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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 65 R.G.A.C. per l'anno 2020,promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in calce al presente atto dall'avv. Maurizio Marino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici (NA), alla via F. De Gregorio, 10, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: indebito soggettivo ex art. 2033 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare di aver Parte_1 indebitamente corrisposto nei confronti del la somma di € Controparte_1
29.211,66, e per l'effetto, ha chiesto di condannarlo alla restituzione di quanto versato a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento da maggiorarsi di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno per aver ricevuto accertamenti tributari non spettanti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di non essere proprietario di unità immobiliari nel comune di ma nel Comune di Napoli e di essere CP_1 incorso in un errore materiale nella compilazione dei modelli F24 ai fini del pagamento dei tributi locali (ICI e IMU), nei quali veniva indicato erroneamente il codice del Comune di (F893) in luogo di quello del Comune di Napoli CP_1
(F839). All'uopo ha dedotto di aver erroneamente corrisposto i seguenti importi al
: € 10.012,66 per saldo anno di imposta 2014; € 8.959,00 per Controparte_1 saldo anno di imposta 2016; € 10.240,00 per acconto anno di imposta 2018 per un ammontare complessivo di € 29.211,66. Ha dedotto che solo a seguito delle contestazioni pervenute da parte del per il mancato versamento Controparte_2 dei contributi dovuti, provvedeva a richiedere sia in via di autotutela, sia mediante le costituzioni in mora al la restituzione delle somme Controparte_1 erroneamente versate, oppure, in via gradata l'accredito di tali somme al CP_2
legittimo destinatario delle stesse. Ed invero ha specificato che lo stesso
[...] in data 10.02.2017 con nota protocollo n.113497, ha chiesto Controparte_2
l'accredito delle somme fino ad allora erroneamente versate al . Controparte_1
Senonché ha rilevato che il non ha mai restituito le somme e Controparte_1 per l'effetto è stato destinatario di accertamenti tributari e sanzioni, da parte del che ha richiesto ed ottenuto – per l' anno 2014 la somma Controparte_2 ulteriore di € 2.682,35 per sanzioni, € 1.054,19 per interessi, € 8,75 per notifica, per l'anno 2016 la somma ulteriore di € 2.683,20 per sanzioni, € 451,55 interessi, €
8,75 per notifica. In diritto ha ritenuto che trattandosi di indebito arricchimento il deve restituire quanto erroneamente versatogli, stante l'assenza Controparte_1 di un rapporto tributario e vertendosi in un palese caso di errore materiale, non pagina 2 di 8 residuando questioni circa la esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso e la motivazione di esso.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio, ed il mutato giudice istruttore Dott.ssa Mariachiara Sannino ne dichiarava la contumacia all'udienza del 02.03.2021. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 25.09.2025 veniva trattenuta in decisione da codesto Giudice, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'avvenuta rinuncia di parte attorea.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre qualificare la fattispecie sottesa al caso in esame come ripetizione di indebito sul presupposto che il pagamento dell'indebito ricorre quando si effettua un pagamento non dovuto o perché il debitore paga ad un creditore sbagliato oppure perché il debitore si era erroneamente creduto tale, ma in realtà non aveva alcun debito. In entrambi i casi, colui che ha pagato, ha il diritto di ripetere la prestazione esercitando l'azione di ripetizione dell'indebito, nascendo pertanto un'obbligazione di restituzione.
Si ritiene pertanto possibile riqualificare l'azione di arricchimento senza causa spiegata in azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Ora, è noto che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass.
16/04/2021, n.10157; Cass. 3 agosto 2012, n. 13945; Cass. 21 febbraio 2019, n.
5153); il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio,
pagina 3 di 8 nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta;
sicchè, il relativo giudizio estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.
29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).
Così riqualificata la domanda, sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Giudice e ciò in quanto la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione” (ex multis, Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2012, n.
2923). Tale affermazione costituzionale è stata recepita nella previsione dell'art.7 comma 1 c.p.a., in base alla quale "sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni".
Orbene, nel caso in esame, l'attore ha agito deducendo l'indebita percezione da parte del dei versamenti dell'ICI e dell'IMU da parte del contribuente, Controparte_1 in quanto titolare di immobili ubicati nel territorio del comune di Napoli. In tale ipotesi, ciò che viene in rilievo è dunque un accertamento che non presuppone la verifica del corretto o non corretto esercizio del potere impositivo (non avendo l'attore invocato l'annullamento di un provvedimento amministrativo), bensì la verifica del presupposto di fatto (dato dalla effettiva ubicazione dei beni nei confini territoriali dell'uno o dell'altro Comune e l'errore materiale in termini di codici di versamento) posto alla base per l'esercizio di quel potere, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria. pagina 4 di 8 Ciò premesso, giova prendere le mosse dalla distinzione, nell'ambito del cosiddetto indebito soggettivo o ex persona, tra indebito ex latere debitoris e indebito ex latere creditoris. Ricorre il primo tipo di indebito quando il credito di chi ha ricevuto il pagamento esiste, ma non verso colui che ha pagato, e cioè quando l'accipiens è creditore, ma suo debitore non è il solvens. Si ha, invece, il secondo quando il debito di chi ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto, e cioè quando il solvens è debitore, ma l'accipiens non è suo creditore.
Mentre l'indebito soggettivo ex latere debitoris è previsto dall'art. 2036 c.c., l'indebito soggettivo ex latere accipientis (o ex persona creditoris) non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento, tuttavia si ritiene che la figura sia riconducibile al disposto dell'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, poiché si tratta pur sempre dell'esecuzione di “un pagamento non dovuto”: in entrambe le fattispecie, infatti, il creditore non ha alcun diritto di ricevere la prestazione, sicché si è in presenza oggettivamente di un indebito, e il fatto che il solvens sia debitore di un altro soggetto non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione dell'istituto.
Ne discende che, a differenza di quanto accade in ipotesi di indebito soggettivo ex latere debitoris (v. art. 2036 c.c.), quando si esegue il pagamento indebito nei confronti di un accipiens che non è il vero creditore, il presupposto dell'errore del solvens non ha rilevanza (cfr., ad es., Cass. 12 marzo 2019, n. 7066, ord., secondo cui, <Ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.
Ciò posto, nel caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti, il pagamento effettuato dall'odierno attore configura un'ipotesi di indebito soggettivo ex persona creditoris, atteso che lo stesso pagava erroneamente i tributi IMU e ICI nei confronti pagina 5 di 8 del e non nei confronti del a causa di un Controparte_1 Controparte_2 mero errore materiale in termini di codici di versamento (F893 corrispondente al in luogo di F839 corrispondente al . L'attore Controparte_1 Controparte_2 ha fatto allegato e provato che gli immobili per cui è causa risultano ubicati nel
Comune di Napoli.
Trova applicazione nel caso in esame la legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali erroneamente versati.
L'art. 2 della normativa richiamata prevede le modalità applicative per il contribuente che, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto: a) gli estremi del versamento;
b) l'importo versato;
c) i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
d) l'ente locale destinatario delle somme;
e) l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si rileva che il effettuava il CP_3 pagamento di tre moduli F24 nei confronti del Comune di , per l'importo CP_1 rispettivamente di € 10.012,66 per l'anno 2014, € 8.959,00 per l'anno 2016, e €
10.240,00 per l'anno 2018. La circostanza per cui il non sia il Controparte_1 creditore, la si ricava dalla documentazione in atti, avendo l'attore allegato e provato di essere proprietario di una serie di immobili solo nel comune di Napoli, Salerno e
Caserta, come si evince dalle visure catastali nazionali.
Oltretutto l'attore ha dimostrato di essersi reso conto dell'errore e di aver presentato già in data 10.04.2015, tramite il proprio fiscalista (all.13) istanza di riversamento delle somme pagate a titolo di tributi anno 2014/2015. Sempre per i tributi del 2014 risulta versata in atti l'“Istanza di recupero versamenti ICI/IMU di competenza del di Napoli ma erroneamente effettuati ad altro Comune” indirizzata al CP_1 in data 02.02.2017 ( all.21-22) in cui veniva richiesta la Controparte_2 restituzione della tassa per l'anno 2014 dell'importo di € 10.012,55. Di talché il nella persona della Dirigente Dott.ssa , con nota prot. Controparte_2 Per_1
pagina 6 di 8 n.113497 del 10.02.2017, inoltrava al istanza di riversamento Controparte_1 dell'importo di € 10.012,66, effettuato il 27.03.2015, a causa dell'errato accreditamento.
La normativa nazionale summenzionata prevede l'onere a carico del Comune incompetente, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite. Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza. Senonché il , non ha evaso alcuna delle richieste Controparte_1 dell'odierno attore, nè le ha contestate, rimanendo contumace nel presente giudizio.
Ciò posto, si deve ritenere che il , non avendo alcun diritto di Controparte_1 conseguire i tributi così come versati dall'odierno attore, in applicazione dell'art. 2033 c.c., deve essere condannato a restituire l'importo di € 29.211,66, in assenza di una causa giustificatrice del pagamento.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento, sussistendo la prova della mala fede dell'accipiens, insita nella circostanza che il solvens ha dimostrato di essersi da subito attivato per richiedere il riversamento di quanto erroneamente versato e che il , nonostante tutte le richieste e le Controparte_1 diffide, non ha inteso restituire ma nemmeno rispondere alle molteplici richieste dell'odierno attore (v. da ultimo Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448, secondo cui <In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla>>).
pagina 7 di 8 Non può trovare accoglimento la richiesta del risarcimento del danno, così come avanzata da parte attorea, per avere lo stesso ricevuto gli accertamenti e le sanzioni da parte del poiché l'attore non ha allegato né provato, come Controparte_2 sarebbe stato suo onere, alcun danno conseguenza risarcibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001 e € 52.000 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
a) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 29.211,66, nei confronti di Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che vengono Parte_1 liquidate in € 518,00 per esborsi e che vengono liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Vibo Valentia, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 65 R.G.A.C. per l'anno 2020,promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in calce al presente atto dall'avv. Maurizio Marino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici (NA), alla via F. De Gregorio, 10, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: indebito soggettivo ex art. 2033 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare di aver Parte_1 indebitamente corrisposto nei confronti del la somma di € Controparte_1
29.211,66, e per l'effetto, ha chiesto di condannarlo alla restituzione di quanto versato a titolo di indennizzo per l'indebito arricchimento da maggiorarsi di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno per aver ricevuto accertamenti tributari non spettanti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di non essere proprietario di unità immobiliari nel comune di ma nel Comune di Napoli e di essere CP_1 incorso in un errore materiale nella compilazione dei modelli F24 ai fini del pagamento dei tributi locali (ICI e IMU), nei quali veniva indicato erroneamente il codice del Comune di (F893) in luogo di quello del Comune di Napoli CP_1
(F839). All'uopo ha dedotto di aver erroneamente corrisposto i seguenti importi al
: € 10.012,66 per saldo anno di imposta 2014; € 8.959,00 per Controparte_1 saldo anno di imposta 2016; € 10.240,00 per acconto anno di imposta 2018 per un ammontare complessivo di € 29.211,66. Ha dedotto che solo a seguito delle contestazioni pervenute da parte del per il mancato versamento Controparte_2 dei contributi dovuti, provvedeva a richiedere sia in via di autotutela, sia mediante le costituzioni in mora al la restituzione delle somme Controparte_1 erroneamente versate, oppure, in via gradata l'accredito di tali somme al CP_2
legittimo destinatario delle stesse. Ed invero ha specificato che lo stesso
[...] in data 10.02.2017 con nota protocollo n.113497, ha chiesto Controparte_2
l'accredito delle somme fino ad allora erroneamente versate al . Controparte_1
Senonché ha rilevato che il non ha mai restituito le somme e Controparte_1 per l'effetto è stato destinatario di accertamenti tributari e sanzioni, da parte del che ha richiesto ed ottenuto – per l' anno 2014 la somma Controparte_2 ulteriore di € 2.682,35 per sanzioni, € 1.054,19 per interessi, € 8,75 per notifica, per l'anno 2016 la somma ulteriore di € 2.683,20 per sanzioni, € 451,55 interessi, €
