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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2694 dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierluigi
Vicidomini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla via Paolo
De Granita, n. 14
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
mandato in atti, dall'avv. Pasqualina Perfetto ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in
Salerno, alla via Mario Mascia, n. 8
- APPELATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
4.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 468/2019 del Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella, depositata in data 28.10.2019, notificata il 26.2.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 115/2018 (n. 547/2018 R.G.) il Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella ingiungeva a “La di pagare alla “ Parte_1 [...]
a somma di € 2.174,04 (oltre interessi Controparte_1
legali e spese di procedura) in virtù della fattura n. 27/2018 del 15.1.2018, emessa per i lavori di riparazione effettuati sul rimorchio targato BO37966 e rimasta impagata.
Avverso tale decreto proponeva tempestivamente opposizione l'odierna appellante,
evidenziando l'insussistenza del credito vantato dal ricorrente e disconoscendo l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società appellata, in quanto il rimorchio oggetto di causa era stato rottamato a seguito di un incidente antecedente la data di emissione della fattura posta a fondamento della pretesa monitoria - segnatamente il 24.7.2017; chiedeva, pertanto,
la revoca del decreto ingiuntivo n. 115/2018 con condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite.
La società “ Controparte_1
costituendosi nel giudizio di primo grado, produceva: la fattura n. 27/2018 del 15.1.2018; lo stralcio del Registro delle vendite di gennaio 2018 con dichiarazione di autenticità del consulente contabile e fiscale della società; il sollecito di pagamento della suddetta fattura,
ricevuto a mezzo raccomandata a/r da “ il 27.2.2018 e chiedeva Parte_1
l'escussione del teste insistendo nelle proprie pretese. Testimone_1
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella pronunciava la sentenza n. 468/2019 con la quale, rigettando l'opposizione proposta, confermava il decreto ingiuntivo n. 115/2018 condannando “La alla rifusione delle spese Parte_1
di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società “La , Parte_1
lamentando:
- l'errata valutazione dei fatti e del materiale probatorio ad opera del giudice di prime cure,
in quanto parte appellata non avrebbe assolto l'onere della prova riguardo al rapporto
2 contrattuale intercorso tra le due società avente ad oggetto le riparazioni di cui alla fattura n. 27 del 2018;
- la violazione dell'obbligo motivazionale per non aver statuito intorno al difetto di legittimazione passiva rilevato da parte appellante nella comparsa conclusionale.
“La sosteneva, in particolare, che il Giudice di Pace non avrebbe Parte_1
tenuto in debita considerazione la circostanza secondo cui alla data di emissione della fattura – segnatamente il 15.1.2018 – il rimorchio oggetto di causa fosse stato rottamato presso la società Rotam-Ecofer s.r.l. sita in Montecorvino Pugliano, in seguito all'incidente che avrebbe coinvolto il veicolo in data 24 luglio 2017, come da relazione dei C.C. di CP_2
neutralizzando, così, la pretesa della società appellata.
Con comparsa depositata il 20.9.2020 si costituiva in giudizio la società “
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto, in quanto infondato, dal momento che i lavori sul rimorchio targato BO37966
erano stati eseguiti prima dell'incidente stradale, così come confermato dal teste escusso in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura eminentemente documentale,
veniva istruita sulla scorta di quanto allegato in atti dalle parti.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, si perveniva all'udienza del 4.11.2024,
sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 7.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, essendo state ampiamente spiegate le censure mosse alla decisione gravata, le parti sottoposte a critiche ed il progetto alternativo di decisione proposto dall'appellante.
A sostegno del primo motivo di appello, “La richiama il notorio Parte_1
orientamento giurisprudenziale che evidenzia la inidoneità della fattura commerciale, quale documento di formazione unilaterale, a costituire prova, nel giudizio di opposizione a D.I.,
soprattutto per quanto concerne il corrispettivo pattuito per la prestazione fornita dal creditore.
3 A tal scopo eccepisce l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta,
il quale non avrebbe suffragato l'accordo verbale intercorso tra il titolare Testimone_1
della società opposta-appellata ed il legale rapp.te della società-appellante avente ad oggetto la riparazione del veicolo in questione né il corrispettivo pattuito per i predetti lavori di ripristino.
Parte appellata censura, inoltre, la scelta del Giudice di prime cure per non avere tenuto in debita considerazione i registri vendite anno 2017 – anno 2018, dalla stessa esibiti in conformità dell'ordinanza del 9.5.2019, nei quali non è riportata la fattura in contestazione,
la quale sarebbe stata emessa ben oltre il termine massimo consentito, coincidente con il giorno 15 del mese successivo alla consegna del prodotto o erogazione del servizio.
A sostegno del secondo motivo di appello, “La deduce, infine, che Parte_1
il Giudice di prime cure, prima ancora di verificare l'accertamento della commissione e l'effettiva esecuzione dei lavori sul rimorchio tg. BO37966, avrebbe dovuto verificare la titolarità del rimorchio stesso e pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva ritualmente sollevata da essa appellante.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché collegati tra loro.
Parte appellante ha travisato la motivazione della sentenza del Giudice di prime cure, che ha fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a D.I. emesso sulla base di fatture.
Il G.d.P. ha dimostrato di conoscere il principio di diritto notorio secondo cui la fattura non
CP_ può costituire fonte di prova nel giudizio di cognizione incardinato con l'opposizione a ma ha evidentemente fondato la decisione di rigetto dell'opposizione sulla circostanza della non contestazione della fattura da parte della società “ , se non dopo Parte_1
la notifica del D.I. n. 115/2018.
A tal proposito giova sottolineare che la fattura n. 27/2018, posta a base del monitorio, è stata emessa dalla in data 15 gennaio 2018 - per i lavori effettuati sul mezzo Controparte_1
targato BO37966, di proprietà della società appellante - e risulta regolarmente annotata in contabilità, come emerge dallo stralcio del “Registro Vendite” del mese di gennaio 2018, con dichiarazione di autenticità all'originale a firma del consulente fiscale Persona_1
4 Il pagamento della stessa, inoltre, è stato ritualmente richiesto alla società appellante con lettera raccomandata a/r n. 150905466291 del 22 febbraio 2020, ricevuta il 27 febbraio 2020,
senza che detta società sollevasse alcuna contestazione.
Il G.d.P., inoltre, ha ritenuto provato il credito vantato in monitorio dalla società opposta anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, le quali, lungi dall'essere generiche, come eccepito dall'appellante, hanno pienamente confermato sia che il mezzo targato BO 37966 fu portato nel mese di maggio 2017 da , legale Parte_2
rappresentante della società “ , presso l'officina meccanica Parte_1
“ , sia che su tale mezzo furono effettivamente eseguiti dallo stesso teste, Controparte_1
agli inizi di giugno 2017, i lavori di cui alla fattura n. 27/2018, pertanto in epoca anteriore al sinistro stradale del 24 luglio 2017, in cui sarebbe rimasto coinvolto il su indicato mezzo.
Lo stesso teste ha, inoltre, confermato che il , legale rappresentante della CP_1
società appellata, acquistò i materiali di ricambio per le riparazioni sul rimorchio tg. BO
37966 presso la Maurelli Distribuzione s.p.a. – circostanza comprovata dalla fattura n.
40004506, emessa il 31.5.2017 dalla Maurelli Distribuzione s.p.a., allegata dall'opposta in sede di costituzione in giudizio di primo grado – e che il rimorchio tg. BO 37966 fu immediatamente ritirato dalla società “ . Parte_1
Questa ricostruzione dei fatti è valevole a dimostrare che il rapporto contrattuale è stato incardinato e persino eseguito. Per tale motivo, anche se la fattura non rappresenta, di per sé sola, prova del credito e del rapporto contrattuale cui si riferisce, nel caso di specie, è stata correttamente ritenuta provata la prestazione oggetto di fattura.
Né rileva la circostanza che la fattura n. 27/2018 sia stata emessa a distanza di mesi dalla effettuazione dei lavori di riparazione in quanto, come correttamente dedotto dall'appellata,
nel caso di prestazioni di servizi – come nel caso di specie - l'obbligo di emissione della fattura nasce al momento dell'incasso del corrispettivo. Infatti, nell'ipotesi di prestazioni di servizi, la regola generale prevede che l'operazione debba considerarsi effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, mai allegato né provato dall'odierna appellante.
Parimenti, non rileva la mancata annotazione della fattura n. 27/2018 nel registro acquisti dell'impresa debitrice, in quanto tale mancata annotazione semplicemente non solleva
5 l'onere della prova a carico di parte opposta, la quale ha, in altro modo, offerto idonea prova a suffragio del credito vantato.
Relativamente, infine, all'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante la stessa, oltre a porsi in contrasto con il contegno processuale assunto da “
[...]
, risulta, a ben vedere, smentita dalla documentazione prodotta dalla Parte_1
stessa società appellante e, in particolare, dalla relazione dei Carabinieri di sul CP_2
sinistro stradale del 24 luglio 2017, laddove è riportato che il rimorchio tg BO37966 è di proprietà della società odierna appellante.
L'appello va quindi rigettato con conferma della sentenza gravata di rigetto dell'opposizione a D.I. n. 115/2018.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6.7.2015), “ , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 2694/2020
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 468/2019, resa dal Giudice di
Pace di Montecorvino Rovella, depositata il 28.10.2019 e notificata in data 26.2.2020,
di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2018;
6 2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di parte appellata che si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge sull'importo dell'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Pasqualina Perfetto;
3) condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno il 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2694 dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Pierluigi
Vicidomini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno, alla via Paolo
De Granita, n. 14
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
mandato in atti, dall'avv. Pasqualina Perfetto ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in
Salerno, alla via Mario Mascia, n. 8
- APPELATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
4.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 468/2019 del Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella, depositata in data 28.10.2019, notificata il 26.2.2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 115/2018 (n. 547/2018 R.G.) il Giudice di Pace di Montecorvino
Rovella ingiungeva a “La di pagare alla “ Parte_1 [...]
a somma di € 2.174,04 (oltre interessi Controparte_1
legali e spese di procedura) in virtù della fattura n. 27/2018 del 15.1.2018, emessa per i lavori di riparazione effettuati sul rimorchio targato BO37966 e rimasta impagata.
Avverso tale decreto proponeva tempestivamente opposizione l'odierna appellante,
evidenziando l'insussistenza del credito vantato dal ricorrente e disconoscendo l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società appellata, in quanto il rimorchio oggetto di causa era stato rottamato a seguito di un incidente antecedente la data di emissione della fattura posta a fondamento della pretesa monitoria - segnatamente il 24.7.2017; chiedeva, pertanto,
la revoca del decreto ingiuntivo n. 115/2018 con condanna di parte opposta alla refusione delle spese di lite.
La società “ Controparte_1
costituendosi nel giudizio di primo grado, produceva: la fattura n. 27/2018 del 15.1.2018; lo stralcio del Registro delle vendite di gennaio 2018 con dichiarazione di autenticità del consulente contabile e fiscale della società; il sollecito di pagamento della suddetta fattura,
ricevuto a mezzo raccomandata a/r da “ il 27.2.2018 e chiedeva Parte_1
l'escussione del teste insistendo nelle proprie pretese. Testimone_1
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella pronunciava la sentenza n. 468/2019 con la quale, rigettando l'opposizione proposta, confermava il decreto ingiuntivo n. 115/2018 condannando “La alla rifusione delle spese Parte_1
di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società “La , Parte_1
lamentando:
- l'errata valutazione dei fatti e del materiale probatorio ad opera del giudice di prime cure,
in quanto parte appellata non avrebbe assolto l'onere della prova riguardo al rapporto
2 contrattuale intercorso tra le due società avente ad oggetto le riparazioni di cui alla fattura n. 27 del 2018;
- la violazione dell'obbligo motivazionale per non aver statuito intorno al difetto di legittimazione passiva rilevato da parte appellante nella comparsa conclusionale.
“La sosteneva, in particolare, che il Giudice di Pace non avrebbe Parte_1
tenuto in debita considerazione la circostanza secondo cui alla data di emissione della fattura – segnatamente il 15.1.2018 – il rimorchio oggetto di causa fosse stato rottamato presso la società Rotam-Ecofer s.r.l. sita in Montecorvino Pugliano, in seguito all'incidente che avrebbe coinvolto il veicolo in data 24 luglio 2017, come da relazione dei C.C. di CP_2
neutralizzando, così, la pretesa della società appellata.
Con comparsa depositata il 20.9.2020 si costituiva in giudizio la società “
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
proposto, in quanto infondato, dal momento che i lavori sul rimorchio targato BO37966
erano stati eseguiti prima dell'incidente stradale, così come confermato dal teste escusso in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura eminentemente documentale,
veniva istruita sulla scorta di quanto allegato in atti dalle parti.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, si perveniva all'udienza del 4.11.2024,
sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 7.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, essendo state ampiamente spiegate le censure mosse alla decisione gravata, le parti sottoposte a critiche ed il progetto alternativo di decisione proposto dall'appellante.
A sostegno del primo motivo di appello, “La richiama il notorio Parte_1
orientamento giurisprudenziale che evidenzia la inidoneità della fattura commerciale, quale documento di formazione unilaterale, a costituire prova, nel giudizio di opposizione a D.I.,
soprattutto per quanto concerne il corrispettivo pattuito per la prestazione fornita dal creditore.
3 A tal scopo eccepisce l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta,
il quale non avrebbe suffragato l'accordo verbale intercorso tra il titolare Testimone_1
della società opposta-appellata ed il legale rapp.te della società-appellante avente ad oggetto la riparazione del veicolo in questione né il corrispettivo pattuito per i predetti lavori di ripristino.
Parte appellata censura, inoltre, la scelta del Giudice di prime cure per non avere tenuto in debita considerazione i registri vendite anno 2017 – anno 2018, dalla stessa esibiti in conformità dell'ordinanza del 9.5.2019, nei quali non è riportata la fattura in contestazione,
la quale sarebbe stata emessa ben oltre il termine massimo consentito, coincidente con il giorno 15 del mese successivo alla consegna del prodotto o erogazione del servizio.
A sostegno del secondo motivo di appello, “La deduce, infine, che Parte_1
il Giudice di prime cure, prima ancora di verificare l'accertamento della commissione e l'effettiva esecuzione dei lavori sul rimorchio tg. BO37966, avrebbe dovuto verificare la titolarità del rimorchio stesso e pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva ritualmente sollevata da essa appellante.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché collegati tra loro.
Parte appellante ha travisato la motivazione della sentenza del Giudice di prime cure, che ha fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a D.I. emesso sulla base di fatture.
Il G.d.P. ha dimostrato di conoscere il principio di diritto notorio secondo cui la fattura non
CP_ può costituire fonte di prova nel giudizio di cognizione incardinato con l'opposizione a ma ha evidentemente fondato la decisione di rigetto dell'opposizione sulla circostanza della non contestazione della fattura da parte della società “ , se non dopo Parte_1
la notifica del D.I. n. 115/2018.
A tal proposito giova sottolineare che la fattura n. 27/2018, posta a base del monitorio, è stata emessa dalla in data 15 gennaio 2018 - per i lavori effettuati sul mezzo Controparte_1
targato BO37966, di proprietà della società appellante - e risulta regolarmente annotata in contabilità, come emerge dallo stralcio del “Registro Vendite” del mese di gennaio 2018, con dichiarazione di autenticità all'originale a firma del consulente fiscale Persona_1
4 Il pagamento della stessa, inoltre, è stato ritualmente richiesto alla società appellante con lettera raccomandata a/r n. 150905466291 del 22 febbraio 2020, ricevuta il 27 febbraio 2020,
senza che detta società sollevasse alcuna contestazione.
Il G.d.P., inoltre, ha ritenuto provato il credito vantato in monitorio dalla società opposta anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, le quali, lungi dall'essere generiche, come eccepito dall'appellante, hanno pienamente confermato sia che il mezzo targato BO 37966 fu portato nel mese di maggio 2017 da , legale Parte_2
rappresentante della società “ , presso l'officina meccanica Parte_1
“ , sia che su tale mezzo furono effettivamente eseguiti dallo stesso teste, Controparte_1
agli inizi di giugno 2017, i lavori di cui alla fattura n. 27/2018, pertanto in epoca anteriore al sinistro stradale del 24 luglio 2017, in cui sarebbe rimasto coinvolto il su indicato mezzo.
Lo stesso teste ha, inoltre, confermato che il , legale rappresentante della CP_1
società appellata, acquistò i materiali di ricambio per le riparazioni sul rimorchio tg. BO
37966 presso la Maurelli Distribuzione s.p.a. – circostanza comprovata dalla fattura n.
40004506, emessa il 31.5.2017 dalla Maurelli Distribuzione s.p.a., allegata dall'opposta in sede di costituzione in giudizio di primo grado – e che il rimorchio tg. BO 37966 fu immediatamente ritirato dalla società “ . Parte_1
Questa ricostruzione dei fatti è valevole a dimostrare che il rapporto contrattuale è stato incardinato e persino eseguito. Per tale motivo, anche se la fattura non rappresenta, di per sé sola, prova del credito e del rapporto contrattuale cui si riferisce, nel caso di specie, è stata correttamente ritenuta provata la prestazione oggetto di fattura.
Né rileva la circostanza che la fattura n. 27/2018 sia stata emessa a distanza di mesi dalla effettuazione dei lavori di riparazione in quanto, come correttamente dedotto dall'appellata,
nel caso di prestazioni di servizi – come nel caso di specie - l'obbligo di emissione della fattura nasce al momento dell'incasso del corrispettivo. Infatti, nell'ipotesi di prestazioni di servizi, la regola generale prevede che l'operazione debba considerarsi effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, mai allegato né provato dall'odierna appellante.
Parimenti, non rileva la mancata annotazione della fattura n. 27/2018 nel registro acquisti dell'impresa debitrice, in quanto tale mancata annotazione semplicemente non solleva
5 l'onere della prova a carico di parte opposta, la quale ha, in altro modo, offerto idonea prova a suffragio del credito vantato.
Relativamente, infine, all'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante la stessa, oltre a porsi in contrasto con il contegno processuale assunto da “
[...]
, risulta, a ben vedere, smentita dalla documentazione prodotta dalla Parte_1
stessa società appellante e, in particolare, dalla relazione dei Carabinieri di sul CP_2
sinistro stradale del 24 luglio 2017, laddove è riportato che il rimorchio tg BO37966 è di proprietà della società odierna appellante.
L'appello va quindi rigettato con conferma della sentenza gravata di rigetto dell'opposizione a D.I. n. 115/2018.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie - previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30.1.2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6.7.2015), “ , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., è tenuta alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 2694/2020
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 468/2019, resa dal Giudice di
Pace di Montecorvino Rovella, depositata il 28.10.2019 e notificata in data 26.2.2020,
di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2018;
6 2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di parte appellata che si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge sull'importo dell'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Pasqualina Perfetto;
3) condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno il 10 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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