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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1131/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 10.12.2024, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Firenze n° 14 – 88900 Crotone C.F._1
presso lo studio dell'avv. MANCUSO FRANCESCO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto 124/N –88900 Crotone - presso lo studio dell'avv. TOLONE LUCA (cod. fisc. – pec: C.F._4
), che la rappresenta e difende per mandato in Email_2
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato in data 22.10.2024, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone, il 26.07.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 91 – parte II – Serie A – anno 2014); di aver avuto una figlia, Per_1
nata il [...] (minorenne); tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre;
3. la casa coniugale di proprietà esclusiva del signor resta assegnata, Parte_3
con tutti gli arredi e corredi (arredi e corredi di proprietà di entrambi i coniugi), alla RA che continuerà ad abitarvi con la figlia fermo restando Pt_2 Per_1
che, qualora la stessa dovesse intraprendere altra relazione, un'eventuale convivenza more uxorio, è assolutamente da escludere nella suddetta abitazione;
4. le spese di tutte le utenze della casa coniugale saranno sostenute nella loro integralità dal signor;
Parte_3
5. il signor verserà alla RA , mensilmente entro la fine di ogni mese, Pt_3 Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e della figlia la Per_1
somma di € 500,00 così suddivisa: € 300,00 per la minore ed € 200,00 per la RA
Pt_2
6. l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal signor Pt_3
;
[...]
7. tutte le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute nella loro Per_1
integralità dal signor;
Parte_3
8. l'autovettura Nissan Juke tg. EJ586SH resta in uso esclusivo alla RA , Pt_2
alla quale la stessa sarà intestata, con spese di passaggio di proprietà a carico della RA e il signor si farà carico del pagamento della tassa annuale Pt_2 Pt_3
di proprietà e delle spese di assicurazione obbligatoria;
9. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana ogni qual volta lo desideri, ma accordandosi preventivamente con la madre in base alle esigenze della minore e agli impegni di entrambi i genitori, e trascorrerà con la stessa i fine settimana (sabato e domenica con eventuale pernottamento) alternandosi con la madre;
10. per le festività natalizie, la bambina trascorrerà con il padre o con la madre ed in maniera alternata, le giornate della Vigilia e di Natale, della Vigilia e di
Capodanno e della Vigilia e dell'Epifania, fermo restando per il padre la possibilità di vedere la minore quando lo desidera accordandosi preventivamente con la RA in base alle esigenze della minore e agli impegni di entrambi Pt_2
i genitori;
11. per le festività pasquali, si prevede che la minore trascorra ad anni alterni le vacanze con il padre o con la madre dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, fermo restando per il padre la possibilità di vedere la minore quando lo desidera, accordandosi preventivamente con la RA in base alle esigenze della Pt_2
minore e agli impegni di entrambi i genitori;
12. durante l'estate, il padre, accordandosi con la RA per stabilire i tempi, Pt_2
potrà tenere con sé per un periodo di 30 giorni continuativo oppure Per_1
frazionato anche in base alle proprie ferie;
13. entrambi i coniugi, consapevoli dell'importanza delle relazioni familiari, si impegnano a far mantenere alla bambina, rapporti significativi con i nonni materni e paterni;
Con decreto del 25.10. 2024, il presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ., ovvero entro il 10.12.2024, ore 9.00.
In data 7/11/2024, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 10.12.2024 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
TO (KR), cod. fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
TO (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone, il 26.07.2014, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 91 – parte II – Serie A – anno 2014 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, 2 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1131/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 10.12.2024, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Firenze n° 14 – 88900 Crotone C.F._1
presso lo studio dell'avv. MANCUSO FRANCESCO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto 124/N –88900 Crotone - presso lo studio dell'avv. TOLONE LUCA (cod. fisc. – pec: C.F._4
), che la rappresenta e difende per mandato in Email_2
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato in data 22.10.2024, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Crotone, il 26.07.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 91 – parte II – Serie A – anno 2014); di aver avuto una figlia, Per_1
nata il [...] (minorenne); tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la figlia minore è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre;
3. la casa coniugale di proprietà esclusiva del signor resta assegnata, Parte_3
con tutti gli arredi e corredi (arredi e corredi di proprietà di entrambi i coniugi), alla RA che continuerà ad abitarvi con la figlia fermo restando Pt_2 Per_1
che, qualora la stessa dovesse intraprendere altra relazione, un'eventuale convivenza more uxorio, è assolutamente da escludere nella suddetta abitazione;
4. le spese di tutte le utenze della casa coniugale saranno sostenute nella loro integralità dal signor;
Parte_3
5. il signor verserà alla RA , mensilmente entro la fine di ogni mese, Pt_3 Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e della figlia la Per_1
somma di € 500,00 così suddivisa: € 300,00 per la minore ed € 200,00 per la RA
Pt_2
6. l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal signor Pt_3
;
[...]
7. tutte le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute nella loro Per_1
integralità dal signor;
Parte_3
8. l'autovettura Nissan Juke tg. EJ586SH resta in uso esclusivo alla RA , Pt_2
alla quale la stessa sarà intestata, con spese di passaggio di proprietà a carico della RA e il signor si farà carico del pagamento della tassa annuale Pt_2 Pt_3
di proprietà e delle spese di assicurazione obbligatoria;
9. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana ogni qual volta lo desideri, ma accordandosi preventivamente con la madre in base alle esigenze della minore e agli impegni di entrambi i genitori, e trascorrerà con la stessa i fine settimana (sabato e domenica con eventuale pernottamento) alternandosi con la madre;
10. per le festività natalizie, la bambina trascorrerà con il padre o con la madre ed in maniera alternata, le giornate della Vigilia e di Natale, della Vigilia e di
Capodanno e della Vigilia e dell'Epifania, fermo restando per il padre la possibilità di vedere la minore quando lo desidera accordandosi preventivamente con la RA in base alle esigenze della minore e agli impegni di entrambi Pt_2
i genitori;
11. per le festività pasquali, si prevede che la minore trascorra ad anni alterni le vacanze con il padre o con la madre dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, fermo restando per il padre la possibilità di vedere la minore quando lo desidera, accordandosi preventivamente con la RA in base alle esigenze della Pt_2
minore e agli impegni di entrambi i genitori;
12. durante l'estate, il padre, accordandosi con la RA per stabilire i tempi, Pt_2
potrà tenere con sé per un periodo di 30 giorni continuativo oppure Per_1
frazionato anche in base alle proprie ferie;
13. entrambi i coniugi, consapevoli dell'importanza delle relazioni familiari, si impegnano a far mantenere alla bambina, rapporti significativi con i nonni materni e paterni;
Con decreto del 25.10. 2024, il presidente del. disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ., ovvero entro il 10.12.2024, ore 9.00.
In data 7/11/2024, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 10.12.2024 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
TO (KR), cod. fisc. e , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
TO (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone, il 26.07.2014, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 91 – parte II – Serie A – anno 2014 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, 2 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli