Art. 53.
La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai tribunali la facolta' di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.
La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai tribunali la facolta' di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.