Articolo 53 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 52Articolo 54
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30 giugno 1874
Art. 53.

La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si regola secondo le disposizioni contenute nell'articolo 32, salvo alle Corti d'appello ed ai tribunali la facolta' di fare quelle disposizioni che sieno richieste dall'interesse delle parti rappresentate dal procuratore contro il quale occorre di esercitare l'azione disciplinare a norma di questo articolo e del precedente.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874