Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1992, n. 67
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1992
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Versione
21 marzo 1993
Art. 1. 1. Le associazioni di promozione sociale (( di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 )) , godono di un contributo per le attivita' di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Entrata in vigore il 21 marzo 1993
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