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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1338/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1338 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manola Parte_1 Parte_2
Cascioli, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 31.03.2025, e Parte_1 [...]
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio da febbraio 2022 a Parte_2
gennaio 2025 e che dalla loro unione erano nati i figli (24.12.2022) e (17.02.2025) Per_1 Per_2
– hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini:
“1) i figli sono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
2) i genitori individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in Ciampino (RM), alla Via Dalmazia n.26, presso cui verranno prevalentemente collocati;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
Pa 4) il padre , conserva il diritto di vedere e frequentare Parte_3
i figli quotidianamente compatibilmente con i suoi impegni lavorativi. Inoltre, i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per due fine settimana alternati al mese da concordare tra le parti, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre che svolge un lavoro prevalentemente notturno e tenendo presente la tenera età della piccola che avendo Per_2
pochi mesi di vita necessità la presenza costante della mamma;
5) durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi con il padre;
6) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) Il padre verserà mensilmente a titolo di mantenimento dei minori la somma di € 250,00
(euro duecentocinquanta/00) per ciascun foglio, quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il quinto giorno di ogni mese mediante versamento presso il c/c bancario n. 6350/251 intestato alla signora;
Parte_1
8) Il padre provvederà nella misura del 60% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli. Le parti, per quanto concerne le spese straordinarie, fanno espresso rinvio al Protocollo in uso dal presente Tribunale;
9) Che l'assegno unico corrisposto dall'Inps per i figli continui ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra in ragione del collocamento;
Parte_1
10) i genitori prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”.
All'udienza dell'11.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate, ritiene il Tribunale che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1338/2025, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1338 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manola Parte_1 Parte_2
Cascioli, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 31.03.2025, e Parte_1 [...]
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio da febbraio 2022 a Parte_2
gennaio 2025 e che dalla loro unione erano nati i figli (24.12.2022) e (17.02.2025) Per_1 Per_2
– hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini:
“1) i figli sono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso;
2) i genitori individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in Ciampino (RM), alla Via Dalmazia n.26, presso cui verranno prevalentemente collocati;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
Pa 4) il padre , conserva il diritto di vedere e frequentare Parte_3
i figli quotidianamente compatibilmente con i suoi impegni lavorativi. Inoltre, i figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per due fine settimana alternati al mese da concordare tra le parti, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre che svolge un lavoro prevalentemente notturno e tenendo presente la tenera età della piccola che avendo Per_2
pochi mesi di vita necessità la presenza costante della mamma;
5) durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15
(quindici) consecutivi con il padre;
6) le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) Il padre verserà mensilmente a titolo di mantenimento dei minori la somma di € 250,00
(euro duecentocinquanta/00) per ciascun foglio, quale contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il quinto giorno di ogni mese mediante versamento presso il c/c bancario n. 6350/251 intestato alla signora;
Parte_1
8) Il padre provvederà nella misura del 60% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli. Le parti, per quanto concerne le spese straordinarie, fanno espresso rinvio al Protocollo in uso dal presente Tribunale;
9) Che l'assegno unico corrisposto dall'Inps per i figli continui ad essere percepito al 100% dalla Sig.ra in ragione del collocamento;
Parte_1
10) i genitori prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”.
All'udienza dell'11.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate, ritiene il Tribunale che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1338/2025, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera