni innanzi esposte in ordine al conto corrente n. 179570113053.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'ausiliario ha pertanto accertato il saldo del conto corrente n.
179570113053 nell'importo di € 12.114,93 alla data del 31.03.2018, a debito per la società correntista.
Sul punto va osservato che le azioni di accertamento della sussistenza di illegittime annotazioni in conto corrente e, conseguentemente, dell'effettivo saldo dare-avere tra le parti, non è soggetta a prescrizione (Cass., n. 3858/2021).
Deve invece escludersi la configurabilità del danno allegato dagli attori, consistente nella mancata concessione dell'affidamento richiesto alla Banca della Provincia di Macerata S.p.a., in difetto di prova del danno, ossia degli effetti pregiudizievoli della mancata stipulazione del contratto di affidamento.
Gli attori hanno altresì eccepito, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.,
la nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lettera a), della legge n. 287/90 in forza del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 sulle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione”,
emesso dalla Banca d'Italia, la quale ha ritenuto che gli articoli 2, 6 e 8 del testo per la Pt_5
fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenessero disposizioni che,
ove applicate in modo uniforme, si porrebbero in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
pagina 26 di 28 La nullità del rapporto contrattuale discenderebbe pertanto dalla previsione nella fideiussione in esame delle clausole proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane.
Orbene, tale deduzione non rileva ai fini del giudizio, in quanto costituisce un ampliamento del thema
decidendum.
Al riguardo va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui si determinerebbe la mutatio libelli nell'ipotesi in cui “si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolar su di un fatto costitutivo
differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del
processo”. (Cass. civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Ad ogni buon conto, va rilevato che la suddetta eccezione presuppone la produzione in giudizio del provvedimento della Banca D'Italia n. 55/2005, circa la sussistenza dell'intesa restrittiva, trattandosi di provvedimento amministrativo sottratto al principio iura novit curia, nella specie tardivamente prodotto
(con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.), oltre il termine previsto per il deposito della documentazione.
Inoltre, atteso che il citato provvedimento costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente alle fideiussioni stipulate dal 2002 al maggio 2005, va rilevato che gli attori e hanno stipulato la fideiussione in data 08.06.2012, risultando pertanto CP_3 Controparte_4
onerati dell'allegazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, nella specie non assolto.
La convenuta e la società intervenuta, prevalentemente soccombenti, vanno condannate in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
pagina 27 di 28
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Controparte_1
, e , con citazione del 30.05.2018, nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
con intervento di in parziale accoglimento delle domande, così CP_5 Controparte_6
provvede:
1) dichiara la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni oggetto di lite, per inadempimento grave della;
Controparte_5
2) condanna alla restituzione, in favore della società attrice, della somma di € Controparte_5
75.757,50, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, previa restituzione delle azioni;
3) accerta il saldo del conto corrente n. 179570113053 in € 12.114,93, a debito per la società attrice;
4) dichiara la tenuta a comunicare il nuovo saldo debitore del c/c n. 179570113053 Controparte_5
alla Centrale Rischi della Banca D'Italia;
5) rigetta le ulteriori domande;
6) condanna e in solido, al rimborso delle spese Controparte_5 Controparte_6
processuali, in favore degli attori, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre € 786,00 per esborsi,
nonché spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 7.5.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0113453 e sul conto corrente n. 179570113053.