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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/10/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 235/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Barrafranca, alla Via Passalacqua s.n.c., C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Angela Ingala (C.F.: , che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti.
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Musco n. 7, (C.F.: , elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Castagna n. C.F._3
9, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Cannizzaro (C.F.: ), che la C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI- Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 15.05.2025, resa all'esito dell'udienza del
13/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 Parte_2
civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 03.09.2014 a Piazza Armerina (En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 58, Parte II, Serie A, anno
2014.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale non sono nati figli.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato la sentenza n. 138/2022 emessa il 18.02.2022
e depositata il 22.02.2022, emessa all'esito del giudizio RG n. 508/2019, con cui il Tribunale di Enna ha disposto la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno alimentare e/o di mantenimento, stante che ciascuno di essi dispone di mezzi propri sufficienti;
2) ciascuno dei coniugi presta sin d'ora il proprio consenso affinché l'altro possa trasferire all'estero la propria residenza, impegnandosi sin da ora a formalizzare, ove necessario, tale consenso per il rilascio del passaporto, carta d'identità valida per
l'espatrio ed ogni altro documento analogo;
3) i coniugi hanno già regolamentato i loro rapporti patrimoniali provvedendo alla divisione dei beni comuni;
in particolare il sig. , nelle Parte_1
date del 28 e 31 dicembre 2024, ha definitivamente prelevato dall' abitazione coniugale sopra detta tutti i propri effetti personali, i mobili, suppellettili ed ogni altra cosa ad egli spettante, pertanto le parti null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 138/2022, emessa il 18.02.2022 e depositata il 22.02.2022 all'esito del giudizio RG n. 508/2019 dal Tribunale di Enna, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 13.05.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: , dichiara la Pt_2 C.F._3
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 03.09.2014
a Piazza Armerina (En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 58,
Parte II, Serie A, anno 2014, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 07 febbraio 2025 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 235/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Barrafranca, alla Via Passalacqua s.n.c., C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Angela Ingala (C.F.: , che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti.
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Musco n. 7, (C.F.: , elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Castagna n. C.F._3
9, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Cannizzaro (C.F.: ), che la C.F._4 rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-RICORRENTI- Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 15.05.2025, resa all'esito dell'udienza del
13/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1 Parte_2
civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 03.09.2014 a Piazza Armerina (En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 58, Parte II, Serie A, anno
2014.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale non sono nati figli.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato la sentenza n. 138/2022 emessa il 18.02.2022
e depositata il 22.02.2022, emessa all'esito del giudizio RG n. 508/2019, con cui il Tribunale di Enna ha disposto la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno alimentare e/o di mantenimento, stante che ciascuno di essi dispone di mezzi propri sufficienti;
2) ciascuno dei coniugi presta sin d'ora il proprio consenso affinché l'altro possa trasferire all'estero la propria residenza, impegnandosi sin da ora a formalizzare, ove necessario, tale consenso per il rilascio del passaporto, carta d'identità valida per
l'espatrio ed ogni altro documento analogo;
3) i coniugi hanno già regolamentato i loro rapporti patrimoniali provvedendo alla divisione dei beni comuni;
in particolare il sig. , nelle Parte_1
date del 28 e 31 dicembre 2024, ha definitivamente prelevato dall' abitazione coniugale sopra detta tutti i propri effetti personali, i mobili, suppellettili ed ogni altra cosa ad egli spettante, pertanto le parti null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 138/2022, emessa il 18.02.2022 e depositata il 22.02.2022 all'esito del giudizio RG n. 508/2019 dal Tribunale di Enna, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 13.05.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: , dichiara la Pt_2 C.F._3
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 03.09.2014
a Piazza Armerina (En), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 58,
Parte II, Serie A, anno 2014, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 07 febbraio 2025 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.