Articolo 20 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 19Articolo 21
Versione
3 aprile 1975
Art. 20. (Direttore generale)

Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi, determinati in relazione alla importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi:
a) dimensione della organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;
b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi di istituto;
c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.
I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.
Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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