Articolo 19 della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 febbraio 1942
Art. 19.

In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, e' dispensato dai richiami alle armi:

1° il personale permanente del Corpo;

2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purche':

se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unita' di prima linea;

se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di eta' ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialita', corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1942