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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17763 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 10537 /2025
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 18/12/2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice TI AN , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 10537 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
, in persona del legale rapp.te pt in Parte_1 P.IVA_1
carica oan rappresentata e difesa dagli , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'avv. Gianfrancesco Esposito , con studio in Milano alla via
Vivaio 24, in virtù di procure generali alle liti agli atti
Parte Opponente- attrice e
, in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Riano, Via Dante Alighieri, presso lo studio dell'Avv. Dale Abozzi che la rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Patrizia Maccari come da procura speciale alle liti agli atti
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalle parti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11.30 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 18.50, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa TI AN
ha pronunziato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18 dicembre 2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10537/ 2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 18/12/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, in persona del legale rapp.te pt in Parte_1 P.IVA_1
carica oan rappresentata e difesa dagli , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'avv. Gianfrancesco Esposito , con studio in Milano alla via
Vivaio 24, in virtù di procure generali alle liti agli atti
Parte Opponente- attrice e
, in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Riano, Via Dante Alighieri, presso lo studio dell'Avv. Dale Abozzi che la rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Patrizia Maccari come da procura speciale alle liti agli atti Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 18.12.2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 27.02.2025, la
[...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato, in data Parte_1
13.02.2025 , da con cui si intimava il pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 52.807,07 in forza della sentenza n. 12/2025 (RG 4966/2021) del 7.01.2025 emessa dal
Tribunale di Tivoli
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Carenza di legittimazione passiva della per difetto di titolo esecutivo nei Pt_1
confronti della atteso che la sentenza n. 12/2025 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Tivoli , posta a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, non costituirebbe titolo esecutivo per conseguire la somma precettata nei confronti della opponente.
2) Non debenza della somma di € 759,00 per spese esenti non liquidate dal titolo esecutivo azionato
.Si costituiva, tardivamente con le conseguenti decadenze ex art 167 c.p.c., la CP_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con
[...]
condanna alle spese..
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con il deposito delle memorie, veniva allegata l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 26 luglio 2025, con cui la Corte, adita per il giudizio di impugnazione del titolo azionato, RG 365/2025, sospendeva l'esecutività della sentenza n.
12/2025 nei soli capi condannatori posti a carco di . Stante la cessata Parte_1 materia del contendere, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
per la statuizione delle spese secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Ciò precisato, preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto da parte della Corte di Appello, evento che ha fatto venir meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una dichiarazione di inefficacia dell'atto di precetto opposto, occorre pertanto delibare la questione della rilevanza della sospensione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite, sulla quale si è registrato, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto che ha condotto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021 le Sezioni Unite - nell'esaminare la questione dell'eventuale caducazione di quei titoli esecutivi che, per loro natura, sono soggetti a venir meno per successive vicende verificatesi nel processo di cognizione, cioè titoli a caducità intrinseca perché ancora sotto il vaglio del giudice della cognizione – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale enunciando il principio di diritto secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione”.
A tal fine è necessario, dunque, procedere ad un'indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa dell'opponente ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita.
Orbene, l'opposizione appare infondata .
Nel caso di specie non può porsi in dubbio che, nel momento in cui è stato notificato l'atto di precetto opposto, il titolo esecutivo era valido ed efficace.
Ed invero, dall'esame del dispositivo del provvedimento giudiziale azionato con il precetto opposto emerge la specifica condanna della a tenere indenne l'opposta dal Parte_1
risarcimento dei danni con la specifica dell'importo di € 42.360,36,
Oltre alla ulteriore condanna in favore della del pagamento delle spese di lite Controparte_1
nella misura di € 7.000,00 oltre le spese, comprensive finanche dell'importo del CU versato,
riconosciuto ormai come dovuto seppur non espressamente previsto e menzionato dal titolo.
(Corte di Cassazione Sesta Sezione Ordinanza n. 18828 del 2015. Questo Giudice, in aderenza all'orientamento consolidato della Suprema Corte, ritiene che la manleva non può essere intesa come rimborso dell'assicurato di quanto corrisposto per il risarcimento, ma piuttosto finalizzata a sollevare l'assicurato dall'obbligo di rispondere con il proprio patrimonio, per cui “l'assicuratore è tenuto a pagare l'indennizzo direttamente all'assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo danneggiato, sempre che
l'obbligazione di tener indenne l'assicurato sia divenuta attuale e concreta a seguito della
intenzione, comunque manifestata dal terzo, di essere risarcito del danno subito in conseguenza
del fatto previsto dal contratto di Assicurazione” (Cass. 2332/1971). Poiché nell'assicurazione della responsabilità civile la prestazione dell'assicuratore è preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato (somministrandogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto, “l'obbligo dell'Assicuratore di pagare l'indennizzo all'assicurato
può sorgere anche prima che questi effettui il pagamento al terzo danneggiato, sol che si verifichi
una minaccia concreta ed attuale al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata
intenzione del terzo di essere effettivamente risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto
previsto nel contratto” (Cass. 2196/1974 e Cass. 2051/1969).
Visto l'atto di precetto con cui si riporta l'avvenuta notifica di atto di precetto in danno della e ritenuta dunque concreta ed attuale la minaccia al patrimonio dell'opposta, non vi è CP_1
dubbio che la sentenza azionata costituiva, al momento della notifica del precetto, titolo esecutivo ex art 474 cpc per un diritto certo, liquido ed esigibile per la in danno della Controparte_1
. Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, tuttavia, i provvedimenti in ordine alle spese devono essere assunti sia in base al comportamento processuale tenuto dalle parti, così come documentato in atti, sia in considerazione che la circostanza della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può non valutarsi ai fini del regolamento sulle spese,
giustificandone la compensazione integrale, tenuto conto che il creditore deve ritenersi responsabile dell'utilizzo di un titolo provvisorio (il precetto qui opposto è stato notificato dopo la notifica dell'appello da parte della e che l'esistenza del titolo – costituente la Pt_1 condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva – deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice indipendentemente dalla posizione delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, con deposito telematico 18/12/2025
Il Giudice
TI AN
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
Verbale a trattazione scritta
Il giorno 18/12/2025 alle ore 9.30 innanzi il Giudice TI AN , viene chiamata la causa civile iscritta al numero 10537 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
, in persona del legale rapp.te pt in Parte_1 P.IVA_1
carica oan rappresentata e difesa dagli , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'avv. Gianfrancesco Esposito , con studio in Milano alla via
Vivaio 24, in virtù di procure generali alle liti agli atti
Parte Opponente- attrice e
, in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Riano, Via Dante Alighieri, presso lo studio dell'Avv. Dale Abozzi che la rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Patrizia Maccari come da procura speciale alle liti agli atti
Parte Opposta- convenuta
Lette le note scritte depositate dalle parti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 11.30 si sospende la camera di Consiglio per trattare i precedenti giudizi oggi fissati innanzi al medesimo Giudice e viene riaperta all'esito degli stessi .
Alle ore 18.50, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa TI AN
ha pronunziato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18 dicembre 2025 , mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10537/ 2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 18/12/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, in persona del legale rapp.te pt in Parte_1 P.IVA_1
carica oan rappresentata e difesa dagli , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Maurizio Romagnoli e dall'avv. Gianfrancesco Esposito , con studio in Milano alla via
Vivaio 24, in virtù di procure generali alle liti agli atti
Parte Opponente- attrice e
, in persona del legale rapp.te p.t. in carica, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Riano, Via Dante Alighieri, presso lo studio dell'Avv. Dale Abozzi che la rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Patrizia Maccari come da procura speciale alle liti agli atti Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 18.12.2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 cpc notificato via pec in data 27.02.2025, la
[...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato, in data Parte_1
13.02.2025 , da con cui si intimava il pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 52.807,07 in forza della sentenza n. 12/2025 (RG 4966/2021) del 7.01.2025 emessa dal
Tribunale di Tivoli
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Carenza di legittimazione passiva della per difetto di titolo esecutivo nei Pt_1
confronti della atteso che la sentenza n. 12/2025 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Tivoli , posta a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta, non costituirebbe titolo esecutivo per conseguire la somma precettata nei confronti della opponente.
2) Non debenza della somma di € 759,00 per spese esenti non liquidate dal titolo esecutivo azionato
.Si costituiva, tardivamente con le conseguenti decadenze ex art 167 c.p.c., la CP_1
contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone il rigetto con
[...]
condanna alle spese..
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con il deposito delle memorie, veniva allegata l'ordinanza della Corte di Appello di Roma del 26 luglio 2025, con cui la Corte, adita per il giudizio di impugnazione del titolo azionato, RG 365/2025, sospendeva l'esecutività della sentenza n.
12/2025 nei soli capi condannatori posti a carco di . Stante la cessata Parte_1 materia del contendere, la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
per la statuizione delle spese secondo il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente ai motivi sopra riportati con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Ciò precisato, preso atto dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto da parte della Corte di Appello, evento che ha fatto venir meno l'interesse dell'opponente ad ottenere una dichiarazione di inefficacia dell'atto di precetto opposto, occorre pertanto delibare la questione della rilevanza della sospensione del titolo esecutivo giudiziale in corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, ai fini della decisione da adottare e delle conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite, sulla quale si è registrato, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto che ha condotto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021 le Sezioni Unite - nell'esaminare la questione dell'eventuale caducazione di quei titoli esecutivi che, per loro natura, sono soggetti a venir meno per successive vicende verificatesi nel processo di cognizione, cioè titoli a caducità intrinseca perché ancora sotto il vaglio del giudice della cognizione – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale enunciando il principio di diritto secondo cui “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione”.
A tal fine è necessario, dunque, procedere ad un'indagine sommaria di delibazione del merito onde valutare la probabilità di accoglimento della pretesa dell'opponente ed individuare quale sarebbe stata la parte soccombente se la causa fosse proseguita.
Orbene, l'opposizione appare infondata .
Nel caso di specie non può porsi in dubbio che, nel momento in cui è stato notificato l'atto di precetto opposto, il titolo esecutivo era valido ed efficace.
Ed invero, dall'esame del dispositivo del provvedimento giudiziale azionato con il precetto opposto emerge la specifica condanna della a tenere indenne l'opposta dal Parte_1
risarcimento dei danni con la specifica dell'importo di € 42.360,36,
Oltre alla ulteriore condanna in favore della del pagamento delle spese di lite Controparte_1
nella misura di € 7.000,00 oltre le spese, comprensive finanche dell'importo del CU versato,
riconosciuto ormai come dovuto seppur non espressamente previsto e menzionato dal titolo.
(Corte di Cassazione Sesta Sezione Ordinanza n. 18828 del 2015. Questo Giudice, in aderenza all'orientamento consolidato della Suprema Corte, ritiene che la manleva non può essere intesa come rimborso dell'assicurato di quanto corrisposto per il risarcimento, ma piuttosto finalizzata a sollevare l'assicurato dall'obbligo di rispondere con il proprio patrimonio, per cui “l'assicuratore è tenuto a pagare l'indennizzo direttamente all'assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo danneggiato, sempre che
l'obbligazione di tener indenne l'assicurato sia divenuta attuale e concreta a seguito della
intenzione, comunque manifestata dal terzo, di essere risarcito del danno subito in conseguenza
del fatto previsto dal contratto di Assicurazione” (Cass. 2332/1971). Poiché nell'assicurazione della responsabilità civile la prestazione dell'assicuratore è preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato (somministrandogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto, “l'obbligo dell'Assicuratore di pagare l'indennizzo all'assicurato
può sorgere anche prima che questi effettui il pagamento al terzo danneggiato, sol che si verifichi
una minaccia concreta ed attuale al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata
intenzione del terzo di essere effettivamente risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto
previsto nel contratto” (Cass. 2196/1974 e Cass. 2051/1969).
Visto l'atto di precetto con cui si riporta l'avvenuta notifica di atto di precetto in danno della e ritenuta dunque concreta ed attuale la minaccia al patrimonio dell'opposta, non vi è CP_1
dubbio che la sentenza azionata costituiva, al momento della notifica del precetto, titolo esecutivo ex art 474 cpc per un diritto certo, liquido ed esigibile per la in danno della Controparte_1
. Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, tuttavia, i provvedimenti in ordine alle spese devono essere assunti sia in base al comportamento processuale tenuto dalle parti, così come documentato in atti, sia in considerazione che la circostanza della sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non può non valutarsi ai fini del regolamento sulle spese,
giustificandone la compensazione integrale, tenuto conto che il creditore deve ritenersi responsabile dell'utilizzo di un titolo provvisorio (il precetto qui opposto è stato notificato dopo la notifica dell'appello da parte della e che l'esistenza del titolo – costituente la Pt_1 condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva – deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice indipendentemente dalla posizione delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, con deposito telematico 18/12/2025
Il Giudice
TI AN