Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2025, proposto da
NA RO FE, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASL SA, non costituita in giudizio;
nei confronti
RI RE AN, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania, SA, sez. III, n. 2536 del 30 dicembre 2024,
nonché, in subordine, per l’annullamento, previa sospensione, della delibera del Direttore Generale dell’ASL SA n. 249 del 26 febbraio 2025, recante l’indizione dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 10 posti di dirigente biologo nella disciplina di Patologia Clinica – area della Disciplina diagnostica e dei servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, FE NA RO (in appresso, M. A. R.) agiva per: -- l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, SA, sez. III, n. 2536 del 30 dicembre 2024; -- l’accertamento dell’inefficacia ovvero, in subordine, l’annullamento, previa sospensione: --- della delibera n. 249 del 26 febbraio 2025, con la quale il Direttore Generale dell’ASL SA aveva indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato (12 mesi eventualmente rinnovabili), fatta salva la possibilità di cessazione anticipata dell’incarico in caso di conclusione della relativa procedura di reclutamento a tempo indeterminato, di n. 10 posti di dirigente biologo nella disciplina di Patologia Clinica – area della Disciplina diagnostica e dei servizi – da destinarsi all’Asl di SA; --- della nota dell’ASL SA prot. n. 72799 del 28 marzo 2025; --- della delibera del Direttore Generale dell’ASL SA n. 1256 del 6 agosto 2024, modificata con atto n. 1306 del 13 agosto 2024; -- la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- con la decisione in questa sede azionata, erano stati annullati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto (con delibera del Direttore Generale dell’ASL SA n. 334 del 28 febbraio 2024) per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 8 posti di dirigente biologo nella disciplina di Patologia clinica, da destinarsi all’ASL SA, nella parte in cui non era stata prevista una riserva di posti (nel limite massimo del 50%) in favore del personale in possesso dei requisiti ex art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021;
- tanto, perché con l’avviso del 30 agosto 2023, prot. n. 166257, avente per oggetto la «ricognizione del personale assunto con contratto di lavoro autonomo e/o diverso» e «finalizzato alla definizione delle quote da riservare in misura massima del 50% area dirigenziale e comparto del ruolo sanitario, ruolo socio-sanitario, ruolo tecnico e ruolo amministrativo», l’amministrazione intimata aveva esternato il proponimento di volersi avvalere della potestà attribuitale dall’art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021, subordinando all’esito della divisata ricognizione la determinazione (nella misura massima del 50%) delle quote di posti resisi disponibili nei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico e amministrativo, che avrebbero dovuto rimanere riservate al personale reclutato in via temporanea; e, una volta effettuata la ricognizione, aveva predisposto un apposito elenco di candidati risultati in possesso dei prescritti requisiti idoneativi, ivi compresa, appunto, M. A. R.;
- in questo modo – aveva argomentato la Sezione – l’ASL SA aveva «indeclinabilmente autovincolato ex ante il proprio operato futuro, in sede di assunzione di personale a tempo determinato, relativamente all’‘an’ di esercizio della potestà ex art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021, ossia all’utilizzo dell’elenco anzidetto, avendo conservato margini di discrezionalità decisionale limitatamente al ‘quomodo’, ossia alla misura dell’utilizzo dell’elenco medesimo, entro la soglia del 50%»; ed aveva, «nel contempo, ingenerato nei candidati positivamente censiti nel menzionato elenco il legittimo affidamento nell’attivazione della prevista riserva di posti in ipotesi di procedure di reclutamento»: «una volta consumato l’esercizio del proprio potere discrezionale, cristallizzando la clausola di riserva ex art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021 tramite espressa enunciazione del proponimento di volersene avvalere, nonché tramite susseguente ricognizione dei soggetti idonei, l’ASL SA non avrebbe potuto, dunque, legittimamente disapplicare la regula agendi impostasi»;
