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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
CO GI, al termine dell'udienza del 10/12/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv.
[...]
nell'interesse di , ritenuta la causa matura Parte_1 Parte_2 per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1561/2025 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/05/2025, la sig.ra , contestando le Parte_2 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per la percezione dell'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
Il ricorso va respinto. Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve avere un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%, deve possedere un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalido nella misura del 67% (cfr. relazione in atti).
In particolare, il CTU, dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetta Pt_2
, ha concluso rilevando che la ricorrente risulta: “INVALIDO con riduzione
[...] permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73 % art. 2 e 13 L .118/71 e art 9 D.L. 509/88 percentuale del 67% NON Sussistono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia la generica capacità lavorativa del ricorrente
NON E' ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al
74 %, percentuale 67%.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara non in possesso del requisito sanitario per percepire Parte_2
l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 10/12/2025
IL GIUDICE CO GI
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. CO GI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.