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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5359 2023 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO SOFFIATI per mandato in atti attore
contro
: nata a [...] il [...] c.f. CP_1
C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Natale Callipari per mandato in atti convenuta
conclusioni per l'attore:
1. Accertare e dichiarare che il signor , come Parte_1
esposto in narrativa, ha subito dei danni non patrimoniali, come conseguenza eziologica di tutti i comportamenti della Sig.ra indicati nel presente atto ed, in particolare, a CP_1 causa dell'invio delle mail indicate nel presente atto e prodotte insieme al fascicolo;
(doc. 2);
2.Conseguentemente all'accertamento di cui al punto 1, condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro
1 24.000,00 o di quella maggiore o minor somma che verrà accertata dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa, se del caso;
3. Con vittoria di spese, onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario conclusioni per il convenuto:Nel merito
Respingersi la domanda attorea perchè avanzata in assenza di legittimazione passiva e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa.
Condannarsi l'attore, , al risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1
rispetto alla quantificazione del quale, in ragione di quanto dedotto in narrativa, ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
In subordine
Sospendersi, per le ragioni tutte di cui in narrativa, il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc sino all'esito del procedimento penale in cui l'attore è imputato dei reati di cui agli art. 640 e 99 cp Parte_1
Respingersi la domanda attorea perchè avanzata in assenza di legittimazione passiva e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa.
Condannarsi l'attore, , al risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1
rispetto alla quantificazione del quale, in ragione di quanto dedotto in narrativa, ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al 15% rimb forf. e al 4% CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il geom. ha convenuto in giudizio la sig.ra per sentirla Parte_1 CP_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza di una mail dal contenuto diffamatorio invitata dalla convenuta tramite l'avv. Stefania Cappellari. Secondo
l'attore nella mail contestata si allude al fatto che il geom. incaricato dall'attrice di Pt_1
progettare un nuovo immobile, si sia appropriato di assegni ricevuti dall'attrice per effettuare pagamenti estranei al rapporto contrattuale dell'attrice senza riferire che, nel contratto d'appalto sottoscritto dall'attrice con la società Ape GG, era espressamente prevista la delegazione di pagamento.
2 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_1
passivo posto che la mail contestata è stata inviata dall'avv. Cappellari. In ogni caso ha escluso la natura diffamatoria della comunicazione che aveva l'unico scopo di ottenere e giustificare la restituzione delle somme versate senza alcuna coscienza e volontà di offendere l'onore e la reputazione dell'attore. Infine ha contestato il danno lamentato.
* * * **
La domanda dell'attore non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
Oggetto di contestazione è la mail del 07/11/2019 nella quale l'avv. Stefania Cappellari, in nome e per conto della propria cliente , ha richiesto ad una determinata azienda CP_1
la restituzione delle somme ricevute mediante l'incasso di tre assegni. A tal fine il legale ha rappresentato che gli assegni erano stati consegnati al geom. incaricato di gestire i Pt_1
rapporti con i fornitori e verso il quale la sig.ra nutriva assoluta fiducia, che tuttavia la CP_1 ditta destinataria della mail non aveva fornito alcunché alla sig.ra e l'incasso degli CP_1
assegni era dunque privo di giustificazione e, infine, che la condotta del Geom. Pt_1
sarebbe stata sottoposta al vaglio delle competenti autorità civili e penali.
Come tempestivamente eccepito la mail contestata non è stata inviata dalla convenuta;
precisamente sin dal primo atto difensivo la ha allegato di non aver sottoscritto la CP_1
mail, a titolo di accettazione e conferma del contenuto, e di esserne venuta a conoscenza solo dopo l'invio.
A tali difese l'attore ha replicato che la mail è stata mandata dall'avvocata come mandataria della Sig.ra per cui ha espressamente parlato in nome e per conto, e che la convenuta CP_1
deve quindi rispondere delle affermazioni che sono comunque sue, anche se espresse per interposta persona tanto più che le accuse contenute nella mail (di avergli fatto firmare degli assegni a ditte senza giustificazione), sono le medesime contenute nella sua difesa di merito.
Ebbene la replica non coglie nel segno.
Non è contestato – ed è peraltro evidente - che quanto contenuto nella mail fosse stato riferito al legale dalla propria cliente e, d'altronde, si tratta della medesima rappresentazione dei fatti denunciati penalmente dalla convenuta e ribaditi nelle difese in merito del presente giudizio.
3 Ai fini dell'affermazione della responsabilità per diffamazione della che ha CP_1
tempestivamente contestato la circostanza, occorreva, tuttavia, dedurre e provare che la convenuta avesse condiviso il contenuto da inviare alle ditte terze destinatarie delle mail.
Deve peraltro escludersi un contenuto diffamatorio nelle mail inviate.
La comunicazione inoltrata dal legale della convenuta ha un contenuto rappresentativo delle ragioni per le quali si richiedeva la restituzione dei soldi incassati in forza di un assegno effettivamente rilasciato dalla convenuta e che vedeva come beneficiario proprio il destinatario della mail. E' questo quanto si legge nella comunicazione incriminata. Nessun accenno ad appropriazioni indebite o reati da parte dell'attore ma la mera comunicazione che la condotta dell'attore sarebbe stata sottoposta al vaglio delle autorità penali e civili competenti.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il
D.M. n. 55 del 2014; il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione mentre quelli per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato nel minimo tenuto conto che la fase istruttoria è consistita nel solo deposito delle memorie e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 5359/2023, promosso da , Parte_1
rigetta le domande promosse da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.387 oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 04/01/2025
La Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5359 2023 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMILIANO SOFFIATI per mandato in atti attore
contro
: nata a [...] il [...] c.f. CP_1
C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Natale Callipari per mandato in atti convenuta
conclusioni per l'attore:
1. Accertare e dichiarare che il signor , come Parte_1
esposto in narrativa, ha subito dei danni non patrimoniali, come conseguenza eziologica di tutti i comportamenti della Sig.ra indicati nel presente atto ed, in particolare, a CP_1 causa dell'invio delle mail indicate nel presente atto e prodotte insieme al fascicolo;
(doc. 2);
2.Conseguentemente all'accertamento di cui al punto 1, condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro
1 24.000,00 o di quella maggiore o minor somma che verrà accertata dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa, se del caso;
3. Con vittoria di spese, onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario conclusioni per il convenuto:Nel merito
Respingersi la domanda attorea perchè avanzata in assenza di legittimazione passiva e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa.
Condannarsi l'attore, , al risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1
rispetto alla quantificazione del quale, in ragione di quanto dedotto in narrativa, ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
In subordine
Sospendersi, per le ragioni tutte di cui in narrativa, il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc sino all'esito del procedimento penale in cui l'attore è imputato dei reati di cui agli art. 640 e 99 cp Parte_1
Respingersi la domanda attorea perchè avanzata in assenza di legittimazione passiva e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa.
Condannarsi l'attore, , al risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1
rispetto alla quantificazione del quale, in ragione di quanto dedotto in narrativa, ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.
Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al 15% rimb forf. e al 4% CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il geom. ha convenuto in giudizio la sig.ra per sentirla Parte_1 CP_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza di una mail dal contenuto diffamatorio invitata dalla convenuta tramite l'avv. Stefania Cappellari. Secondo
l'attore nella mail contestata si allude al fatto che il geom. incaricato dall'attrice di Pt_1
progettare un nuovo immobile, si sia appropriato di assegni ricevuti dall'attrice per effettuare pagamenti estranei al rapporto contrattuale dell'attrice senza riferire che, nel contratto d'appalto sottoscritto dall'attrice con la società Ape GG, era espressamente prevista la delegazione di pagamento.
2 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_1
passivo posto che la mail contestata è stata inviata dall'avv. Cappellari. In ogni caso ha escluso la natura diffamatoria della comunicazione che aveva l'unico scopo di ottenere e giustificare la restituzione delle somme versate senza alcuna coscienza e volontà di offendere l'onore e la reputazione dell'attore. Infine ha contestato il danno lamentato.
* * * **
La domanda dell'attore non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
Oggetto di contestazione è la mail del 07/11/2019 nella quale l'avv. Stefania Cappellari, in nome e per conto della propria cliente , ha richiesto ad una determinata azienda CP_1
la restituzione delle somme ricevute mediante l'incasso di tre assegni. A tal fine il legale ha rappresentato che gli assegni erano stati consegnati al geom. incaricato di gestire i Pt_1
rapporti con i fornitori e verso il quale la sig.ra nutriva assoluta fiducia, che tuttavia la CP_1 ditta destinataria della mail non aveva fornito alcunché alla sig.ra e l'incasso degli CP_1
assegni era dunque privo di giustificazione e, infine, che la condotta del Geom. Pt_1
sarebbe stata sottoposta al vaglio delle competenti autorità civili e penali.
Come tempestivamente eccepito la mail contestata non è stata inviata dalla convenuta;
precisamente sin dal primo atto difensivo la ha allegato di non aver sottoscritto la CP_1
mail, a titolo di accettazione e conferma del contenuto, e di esserne venuta a conoscenza solo dopo l'invio.
A tali difese l'attore ha replicato che la mail è stata mandata dall'avvocata come mandataria della Sig.ra per cui ha espressamente parlato in nome e per conto, e che la convenuta CP_1
deve quindi rispondere delle affermazioni che sono comunque sue, anche se espresse per interposta persona tanto più che le accuse contenute nella mail (di avergli fatto firmare degli assegni a ditte senza giustificazione), sono le medesime contenute nella sua difesa di merito.
Ebbene la replica non coglie nel segno.
Non è contestato – ed è peraltro evidente - che quanto contenuto nella mail fosse stato riferito al legale dalla propria cliente e, d'altronde, si tratta della medesima rappresentazione dei fatti denunciati penalmente dalla convenuta e ribaditi nelle difese in merito del presente giudizio.
3 Ai fini dell'affermazione della responsabilità per diffamazione della che ha CP_1
tempestivamente contestato la circostanza, occorreva, tuttavia, dedurre e provare che la convenuta avesse condiviso il contenuto da inviare alle ditte terze destinatarie delle mail.
Deve peraltro escludersi un contenuto diffamatorio nelle mail inviate.
La comunicazione inoltrata dal legale della convenuta ha un contenuto rappresentativo delle ragioni per le quali si richiedeva la restituzione dei soldi incassati in forza di un assegno effettivamente rilasciato dalla convenuta e che vedeva come beneficiario proprio il destinatario della mail. E' questo quanto si legge nella comunicazione incriminata. Nessun accenno ad appropriazioni indebite o reati da parte dell'attore ma la mera comunicazione che la condotta dell'attore sarebbe stata sottoposta al vaglio delle autorità penali e civili competenti.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il
D.M. n. 55 del 2014; il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione mentre quelli per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato nel minimo tenuto conto che la fase istruttoria è consistita nel solo deposito delle memorie e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, nel giudizio n. 5359/2023, promosso da , Parte_1
rigetta le domande promosse da;
Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.387 oltre Parte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA.
Verona, 04/01/2025
La Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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