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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
Causa civile d'appello N. R.G. 1237/2024, tra:
, l'Avv. FACCIOLI ELISA Parte_1
Contro
Controparte_1
l'Avv. FUSCO FRANCESCO/
[...] CP_2 Controparte_3
( VIA BLIGNY, 15 10122 TORINO C.F._1
All'udienza del 11/06/2025, davanti al Giudice Giulio Borella, sono presenti: nessuno.
Si dà atto che con decreto 22.05.2025 era stato disposto che la presente udienza si tenesse in forma cartolare, con termine anticipato per invio di note scritte.
Si dà atto che tutte le parti hanno depositato le rispettive note d'udienza, da intendersi ivi richiamate.
Il Giudice, preso atto, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, autorizzate dal giudice a non presenziare, in nome del Popolo Italiano, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto
In data 31.05.2023 Cibra Pubblicità Srl era attinta da avviso di accertamento n. 7 del
25.05.2023, emesso da per conto del , col quale Parte_1 Controparte_4
era addebitata la somma di euro 53,00, per omesso/ritardato pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), relativo all'anno 2022, dovuto ad affissione di strumenti pubblicitari sulla S.P. 24 al km 9+110 DX.
Con citazione avanti al Giudice di Pace di Rovigo, conveniva in giudizio CP_1
e il , proponendo opposizione avverso l'avviso Parte_1 Controparte_4 di accertamento, eccependo il difetto di legittimazione del a riscuotere il CUP, CP_4
in quanto le affissioni contestate insisterebbero su strada provinciale, avendo per l'appunto la Provincia rilasciato la debita autorizzazione e riscosso il canone di occupazione, invocando l'art. 1 co. 816-818-819-821-823-835 della L. 160/2019.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse eccezioni, mentre Pt_1
rimaneva contumace l'ente creditore.
La causa era definita con sentenza n. 27/2024, con la quale il Giudice di Pace di Rovigo, in accoglimento del ricorso, annullava l'avviso di accertamento, ritenendo che la potestà impositiva spetti all'ente proprietario della strada, competente anche a rilasciare la relativa autorizzazione, quindi alla Provincia.
Avverso detta sentenza proponeva appello ritenendo la decisione erronea Parte_1
e gravatoria, in quanto il fatto costitutivo del debito per il CUP non sarebbe costituito dall'occupazione e, quindi, dalla titolarità del suolo occupato, quanto dalla diffusione.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse doglianze e reiterando CP_1
le difese svolte in primo grado, con ampio corredo giurisprudenziale.
La causa era discussa all'udienza del 11.06.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies co. 3 c.p.c., per essere ora decisa come segue.
In diritto
L'appello va respinto.
Esaminando l'avviso di accertamento di cui al doc. 1 parte appellata, si vede come il
CUP sia stato richiesto per una affissione del 2022 su S.P. 24, al km 9+110 dx. impugna l'avviso di accertamento, ritenendo che la titolarità impositiva sia della CP_1
Provincia, trattandosi di affissioni su strade provinciali, poste fuori dal centro abitato.
Ebbene, l'art. 1 co. 816 L. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone (CUP), è istituito dai comuni, province e città metropolitane e sostituisce le precedenti tasse e imposte (tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, ecc…). Sono comprese nelle aree comunali anche le strade (non comunali) che attraversano centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Il presupposto del canone è: a) l'occupazione anche abusiva di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti;
b) la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione esclude l'applicazione del canone per l'occupazione.
Ebbene, nella specie è contestato che lo strumento si trovi all'interno del centro abitato.
In effetti non risulta documentato e/o altrimenti provato in atti che il sito in cui si trova lo strumento pubblicitario, pacificamente posto su una S.P., si trovi all'interno del centro abitato del Comune appellato, né che questo abbia più di 10.000 abitanti.
Può anzi legittimamente presumersi che il sito si trovi al di fuori del centro abitato, posto che lo strumento pubblicitario è segnalato al km 9+110 della S.P. 24, sicchè, trattandosi di un piccolo comune di provincia, è ragionevole ritenere che la distanza di
9 km collochi i fatti di causa appunto al di fuori dal centro abitato.
Solo quando (1) la strada provinciale attraversi un centro abitato (2) di un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, allora e solo allora la legittimazione impositiva del CUP spetta al anziché all'ente proprietario della strada e del CP_4
relativo suolo, nella specie la Provincia.
In mancanza quindi di prova dei suddetti elementi, fondanti la titolarità attiva del l'appello va respinto, col favore delle spese, che si liquidano equitativamente CP_4
in euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'appello.
Condanna alla rifusione in favore di CIBRA Pubblicità Srl delle spese di Parte_1
lite, che si liquidano come da motivazione.
Condanna l'appellante al pagamento della somma ex art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002.
Il Giudice
Giulio Borella