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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 19763/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. TUTTOBENE ALESSIA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TUTTOBENE ALESSIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 02/10/2025, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Brescia in data 28.5.16 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 46 parte II serie A dell'anno 2016), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separatamente e Parte_1 Controparte_1 nel reciproco rispetto, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia;
2. le figlie minori nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...] vengono Persona_1 Persona_2
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affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre in via San Cristoforo n. 8 a Brescia, cui è assegnata la casa familiare;
3. il padre terrà con sé le figlie e il martedì dalle 18.15 alla mattina successiva Persona_1 Persona_2 accompagnando le figlie a scuola e il venerdì dalle 18.15 alla mattina successiva quando riaccompagnerà le figlie presso la madre per le ore 9.00; mentre nelle settimane in cui è previsto il fine settimana alternato presso il padre, questi terrà le figlie il martedì dalle 18.15 alla mattina successiva accompagnando le figlie a scuola e dal venerdì dalle 18.15 alla domenica sera, quando riaccompagnerà le figlie presso la madre per l'ora di cena, compatibilmente alle esigenze delle stesse;
4. il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento per le figlie, fino all'indipendenza economica delle stesse, la somma complessiva di € 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia) con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, da versarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente con Iban [...] intestato a , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
Parte_1
5. Le spese straordinarie per e nell'interesse delle figlie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%. Si specifica che per spese straordinarie sono da intendersi quelle indicate nel vigente Protocollo del Tribunale di Brescia, che di seguito vengono specificate: a) spese per la salute ● spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari. ● spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari. b) spese per l'istruzione ● spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche, tasse universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento e trasporto pubblico;
● spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituiti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche ● spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola, spese di custodia dei figli (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi dientrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
● spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze. Le spese straordinarie come indicate, qualora anticipate da un solo genitore, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale del genitore.
6. i genitori trascorreranno con le figlie minori parte delle vacanze scolastiche come di seguito indicato: - due settimane, anche non continuative, che dovranno essere concordate tra i genitori, anche in funzione degli impegni lavorativi, con un preavviso di 15 giorni;
- durante le vacanze scolastiche pasquali e natalizie si seguirà lo stesso calendario previsto per gli altri periodi dell'anno, salvo diversi accordi fra i genitori e periodi eventuali di ferie dei genitori, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale o l'ultimo dell'Anno; - compleanni ad anni alterni, salvo diversi accordi fra i genitori.
7. i genitori concordano che l'assegno unico universale per i figli, richiesto da venga suddiviso al 50% Controparte_1 fra i genitori cosi come le detrazioni fiscali per le figlie saranno ripartite al 50%; anche il rimborso della spesa di ristrutturazione sarà suddiviso al 50%;
8. ogni altro bene mobile, oltre quanto stabilito alle lettere , è già stato oggetto di divisione fra i signori Pt_2
e che danno pertanto atto che ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorso è Controparte_1 Parte_1 definito, dichiarando espressamente che nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro fatti salvi gli impegni assunti nel presente ricorso -e precisamente quanto suindicato alle lettere da intendersi qui ritrascritte)-. Il signor Pt_2
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si impegna ad asportare i propri beni personali ancora presso l'immobile di via San Cristoforo n.8 a Controparte_1
Brescia ad al cambio di residenza entro la data dell'udienza di separazione»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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