8,75 per notifica. In diritto ha ritenuto che trattandosi di indebito arricchimento il deve restituire quanto erroneamente versatogli, stante l'assenza Controparte_1 di un rapporto tributario e vertendosi in un palese caso di errore materiale, non pagina 2 di 8 residuando questioni circa la esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso e la motivazione di esso.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio, ed il mutato giudice istruttore Dott.ssa Mariachiara Sannino ne dichiarava la contumacia all'udienza del 02.03.2021. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 25.09.2025 veniva trattenuta in decisione da codesto Giudice, medio tempore divenuto titolare del fascicolo, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'avvenuta rinuncia di parte attorea.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre qualificare la fattispecie sottesa al caso in esame come ripetizione di indebito sul presupposto che il pagamento dell'indebito ricorre quando si effettua un pagamento non dovuto o perché il debitore paga ad un creditore sbagliato oppure perché il debitore si era erroneamente creduto tale, ma in realtà non aveva alcun debito. In entrambi i casi, colui che ha pagato, ha il diritto di ripetere la prestazione esercitando l'azione di ripetizione dell'indebito, nascendo pertanto un'obbligazione di restituzione.
Si ritiene pertanto possibile riqualificare l'azione di arricchimento senza causa spiegata in azione di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Ora, è noto che il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass.
16/04/2021, n.10157; Cass. 3 agosto 2012, n. 13945; Cass. 21 febbraio 2019, n.
5153); il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio,
pagina 3 di 8 nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta;
sicchè, il relativo giudizio estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass.
29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).
Così riqualificata la domanda, sempre in via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Giudice e ciò in quanto la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione” (ex multis, Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2012, n.
2923). Tale affermazione costituzionale è stata recepita nella previsione dell'art.7 comma 1 c.p.a., in base alla quale "sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni".
Orbene, nel caso in esame, l'attore ha agito deducendo l'indebita percezione da parte del dei versamenti dell'ICI e dell'IMU da parte del contribuente, Controparte_1 in quanto titolare di immobili ubicati nel territorio del comune di Napoli. In tale ipotesi, ciò che viene in rilievo è dunque un accertamento che non presuppone la verifica del corretto o non corretto esercizio del potere impositivo (non avendo l'attore invocato l'annullamento di un provvedimento amministrativo), bensì la verifica del presupposto di fatto (dato dalla effettiva ubicazione dei beni nei confini territoriali dell'uno o dell'altro Comune e l'errore materiale in termini di codici di versamento) posto alla base per l'esercizio di quel potere, con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria. pagina 4 di 8 Ciò premesso, giova prendere le mosse dalla distinzione, nell'ambito del cosiddetto indebito soggettivo o ex persona, tra indebito ex latere debitoris e indebito ex latere creditoris. Ricorre il primo tipo di indebito quando il credito di chi ha ricevuto il pagamento esiste, ma non verso colui che ha pagato, e cioè quando l'accipiens è creditore, ma suo debitore non è il solvens. Si ha, invece, il secondo quando il debito di chi ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto, e cioè quando il solvens è debitore, ma l'accipiens non è suo creditore.
Mentre l'indebito soggettivo ex latere debitoris è previsto dall'art. 2036 c.c., l'indebito soggettivo ex latere accipientis (o ex persona creditoris) non è espressamente disciplinato nel nostro ordinamento, tuttavia si ritiene che la figura sia riconducibile al disposto dell'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, poiché si tratta pur sempre dell'esecuzione di “un pagamento non dovuto”: in entrambe le fattispecie, infatti, il creditore non ha alcun diritto di ricevere la prestazione, sicché si è in presenza oggettivamente di un indebito, e il fatto che il solvens sia debitore di un altro soggetto non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione dell'istituto.
Ne discende che, a differenza di quanto accade in ipotesi di indebito soggettivo ex latere debitoris (v. art. 2036 c.c.), quando si esegue il pagamento indebito nei confronti di un accipiens che non è il vero creditore, il presupposto dell'errore del solvens non ha rilevanza (cfr., ad es., Cass. 12 marzo 2019, n. 7066, ord., secondo cui, <Ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.
Ciò posto, nel caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti, il pagamento effettuato dall'odierno attore configura un'ipotesi di indebito soggettivo ex persona creditoris, atteso che lo stesso pagava erroneamente i tributi IMU e ICI nei confronti pagina 5 di 8 del e non nei confronti del a causa di un Controparte_1 Controparte_2 mero errore materiale in termini di codici di versamento (F893 corrispondente al in luogo di F839 corrispondente al . L'attore Controparte_1 Controparte_2 ha fatto allegato e provato che gli immobili per cui è causa risultano ubicati nel
Comune di Napoli.
Trova applicazione nel caso in esame la legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni relative ai tributi locali erroneamente versati.
L'art. 2 della normativa richiamata prevede le modalità applicative per il contribuente che, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto: a) gli estremi del versamento;
b) l'importo versato;
c) i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
d) l'ente locale destinatario delle somme;
e) l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si rileva che il effettuava il CP_3 pagamento di tre moduli F24 nei confronti del Comune di , per l'importo CP_1 rispettivamente di € 10.012,66 per l'anno 2014, € 8.959,00 per l'anno 2016, e €
10.240,00 per l'anno 2018. La circostanza per cui il non sia il Controparte_1 creditore, la si ricava dalla documentazione in atti, avendo l'attore allegato e provato di essere proprietario di una serie di immobili solo nel comune di Napoli, Salerno e
Caserta, come si evince dalle visure catastali nazionali.
Oltretutto l'attore ha dimostrato di essersi reso conto dell'errore e di aver presentato già in data 10.04.2015, tramite il proprio fiscalista (all.13) istanza di riversamento delle somme pagate a titolo di tributi anno 2014/2015. Sempre per i tributi del 2014 risulta versata in atti l'“Istanza di recupero versamenti ICI/IMU di competenza del di Napoli ma erroneamente effettuati ad altro Comune” indirizzata al CP_1 in data 02.02.2017 ( all.21-22) in cui veniva richiesta la Controparte_2 restituzione della tassa per l'anno 2014 dell'importo di € 10.012,55. Di talché il nella persona della Dirigente Dott.ssa , con nota prot. Controparte_2 Per_1
pagina 6 di 8 n.113497 del 10.02.2017, inoltrava al istanza di riversamento Controparte_1 dell'importo di € 10.012,66, effettuato il 27.03.2015, a causa dell'errato accreditamento.
La normativa nazionale summenzionata prevede l'onere a carico del Comune incompetente, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite. Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza. Senonché il , non ha evaso alcuna delle richieste Controparte_1 dell'odierno attore, nè le ha contestate, rimanendo contumace nel presente giudizio.
Ciò posto, si deve ritenere che il , non avendo alcun diritto di Controparte_1 conseguire i tributi così come versati dall'odierno attore, in applicazione dell'art. 2033 c.c., deve essere condannato a restituire l'importo di € 29.211,66, in assenza di una causa giustificatrice del pagamento.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento, sussistendo la prova della mala fede dell'accipiens, insita nella circostanza che il solvens ha dimostrato di essersi da subito attivato per richiedere il riversamento di quanto erroneamente versato e che il , nonostante tutte le richieste e le Controparte_1 diffide, non ha inteso restituire ma nemmeno rispondere alle molteplici richieste dell'odierno attore (v. da ultimo Cass. 26 ottobre 2020, n. 23448, secondo cui <In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla>>).
pagina 7 di 8 Non può trovare accoglimento la richiesta del risarcimento del danno, così come avanzata da parte attorea, per avere lo stesso ricevuto gli accertamenti e le sanzioni da parte del poiché l'attore non ha allegato né provato, come Controparte_2 sarebbe stato suo onere, alcun danno conseguenza risarcibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001 e € 52.000 nei valori minimi, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
a) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il alla Controparte_1 restituzione dell'importo di € 29.211,66, nei confronti di Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che vengono Parte_1 liquidate in € 518,00 per esborsi e che vengono liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Vibo Valentia, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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