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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa AR PU, nella causa civile iscritta al n° 6743 /2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. PALMA Parte_1
OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, via Marchese di Villabianca, 21 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti CP_1
TT RA e IA AI DD.
- convenuto -
All'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti, condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1 liquida in complessivi € 1400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to PALMA OL.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/04/2025, la ricorrente indicata in epigrafe, titolare sin dall'1.7.2010 della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 legge
118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980, proponendo opposizione alla lettera del 18.11.2024, con la quale l' comunicava la CP_1 corresponsione da gennaio 2022 a novembre 2024 di un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €.7.791,19, sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, convenne in giudizio l' per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare non dovuta da parte della ricorrente a favore dell la somma di €.7.791,19, di cui alla nota di detto CP_1
Istituto del 18.11.2024 - pratica indebito n.19820614; -ritenere e dichiarare, conseguentemente, illegittimo l'operato recupero da parte dell' mediante la CP_1 mancata corresponsione della somma di €.658,56 dovuta alla ricorrente a titolo di arretrati, come indicato nella lettera di detto Istituto datata 22.1.2025, nonché mediante le trattenute mensili operate sin dal mese di marzo 2025 sulla prestazione n.044- 550007137338/INVCIV di cui è titolare la ricorrente;
-condannare, per l'effetto, l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla ricorrente detto importo di €. 658,56 nonché a restituirle le somme trattenute sulla predetta prestazione maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data in cui le trattenute sono state concretamente operate;
-ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla rata di dicembre della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge 118/71; -condannare, conseguentemente,
l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1
ricorrente detta rata pensionistica, oltre interessi come per legge;
-condannare l in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e delle competenze professionali del presente giudizio da distrarre -ex art. 93
c.p.c.- in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver percepito compenso alcuno.”
Costituitosi in giudizio, l rilevò che: “L'Ufficio amministrativo relaziona CP_1
nei termini che seguono: La materia del contendere è ad oggi cessata poiché
l'indebito contestato è stato sottoposto a verifica ed è stato estinto (o, più correttamente, è risultato non dovuto, non esistente). Pare opportuno comunque relazionare in merito ai fatti da cui è originato il debito. La signora è titolare Pt_1 della pensione di inabilità INVCIV 044-550007137338, che è la prestazione cui inerisce il debito interessato, e di un assegno ordinario di invalidità IOCPDEL. Con modelli RED, trasmessi all' il 26/02/2024 e il 13/11/2024, aveva comunicato CP_2
redditi da lavoro dipendente per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente pari a euro
12.870,00 e 13.827,00 (v. mod RED all.). Le procedure del calcolo centralizzato avevano pertanto sommato questi redditi ai redditi derivanti dall'assegno ordinario di invalidità IOCPDEL, accertando il superamento del limite reddituale per beneficiare della pensione di inabilità INVCIV 044-550007137338 negli anni 2023 e
2024, contestandone specificamente l'indebita percezione nel periodo 01/2023-
11/2024 (v. TE08 a debito all.). A seguito della presentazione del ricorso giudiziario,
è stato possibile constatare che i redditi dall'utente dichiarati nei modelli RED come redditi da lavoro dipendente in realtà erano gli stessi redditi derivanti dall'assegno ordinario di inabilità IOCPDEL che, sostanzialmente, veniva così considerato due volte. Con ricostituzione del 22/10/2025, la sede ha rettificato i dati reddituali secondo quanto sopra riportato e dal nuovo ricalcolo è emerso un credito, per il periodo 01/2023-12/2024, così confermando il diritto dell'utente a percepire la prestazione assistenziale negli anni interessati (v. TE08 a credito all.). Il credito è stato utilizzato per estinguere il debito in contestazione (trattasi, a ben vedere, di operazione di mera elisione contabile) e la parte eccedente verrà corrisposta all'utente col prossimo pagamento utile (v. Conguaglio Arte all.). Pertanto, con la rata del mese di dicembre 2025, verrà corrisposta” (cfr. produzione convenuto), chiedendo “la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese di lite secondo giustizia”.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta estinzione dell'indebito e alla corresponsione in favore della parte ricorrente di quanto dovuto con la rata di pensione dicembre 2025, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto ad CP_1
estinguere l'indebito e a liquidare quanto dovuto prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione CP_1 in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 02/12/2025
IL GIUDICE O.
AR PU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa AR PU, nella causa civile iscritta al n° 6743 /2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. PALMA Parte_1
OL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Palermo, via Marchese di Villabianca, 21 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti CP_1
TT RA e IA AI DD.
- convenuto -
All'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti, condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1 liquida in complessivi € 1400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to PALMA OL.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/04/2025, la ricorrente indicata in epigrafe, titolare sin dall'1.7.2010 della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 legge
118/71 e dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/1980, proponendo opposizione alla lettera del 18.11.2024, con la quale l' comunicava la CP_1 corresponsione da gennaio 2022 a novembre 2024 di un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di €.7.791,19, sulla base della dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, convenne in giudizio l' per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare non dovuta da parte della ricorrente a favore dell la somma di €.7.791,19, di cui alla nota di detto CP_1
Istituto del 18.11.2024 - pratica indebito n.19820614; -ritenere e dichiarare, conseguentemente, illegittimo l'operato recupero da parte dell' mediante la CP_1 mancata corresponsione della somma di €.658,56 dovuta alla ricorrente a titolo di arretrati, come indicato nella lettera di detto Istituto datata 22.1.2025, nonché mediante le trattenute mensili operate sin dal mese di marzo 2025 sulla prestazione n.044- 550007137338/INVCIV di cui è titolare la ricorrente;
-condannare, per l'effetto, l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla ricorrente detto importo di €. 658,56 nonché a restituirle le somme trattenute sulla predetta prestazione maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data in cui le trattenute sono state concretamente operate;
-ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla rata di dicembre della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge 118/71; -condannare, conseguentemente,
l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1
ricorrente detta rata pensionistica, oltre interessi come per legge;
-condannare l in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e delle competenze professionali del presente giudizio da distrarre -ex art. 93
c.p.c.- in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver percepito compenso alcuno.”
Costituitosi in giudizio, l rilevò che: “L'Ufficio amministrativo relaziona CP_1
nei termini che seguono: La materia del contendere è ad oggi cessata poiché
l'indebito contestato è stato sottoposto a verifica ed è stato estinto (o, più correttamente, è risultato non dovuto, non esistente). Pare opportuno comunque relazionare in merito ai fatti da cui è originato il debito. La signora è titolare Pt_1 della pensione di inabilità INVCIV 044-550007137338, che è la prestazione cui inerisce il debito interessato, e di un assegno ordinario di invalidità IOCPDEL. Con modelli RED, trasmessi all' il 26/02/2024 e il 13/11/2024, aveva comunicato CP_2
redditi da lavoro dipendente per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente pari a euro
12.870,00 e 13.827,00 (v. mod RED all.). Le procedure del calcolo centralizzato avevano pertanto sommato questi redditi ai redditi derivanti dall'assegno ordinario di invalidità IOCPDEL, accertando il superamento del limite reddituale per beneficiare della pensione di inabilità INVCIV 044-550007137338 negli anni 2023 e
2024, contestandone specificamente l'indebita percezione nel periodo 01/2023-
11/2024 (v. TE08 a debito all.). A seguito della presentazione del ricorso giudiziario,
è stato possibile constatare che i redditi dall'utente dichiarati nei modelli RED come redditi da lavoro dipendente in realtà erano gli stessi redditi derivanti dall'assegno ordinario di inabilità IOCPDEL che, sostanzialmente, veniva così considerato due volte. Con ricostituzione del 22/10/2025, la sede ha rettificato i dati reddituali secondo quanto sopra riportato e dal nuovo ricalcolo è emerso un credito, per il periodo 01/2023-12/2024, così confermando il diritto dell'utente a percepire la prestazione assistenziale negli anni interessati (v. TE08 a credito all.). Il credito è stato utilizzato per estinguere il debito in contestazione (trattasi, a ben vedere, di operazione di mera elisione contabile) e la parte eccedente verrà corrisposta all'utente col prossimo pagamento utile (v. Conguaglio Arte all.). Pertanto, con la rata del mese di dicembre 2025, verrà corrisposta” (cfr. produzione convenuto), chiedendo “la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese di lite secondo giustizia”.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta estinzione dell'indebito e alla corresponsione in favore della parte ricorrente di quanto dovuto con la rata di pensione dicembre 2025, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto ad CP_1
estinguere l'indebito e a liquidare quanto dovuto prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione CP_1 in favore del procuratore della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 02/12/2025
IL GIUDICE O.
AR PU