- tale pronuncia era intervenuta, dopo che, nelle more del giudizio, il Direttore Generale dell’ASL SA, con delibera n. 1002 del 24 giugno 2024, aveva annullato d’ufficio le delibere n. 334 del 28 febbraio 2024 e n. 885 del 4 giugno 2024, recanti, rispettivamente, l’indizione della procedura selettiva e l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso, «sino a diverse ed ulteriori decisioni nel merito da parte dell’autorità giudiziaria procedente in virtù del pendente ricorso»;
- con specifico a tale sopravvenienza provvedimentale, la Sezione, nella sentenza n. 2536 del 30 dicembre 2024, aveva escluso la cessazione della materia del contendere, dedotta dall’amministrazione resistente: «ciò, in quanto l’autoannullamento delle delibere del Direttore Generale dell’ASL SA n. 334 del 28 febbraio 2024 e n. 885 del 4 giugno 2024, nonché del bando di concorso è stato espressamente disposto «sino a diverse ed ulteriori decisioni nel merito da parte dell’autorità giudiziaria procedente in virtù del pendente ricorso», ossia sotto la condizione risolutiva dell’eventuale rigetto dell’impugnazione proposta nella sede di merito, così elidendosi quell’effetto pienamente e definitivamente satisfattivo, in corrispondenza del quale è configurabile la pronuncia ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.»;
- a sostegno delle domande proposte col ricorso in epigrafe, la M. deduceva, in estrema sintesi, che a) l’ASL SA: aa) sarebbe rimasta ingiustificatamente inerte rispetto all’obbligo di conformazione al dispositivo in parte qua annullatorio della sentenza n. 2536 del 30 dicembre 2024, mediante integrazione degli atti concorsuali di cui alla delibera n. 334 del 28 febbraio 2024 con la previsione di una quota di posti da riservare ai candidati ricompresi nell’avviso di ricognizione prot. n. 166257 del 30 agosto 2023; ab) per di più, con l’avvio della procedura selettiva per il reclutamento “a tempo determinato” di n. 10 dirigenti biologi, avrebbe eluso detto dispositivo annullatorio, riferito alla violazione dell’autovincolo all’assunzione “a tempo indeterminato” di dirigenti biologi in possesso dei requisiti ex art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021; ac) a dispetto di quanto rappresentato nella propria nota del 28 marzo 2025, prot. n. 72799, mediante la delibera direttoriale di annullamento d’ufficio n. 1002 del 24 giugno 2024 giammai avrebbe potuto neutralizzare il successivo dictum giurisdizionale annullatorio in parte qua; b) gli atti amministrativi susseguiti alla sentenza n. 2536 del 30 dicembre 2024 sarebbero, quindi, inefficaci, perché adottati in violazione ed elusione di quest’ultima; c) in ogni caso, contraddittoriamente ed ellitticamente, e, quindi, illegittimamente, sarebbe stata «fatta salva» dalla delibera direttoriale n. 249 del 26 febbraio 2025 «la possibilità di cessazione anticipata dell’incarico in caso di conclusione della relativa procedura di reclutamento a tempo indeterminato», senza ben chiarirsi quale sarebbe stata quest’ultima, se, poi, nella stessa delibera n. 249 del 26 febbraio 2025, si preciserebbe «che non sono vigenti presso l’ASL SA graduatorie concorsuali di candidati idonei nella disciplina di Patologia Clinica per l’assunzione a tempo determinato e/o indeterminato»;
- l’intimata ASL SA non si costituiva in giudizio;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 27 maggio 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato che:
- come illustrato in premessa, la Sezione, nella sentenza n. 2536 del 30 dicembre 2024, ha escluso la cessazione della materia del contendere, dedotta dall’amministrazione resistente: «ciò, in quanto l’autoannullamento delle delibere del Direttore Generale dell’ASL SA n. 334 del 28 febbraio 2024 e n. 885 del 4 giugno 2024, nonché del bando di concorso è stato espressamente disposto «sino a diverse ed ulteriori decisioni nel merito da parte dell’autorità giudiziaria procedente in virtù del pendente ricorso», ossia sotto la condizione risolutiva dell’eventuale rigetto dell’impugnazione proposta nella sede di merito, così elidendosi quell’effetto pienamente e definitivamente satisfattivo, in corrispondenza del quale è configurabile la pronuncia ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm.»;
- in questo modo, si è chiarito che detto annullamento d’ufficio è stato disposto dall’amministrazione non già in via autonoma, sulla base del riesame dei presupposti di adozione degli atti concorsuali e della ponderazione e degli interessi antagonistici in gioco, ai fini dell’esercizio del potere discrezionale di autotutela, bensì in stretta esecuzione delle misure cautelari emesse in pendenza di lite;
- nelle sue premesse, la delibera direttoriale n. 1002 del 24 giugno 2024 rammenta, infatti: «- che con ordinanza cautelare n. 192/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di SA – (Sezione Terza) è stata accolta l’istanza cautelare e per l'effetto disposta la sospensione cautelare dell’efficacia della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL SA n. 334 del 28 febbraio 2024; - che con decreto n. 206/2024 … il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di SA – (Sezione Terza) si è pronunciato in merito ai motivi aggiunti al ricorso cautelare di cui in parola per l’annullamento … della delibera del Direttore Generale dell’ASL SA n. 885 del 4 giugno 2024 di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso di cui al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 8 posti di Dirigente Biologo nella disciplina di Patologia Clinica da destinarsi all’ASL SA, e del relativo elenco, pubblicati il 5 giugno 2024; - che con nota agli atti della UOC Gestione Risorse Umane, la UOC Affari Legali ha trasmesso la ordinanza cautelare ed il decreto monocratico summenzionati per i provvedimenti di conseguenza e per la eventuale costituzione in giudizio nel merito; - … in ossequio alle decisioni del Giudice, pertanto, di dover prendere atto della ordinanza e del decreto monocratico in parola e, per gli effetti annullare la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL SA n. 334 del 28 febbraio 2024, nonché il bando di concorso approvato con la delibera summenzionata, la delibera del Direttore Generale dell’ASL SA n. 885 del 4 giugno 2024 di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi al concorso di che trattasi, e di tutti gli altri atti connessi, collegati, presupposti e conseguenti, sino a diverse ed ulteriori decisioni nel merito da parte dell’autorità giudiziaria»;
- è evidente, allora, che l’annullamento giurisdizionale pronunciato in parte qua con sentenza n. 2536 del 30 dicembre 2024 ha assorbito e superato quello disposto, in via meramente esecutivo-interinale, dall’amministrazione soccombente;
- ed è altrettanto evidente che quest’ultima solo al primo avrebbe dovuto improntare il proprio operato, pena, altrimenti, la violazione e/o elusione del giudicato;
- ciò che è, invece, avvenuto nella specie, laddove l’ASL SA non solo ha abdicato al proprio obbligo di conformare gli atti concorsuali adottati, prevedendo un’apposita riserva di posti n favore del personale in possesso dei requisiti ex art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021, ma ha anche traslato la procedura di reclutamento dei dirigenti biologi sul piano della costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, onde fuoriuscire dal perimetro applicativo della disciplina di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 268, lett. b, della l. n. 234/2021 (legge finanziaria 2022) («Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo … ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive»), e, quindi, onde eludere il dictum giurisdizionale che le imponeva il riconoscimento della quota di riserva in favore del personale in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina anzidetta;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza dei profili dianzi scrutinati, nonché stante la perdurante inerzia amministrativa nell’esecuzione della sentenza n. 1035 del 23 aprile 2021, il ricorso in epigrafe va accolto e, per l’effetto, previa declaratoria di inefficacia degli atti impugnati, va ordinato all’ASL SA di provvedere, nell’ambito della procedura selettiva indetta con delibera direttoriale n. 334 del 28 febbraio 2024, alla riserva di una quota di posti in favore candidati ricompresi nell’avviso di ricognizione prot. n. 166257 del 30 agosto 2023, entro 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;
- non sono ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto: - dichiara inefficaci la delibera del Direttore Generale dell’ASL SA n. 249 del 26 febbraio 2025 e la nota dell’ASL SA prot. n. 72799 del 28 marzo 2025; - ordina all’ASL SA di determinarsi secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione; - respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO